CIRCOLARE 31/2001

Redazione 18/08/01
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Novità dal 24 al 30 luglio 2001

Sommario

IMPOSTE SUI REDDITI – CAPITAL GAIN – SUCCESSIONE E DONAZIONE – RIPORTO DELLE MINUSVALENZE AL DECUIUS – NON AMMESSO – realizzo delle plusvalenze latenti – non sussiste
RISOLUZIONE 24.07.2001, n. 120/E
DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA – VERSAMENTI – PROROGA
COMUNICATO STAMPA diramato il 25.07.2001

Nulla da segnalare
QUOTIDIANI ECONOMICI

IMPOSTE SUI REDDITI – CAPITAL GAIN – SUCCESSIONE E DONAZIONE – RIPORTO DELLE MINUSVALENZE AL DECUIUS – NON AMMESSO – realizzo delle plusvalenze latenti – non sussiste.
RISOLUZIONE 24.07.2001, n. 120/E
“Problematiche connesse al decesso dell’intestatario di rapporti per i quali sono state esercitate le opzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461”
In breve
Le minusvalenze da “Capitl Gain”, maturate dal decuius non possono essere trasmesse agli eredi-
Le minusvalenze maturate dal decuius sulla cessione di titoli in base all’articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis e c-ter del TUIR non possono essere scomputate dalle plusvalenze eventualmente maturate dall’erede successivamente alla successione ereditaria. Esse possono essere scomputate solamente dalle plusvalenze maturate dallo stesso decuius nel periodo d’imposta in cui è deceduto. L’assunto poggia sulla considerazione che tali valori attengono alla determinazione del reddito del decuius e non generano, pertanto, elementi patrimoniali trasmissibili in base alle disposizioni generali sulle successioni contenute negli articoli 456 e seguenti del codice civile.
I titoli acquisiti in eredità sono valutati al valore dichiarato ai fini dell’imposta di donazione e successione anche se l’imposta non risulta dovuta.
Se pervengono in successione titoli o attività finanziarie per un ammontare che non supera l’importo della franchigia di L. 350 milioni, l’erede può assumere il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta sulle successioni ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter del TUIR, ancorchè tale imposta non risulti dovuta.
I titoli esenti da imposta sulle donazioni e successioni sono valutati al valore normale alla data di apertura della successione
I titoli esenti dall’imposta sulle donazioni e successioni, non dovendo essere inclusi nella dichiarazione di successione (vedi R.M. 13.07.1999, n. 115/E), ai fini della determinazione delle plusvalenze di natura finanziaria di cui all’articolo 81 del TUIR, sono assunti al valore normale risultante alla data di apertura della successione in base alle disposizioni dell’articolo 9 del TUIR
Il decesso non fa emergere la plusvalenza da “Capital Gain” maturata sui prodotti finanziari nel periodo in cui erano in possesso al decuius.
Il decesso dell’intestatario non rientra tra le fattispecie suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del TUIR. Infatti, secondo l’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non sono assimilati alle cessioni (momento in cui diviene imponibile la plusvalenza) i trasferimenti di titoli e altri strumenti finanziari per successione ereditaria.
Pertanto le eventuali plusvalenze/minusvalenze realizzate nel periodo successivo alla morte del decuius sono tassabili in capo agli eredi confrontando il valore di cessione del titolo con il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione ai sensi dell’articolo 82, comma 5 del TUIR.
Le plusvalenze da “Capital Gain” realizzate in regime di risparmio amministrato tra la data del decesso e l’apertura della successione sono liquidate dagli intermediari secondo le disposizioni ordinarie salvo eventuale “riliquidazione”.
Le eventuali plusvalenze realizzate dopo la morte del decuius, ma prima dell’apertura della successione devono essere sottoposte dagli intermediari in base al regime scelto dal decuius prima della morte. Pertanto è possibile che la plusvalenza/minusvalenza liquidata dall’intermediario (prezzo di cessione dei titoli – costo di acquisto delle stesse in capo al decuius) sia diversa da dalla plusvalenza/minusvalenza imputabile agli eredi (corrispettivo di cessione – valore dei titoli dichiarato nell’atto di successione).
La non imponibilità delle plusvalenze maturate precedentemente alla morte del decuius comporta che:
– nel regime del risparmio amministrato, stante il disposto dell’articolo 6, comma 6 del D.Lgs n. 461/1997, ove l’intermediario abbia versato un’imposta sostitutiva superiore a quella effettivamente dovuta dagli eredi, deve procedere al rimborsare la differenza agli eredi stessi. L’eccesso di versamento sulle ritenute operate può essere scomputato dai versamenti successivi sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/1997. Dello scomputo si deve dare evidenza nella dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770;
– nel regime del risparmio gestito, trattandosi di una causa di chiusura del contratto in corso d’anno, si rende applicabile l’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, secondo cui in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. La valorizzazione del patrimonio, così come previsto dall’articolo 7, comma 8 del medesimo D.Lgs n. 461/1997 nel caso di trasferimento di titoli, quote, valute, certificati e rapporti, ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione intestato agli eredi, non realizzandosi il presupposto impositivo ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, le attività finanziarie devono essere valorizzate in capo al patrimonio gestito tenendo conto dell’ultimo costo di acquisto sostenuto dal gestore, ovvero, se posteriore, dell’ultimo valore fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (in tal senso anche la C.M. n. 165/E del 24 giugno 1998).

Approfondimenti
di Claudio Carpentieri
E’ appena il caso di tenere presente che l’imposta sulle successioni e donazioni, di recente modificata ad opera della legge n. 342/2000 (vedi Novità del 24 novembre 2000), dovrebbe essere abolita ad opera del pacchetto di norme c.d. dei 100 giorni predisposte dal Governo attualmente ancora in discussione. In proposito anche Angelo Busani “La morte del titolare le minusvalenze dei capital gain -Le componenti non possono essere oggetto di successione”, in il sole 24 ore del 25.07.2001, pag. 18
La risoluzione non è stata oggetto di pubblicazione
DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA – VERSAMENTI – PROROGA
COMUNICATO STAMPA diramato il 25.07.2001
“differimento dei termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva”.
In breve
Sono prorogati al 24 agosto 2001 i versamenti di cui all’articolo 17 e articolo 20, comma 4 del D.Lgs n. 241/1997, scadenti il 16 agosto 2001.
Sono invece prorogati al 17 settembre 2001, i termini di presentazione:
– delle dichiarazioni periodiche Iva scadenti nel mese di agosto e cioè delle dichiarazioni periodiche relative al mese di giugno 2001 (il cui termine di scadenza è ordinariamente fissato al 31 agosto);
– degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) scadenti sempre nel mese di agosto e cioè di quelli relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di Luglio (il cui termine di scadenza è ordinariamente fissato al 20 Agosto).
Spunti critici
Di Claudio Carpentieri
Il comunicato, a dire il vero con non molta precisione, afferma inizialmente che verranno prorogati al 24 agosto 2001 senza alcuna maggiorazione tutti i versamenti Iva aventi scadenza entro la predetta data, precisando però successivamente che la proroga interesserà tutti i versamenti periodici scadenti entro tale data, dovuti tramite il modello F24 (comprese le rateizzazioni). In base a queste affermazioni, seppur discordanti, si deve ritenere pregnante il riferimento al modello F24 di versamento. Per cui risulteranno prorogati tutti i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 (tributari e contributivi) e quelli di cui all’articolo 20, comma 4 del medesimo decreto legislativo (pagamenti rateali).
E’ bene inoltre ricordare che il comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze in oggetto, fa seguito al precedente comunicato del 19 luglio 2001, dove invece si affermava la proroga al 17.09.2001 dei versamenti Iva scadenti nel mese di agosto 2001.
Il sole 24 ore di giovedì 26 luglio 2001, pag. 16

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