Chi è che paga i danni nel caso di un tamponamento a catena?

Redazione 30/08/16
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Chi è che paga i danni? Questa è una delle prime domande che sorge spontanea quando si resta coinvolti in un tamponamento a catena. Domanda legittima perché, nonostante si tratti di una delle tipologie di incidente più diffuse, non è sempre chiaro come ci si debba comportare.

Quando si vuole trovare una risposta a tale quesito, sono due le situazioni che si vengono a creare – e che vanno tenute ben distinte. La prima è quella in cui la colonna di auto sia in movimento, mentre la seconda è quella in cui i veicoli siano fermi, incolonnati in attesa che il semaforo scatti sul verde, per esempio.

Le due ipotesi nel caso di tamponamento

Per quel che riguarda il primo caso, se le circostanze non permettono di ricostruire con esattezza le dinamiche dell’incidente, ogni conducente coinvolto è considerato responsabile del tamponamento del veicolo che lo precede, visto che ci sono state più violazioni dell’obbligo di sicurezza.

Perciò, sarà sempre il veicolo che si trova dietro a pagare per i danni posteriori, mentre quelli anteriori saranno comunque a carico del singolo conducente. I veicoli che si trovavano al centro potranno tuttavia fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto in quanto in loro potere per evitare il tamponamento.

Se invece nel tamponamento a catena resta coinvolta una colonna di veicoli ferma, la giurisprudenza stabilisce che la responsabilità spetta interamente all’ultimo veicolo della fila che, muovendosi, abbia tamponato quello in sosta che lo precedeva, dando così inizio alla serie di scontri. Non si applica, ovviamente, l’indennizzo diretto.

La sentenza numero 8481 della Corte di Cassazione

A tal proposito , è interessante segnalare la sentenza numero 8481 del 27 aprile 2015, nella quale la Corte di cassazione ha ribadito che, nell’ipotesi di avvenuto tamponamento a catena tra veicoli in movimento, la norma di riferimento sia quella di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c.

Di conseguenza – a meno che non sia data prova liberatoria di aver tentato tutto il possibile per evitare il danno – va applicata la presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di tamponante e tamponato, che si basa sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

Nella medesima sentenza, i giudici hanno inoltre spiegato che, nel diverso caso di scontri successivi tra veicoli in sosta in colonna, l’unico responsabile dei vari scontri è quel conducente che, tamponando da dietro l’ultimo dei veicoli in colonna, ne sia stata la causa.

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