Chi è tenuto a sopportare le spese di lite del terzo chiamato dal convenuto in caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore?

Redazione 14/06/16
Scarica PDF Stampa

La fattispecie. A seguito della concessione del decreto ingiuntivo, la società resistente promuoveva giudizio di opposizione disconoscendo la firma apposta sul contratto di finanziamento. Pertanto, l’opposta decideva di chiamare in causa, al solo di fine di essere manlevata e senza formulare alcuna domanda, la società che aveva provveduto alla raccolta e autenticazione delle firme. Nella fase post istruttoria, l’opponente rinunciava alla propria azione. Nonostante l’accettazione dell’opposta, il giudizio veniva trattenuto in decisione stante la pretesa della terza chiamata a essere rimborsata per le spese di lite sostenute.

Il quesito. Il Giudice di merito veniva investito di stabilire chi, in caso di rinuncia agli atti da parte dell’attore, fosse legittimato passivo a sostenere le spese di giudizio in favore del terzo chiamato.

Argomentazioni e motivi. In giurisprudenza vige, secondo un affermato orientamento, la “soccombenza virtuale” per cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie vanno liquidate in base alla valutazione che il Giudice compie circa la probabilità che la domanda promossa potrebbe essere accolta o rigettata  (Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).

Pertanto, il Tribunale di Padova, avendo considerato l’art. 306 codice di rito espressione del principio di causalità e non di soccombenza, riteneva inapplicabile la citata figura giurisprudenziale e, all’uopo, compiva un’operazione logico-giuridica sulla scorta del brocardo “causa causae est causa causati”, ossia è chiamato a rispondere dell’evento colui che causa l’elemento causante.

Ne consegue che, in una simile ipotesi, il Giudice non è chiamato a valutare la “soccombenza virtuale” né l’idoneità della domanda attorea a estendere il contraddittorio, mentre deve determinare se la chiamata operata dal convenuto può ritenersi legittima rispetto alle pretese dell’attore.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento