Circolare C-24-2011 del CNF sulla mediazione e il codice deontologico degli avvocati

AR redazione 28/09/11
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MEDIAZIONE E CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI ART.55BIS

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la circolare C-24-2011 che fornisce , sul piano deontologico, indicazioni utili agli avvocati che si accingono ad espletare anche la funzione di mediatore professionista. È stato introdotto nel codice deontologico l’articolo 55 bis dedicato alla mediazione. Con esso si richiede all’avvocato una competenza adeguata qualora decidesse di assumere la funzione di mediatore.

Nell’ottica di valorizzare i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore si suggerisce di interpretare il ruolo non solo con la capacità di dominare e padroneggiare le imprescindibili tecniche della mediazione  e della comunicazione, ma anche con la capacità di informare adeguatamente le parti coinvolte affinché non incorrano in pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione superficiale degli elementi offerti per l’accordo di mediazione.

Si riporta il testo dell’articolo 55 bis

 

Art. 55 bis –Mediazione

L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

         I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

 

         II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:

 

                        a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

                        b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di  mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo  comma, del codice di procedura civile.

            III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

                        a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

                        b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

            IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

AR redazione

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