Che cosa comporta la violazione, da parte dell’atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario (primario o derivato)?

Lazzini Sonia 04/09/08
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In primo luogo, deve essere ribadito che la violazione, da parte dell’atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario (primario o derivato), comporta una illegittimità dell’atto da inquadrare nell’ambito dell’annullabilità. Nell’ambito della giurisdizione amministrativa, l’atto amministrativo comunitariamente illegittimo è annullabile, e non disapplicabile_ Secondo la nozione di annullabilità, valida per qualsiasi tipo di atto giuridico, questo è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici fino a quando non venga eliminato dall’ordinamento (e cioè non venga annullato). In particolar modo, per il provvedimento amministrativo illegittimo vale la regola secondo cui l’atto è efficace fino a quando non sia annullato dal giudice amministrativo o, in autotutela, dall’amministrazione. Nel diritto amministrativo si aggiunge una regola ulteriore, in base alla quale l’atto amministrativo illegittimo che non sia impugnato entro i termini di decadenza fissati dalla legge diviene inoppugnabile, con il conseguente consolidamento delle situazioni giuridiche soggettive che derivano dagli effetti giuridici prodotti dall’atto.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero  1367 dell’ 11 luglio 2008, emessa dal Tar Sardegna, Cagliari
 
<Questa regola di certezza dei rapporti giuridici, che in larga parte trova riscontro anche nell’ambito del diritto civile (anche l’azione di annullamento del contratto è soggetta a un termine di prescrizione, mentre è imprescrittibile l’eccezione di annullabilità: cfr. art. 1442 c.c.), è applicazione del principio del legittimo affidamento, ed implica necessariamente che (anche) le situazioni giuridiche che nascono da atti annullabili (ma non annullati) godono della tutela giurisdizionale riconosciuta alle situazioni giuridiche soggettive della stessa natura, in applicazione del principio, cristallizzato negli articoli 24 e 113 della Costituzione, secondo cui il riconoscimento della posizione soggettiva da tutelare precede la tutela giurisdizionale.
Proprio la circostanza che l’atto (fonte della posizione soggettiva azionata) non è oggetto di impugnazione (e dunque non è oggetto di una domanda di annullamento), ed è anzi da qualificare inoppugnabile, secondo quanto si è già detto, comporta il riconoscimento della tutela giurisdizionale nelle forme consentite dall’ordinamento, secondo il principio della domanda di cui agli articoli 2697 c.c. e 99 c.p.c., e nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. . Principi pacificamente applicabili anche nel processo amministrativo>
 
Ma vi è di più
 
< Va pertanto corretta l’affermazione (contenuta nel citato precedente di questa Sezione) che «nel caso in cui il ricorrente non contesti l’atto emanato in violazione del diritto comunitario, ma, al contrario, fondi su di esso le propri ragioni, affermando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrastante con l’atto anticomunitario (…) la regola sull’onere di impugnazione, con tutti i suoi portati, non viene in rilievo (…) cosicché non possono frapporsi ostacoli a che il giudice giudichi la controversia alla luce degli effettivi parametri di legalità sostanziale, nel pieno rispetto del principio di preminenza del diritto comunitario (…). Deve, pertanto, ritenersi che nell’ipotesi descritta, l’atto (anche negoziale) su cui il ricorrente fonda le proprie pretese, possa esplicare i propri effetti solo laddove sia conforme al diritto comunitario, non potendo, in caso contrario, costituire fonte di legittime aspettative del privato».
 
 Non può, infatti, giustificarsi, quantomeno in assenza di una norma che espressamente la preveda, una tale discrasia tra disciplina giuridica sostanziale (in base alla quale si può affermare che una situazione giuridica soggettiva, sebbene nascente da atto annullabile, è tutelata dall’ordinamento) e tutela giurisdizionale; risultato cui, invece, nel caso di specie, inevitabilmente conduce la soluzione della disapplicazione del provvedimento.>
 
 
A cura di *************
Sent.n. 1367/2008
Ric.n.1139/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1139/2006 proposto dalla società ALFA srl, rappresentata e difesa per procura in calce all’atto introduttivo del giudizio dagli avv.ti ************** e ***************** ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso lo studio del primo,
contro
il Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco in carica, anche nella qualità di capofila dell’organismo di Bacino 2, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. ***************** ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 84, presso lo studio dell’avv. *************;
e nei confronti
dei seguenti comuni: Aggius, Calangianus, Bortigiadas, Luras, non costituiti in giudizio,
con l’intervento ad opponendum
della società BETA 2000, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di intervento dagli avv.ti ********** e *********** ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Michelangelo n. 14, presso il loro studio legale,
per l’annullamento
              dell’avviso pubblico di finanza di progetto per la “ progettazione, realizzazione e gestione di distribuzione del gas nei comuni di Tempio Pausania (Comune capofila), Aggius, Calangianus, Bortigiadas, Luras appartenenti all’Organismo di Bacino 2 come da D.G.R. 54/28 del 22.11.2005 e successiva determinazione n. 302 del 14.06.2006”;
              del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.02.2006;
              del verbale di deliberazione del C.C. n. 20 del 9.3.2006;
              di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.
e per l’adempimento
del contratto di concessione dell’8 febbraio 1992 ed il risarcimento del danno conseguente all’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della società BETA 2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il referendario *************, e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
1. – Con il ricorso in esame, la società ALFA srl(nel prosieguo ALFA srl) espone quanto segue. Con convenzione conclusa in data 8 febbraio 1992 il Comune di Tempio Pausania le affidava la progettazione e costruzione della rete urbana di gas e la gestione del servizio di distribuzione dello stesso per la durata di 30 anni a partire dalla data della fornitura del gas metano, e comunque fino al 31.12.2030.
Nella perdurante vigenza di tale convenzione la ALFA srl apprendeva che il medesimo Comune di Tempio Pausania, quale ente capo fila dell’Organismo di Bacino n. 2, aveva indetto un avviso pubblico di project financing per la scelta del promotore per la “ progettazione, realizzazione e gestione di distribuzione del gas nei comuni di Tempio Pausania (Comune capofila), Aggius, Calangianus, Bortigiadas, Luras appartenenti all’Organismo di Bacino 2”.
2. – Con il ricorso notificato il 21 dicembre 2006 e depositato il successivo giorno 29, la COREGAS impugna gli atti di tale procedura concorsuale, ritenuta illegittima per i seguenti motivi:
1° – Violazione della Convenzione dell’8 febbraio 1992 – Violazione dell’art. 15, comma 10 bis, della legge n. 164/2000 – Violazione del bando della Regione Sardegna D.G.R. n. 54/28 del 22.11.2005 – Eccesso di potere per irrazionalità, sviamento dall’interesse pubblico e violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa: in quanto per effetto della convenzione dell’8 febbraio 1992 le spetterebbe il diritto di procedere alla realizzazione ed alla gestione della rete di distribuzione del gas, sicchè l’indizione della gara di cui sopra integrerebbe una violazione di patti contrattuali tuttora validi ed efficaci;
2° – Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa e di concorrenza degli appalti di rilevanza comunitaria – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione della legge n. 241/1990: con riguardo alla scelta di utilizzare lo strumento del project financing in presenza di un quadro economico che lo avrebbe sconsigliato. Inoltre, la volontà dei Comuni di ricorrere a tale strumento non sarebbe stata esplicitata nelle forme previste dalla legge. Infine, non sarebbero state rispettate le prescrizioni previste per la pubblicità dell’avviso per la scelta del promotore.
3° – Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e ss. del D.Lgvo n. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 del DPR n. 554/99 – Eccesso di potere per violazione del divieto di aggravio del procedimento: in quanto lemodalità per la presentazione delle proposte non sarebbero esplicate nell’avviso in modo chiaro e puntuale, con pregiudizio delle esigenze di garanzia della par condicio;
4° – Violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza – Violazione degli artt. 153 e ss. del D.Lgvo n. 163/2006 – Violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/90: in quanto la fase procedimentale relativa alla scelta del promotore non sarebbe stata preceduta dalla fissazione di criteri di valutazione imparziali ed oggettivi, idonei ad assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
3. – Contestualmente alla domanda di annullamento la ALFA. srl ha chiesto la condanna del Comune di Tempio Pausania al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’adozione degli atti impugnati.
4. – Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Tempio Pausania, in proprio e quale capofila dell’Organismo di Bacino n. 2 che, con articolate memorie, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per la omessa notifica ad alcuni dei soggetti controinteressati (segnatamente: BETA 2000 e A.T.I. *****) e comunque respinto in quanto infondato.
5. – E’ altresì intervenuta ad opponendum nel giudizio la società BETA 2000 che ha prodotto scritti difensivi, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, non avendo la ALFA. tempestivamente presentato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale che si vorrebbe annullata. Nel merito chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
6. – Con ordinanza n. 80 del 7 marzo 2007 questa Sezione, senza sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, ha fissato l’udienza per la trattazione del merito della causa.
Con ordinanza collegiale n. 140 del 26 novembre 2007 questa Sezione ha ordinato al Comune di Tempio Pausania di depositare gli atti relativi al procedimento attraverso il quale si è addivenuti alla stipula della convenzione con la COREGAS dell’8 febbraio 1992, compresa la delibere del consiglio comunale n. 98 del 1° luglio 1991 menzionata nell’atto convenzionale.
7. – In vista dell’udienza di discussione le controparti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con i quali hanno illustrato le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
   
D I R I T T O
1. – In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dalla BETA 2000, interveniente ad opponendum.
L’eccezione deve essere respinta.
Il fatto che la ALFA non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura di project financing non impedisce, infatti, di ritenere sussistente l’interesse a ricorrere, il quale nel caso di specie si identifica (non – come solitamente avviene nei giudizi avverso atti di procedure di affidamento di contratti pubblici – con il bisogno di tutela dell’interesse a partecipare alla procedura e/o all’aggiudicazione del contratto oggetto della gara ma) con l’interesse a non avviare una procedura selettiva, che potrebbe concludersi con la stipula di un contratto il cui contenuto potrebbe, almeno parzialmente, porsi in contrasto con quanto previsto dalla convenzione conclusa nel 1992 tra la società ricorrente e il Comune di Tempio, per la realizzazione della rete del gas. Nella fattispecie concreta, l’interesse giuridicamente protetto della società ricorrente, che – come detto – si fonda sulla concessione del 1992, trova la sua protezione giurisdizionale proprio nell’impedire che si svolga la procedura di affidamento in project financing, e dunque nella domanda di annullamento degli atti di indizione della gara. La domanda di partecipazione è, pertanto, in tale situazione, un requisito inutile, perché l’interesse di cui si chiede tutela si radica all’esterno della procedura di gara.
2. – Quanto alla eccezione di irricevibilità (rectius: inammissibilità) avanzata dall’amministrazione resistente, anch’essa da respingere, ricordato che con ordinanza n. 8 dell’11 gennaio 2007, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio «nei confronti di tutti i comuni facenti parte dell’Organismo di bacino n. 2», e rilevato che dagli atti acquisiti al giudizio e dalle produzioni documentali dell’amministrazione intimata non risulta conclusa la procedura di gara e l’approvazione della graduatoria delle offerte presentate, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene non identificabili soggetti controinteressati quando venga impugnato il bando di gara, per la sua natura giuridica di provvedimento amministrativo che non ha destinatari determinati (cfr. sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2302).
3. – Passando all’esame del merito, con il primo motivo la società ricorrente chiede l’annullamento della procedura di gara in oggetto per la violazione della convenzione dell’8 febbraio 1992, stipulata con il Comune di Tempio, sulla base della quale spetterebbe alla ALFA s.r.l. il diritto di procedere alla progettazione e realizzazione dei lavori, nonchè alla gestione della rete di distribuzione del gas. La ricorrente rileva, altresì, il contrasto degli atti impugnati con l’art. 15, comma 10 bis, del d.lgs. n. 164/2000 (secondo cui «Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell’ articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e successive modificazioni, e dell’ articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , come modificato dall’ articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo») che autorizza la prosecuzione ex lege delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non oltre la scadenza del periodo transitorio, che comincia a decorrere dalla emanazione del decreto ministeriale di concessione del contributo. Implicitamente ciò sarebbe previsto anche dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 54/28 del 22 novembre 2005, nella parte in cui prevede l’adeguamento delle concessioni in essere ai principi del decreto legislativo n. 164/2000.
3.1. – Il motivo è fondato.
Dalla convenzione stipulata l’8 febbraio 1992 tra il comune di Tempio Pausania e la ricorrente ALFA s.r.l. emerge che è riservato a quest’ultima «il diritto esclusivo di porre, mantenere e di esercitare sotto la sede stradale (del territorio comunale) una rete di tubazioni per distribuire gas metano o qualsiasi altro tipo di gas …» (art. 1, primo alinea); inoltre «Il Comune si impegna, per tutta la durata della concessione, a non permettere a terzi il collocamento di condutture di gas o di latro elemento combustile per gli usi già previsti dalla presente concessione o per utenze industriali…» (art. 1, secondo alinea, della convenzione). L’art. 2 prevedeva la durata della concessione fino alla data del 31 dicembre 2030. Su tale termine ha inciso, tuttavia, l’art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 («Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144») il cui comma 10bis, prendendo in considerazione «le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell’ articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , e successive modificazioni, e dell’ articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , come modificato dall’ articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144», ha determinato il periodo transitorio – già disciplinato dai commi 7 e 9 del medesimo articolo, con riferimento alle concessioni del (solo) servizio di distribuzione del gas – facendolo decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione del contributo pubblico per la costruzione della rete, al fine di tener conto del tempo necessario per l’esecuzione dei relativi lavori. Peraltro, non è rilevante, per stabilire se – al momento della indizione della procedura di project financing – il termine della convenzione fosse scaduto, accertare se tale decreto sia stato emanato. Infatti, il richiamo (operato attraverso il comma 10bis) ai termini di durata del periodo transitorio previsti dal comma 9 dell’art. 15 cit., implica la durata della convenzione quantomeno fino al 31 dicembre 2012 (il comma 9 recita: «… e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000»).
In conclusione, poiché al tempo della indizione della gara per l’individuazione del promotore finanziario (l’avviso pubblico risulta in pubblicazione dal 30 ottobre 2006) la convenzione tra il Comune di Tempio Pausania e la ricorrente ALFA. s.r.l. era vigente, ciò comportava l’obbligo del Comune di non affidare a terzi la realizzazione dei lavori della rete e la gestione del servizio di distribuzione del gas (quantomeno per la durata del periodo transitorio, come visto). Gli atti di indizione della procedura di project financing, impugnati con il ricorso in esame, sono pertanto illegittimi.
3.2. – Né tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla base delle argomentazioni proposte dall’interveniente BETA 2000 s.p.a., nella memoria del 31 ottobre 2007.
Ad avviso dell’interveniente ad opponendum, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la posizione giuridica soggettiva azionata non troverebbe tutela nell’ordinamento, per l’inefficacia del titolo (la convenzione tra il Comune di Tempio e la ALFA. s.r.l.) sulla quale essa si fonda. La convenzione, infatti, è stata affidata alla società ricorrente senza una previa gara, come invece impongono le norme comunitarie, e pertanto l’affidamento è da considerare comunitariamente illegittimo. Richiamando un recente precedente di questa Sezione (27 marzo 2007, n. 549), osserva che le conseguenze della violazione del diritto comunitario, nel caso di specie, in cui non si contesta l’atto emanato ma si fondano su di esso le ragioni della domanda giudiziale, sarebbero da ricondurre alla figura della disapplicazione. La convenzione, quindi, deve essere disapplicata e non può produrre effetti.
3.3. – Come anticipato, tale ricostruzione della fattispecie concreta non può essere condivisa.
In primo luogo, deve essere ribadito che la violazione, da parte dell’atto amministrativo nazionale, di norme appartenenti al diritto comunitario (primario o derivato), comporta una illegittimità dell’atto da inquadrare nell’ambito dell’annullabilità. Nell’ambito della giurisdizione amministrativa, l’atto amministrativo comunitariamente illegittimo è annullabile, e non disapplicabile (si veda, in tal senso, Cons. St., sez. IV, 30 marzo 2005, n. 579; sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35; ma sul punto concorda anche la citata T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 549). Secondo la nozione di annullabilità, valida per qualsiasi tipo di atto giuridico, questo è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici fino a quando non venga eliminato dall’ordinamento (e cioè non venga annullato). In particolar modo, per il provvedimento amministrativo illegittimo vale la regola secondo cui l’atto è efficace fino a quando non sia annullato dal giudice amministrativo o, in autotutela, dall’amministrazione. Nel diritto amministrativo si aggiunge una regola ulteriore, in base alla quale l’atto amministrativo illegittimo che non sia impugnato entro i termini di decadenza fissati dalla legge diviene inoppugnabile, con il conseguente consolidamento delle situazioni giuridiche soggettive che derivano dagli effetti giuridici prodotti dall’atto.
Questa regola di certezza dei rapporti giuridici, che in larga parte trova riscontro anche nell’ambito del diritto civile (anche l’azione di annullamento del contratto è soggetta a un termine di prescrizione, mentre è imprescrittibile l’eccezione di annullabilità: cfr. art. 1442 c.c.), è applicazione del principio del legittimo affidamento, ed implica necessariamente che (anche) le situazioni giuridiche che nascono da atti annullabili (ma non annullati) godono della tutela giurisdizionale riconosciuta alle situazioni giuridiche soggettive della stessa natura, in applicazione del principio, cristallizzato negli articoli 24 e 113 della Costituzione, secondo cui il riconoscimento della posizione soggettiva da tutelare precede la tutela giurisdizionale.
Proprio la circostanza che l’atto (fonte della posizione soggettiva azionata) non è oggetto di impugnazione (e dunque non è oggetto di una domanda di annullamento), ed è anzi da qualificare inoppugnabile, secondo quanto si è già detto, comporta il riconoscimento della tutela giurisdizionale nelle forme consentite dall’ordinamento, secondo il principio della domanda di cui agli articoli 2697 c.c. e 99 c.p.c., e nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. . Principi pacificamente applicabili anche nel processo amministrativo.
Va pertanto corretta l’affermazione (contenuta nel citato precedente di questa Sezione) che «nel caso in cui il ricorrente non contesti l’atto emanato in violazione del diritto comunitario, ma, al contrario, fondi su di esso le propri ragioni, affermando che il provvedimento impugnato è illegittimo perché contrastante con l’atto anticomunitario (…) la regola sull’onere di impugnazione, con tutti i suoi portati, non viene in rilievo (…) cosicché non possono frapporsi ostacoli a che il giudice giudichi la controversia alla luce degli effettivi parametri di legalità sostanziale, nel pieno rispetto del principio di preminenza del diritto comunitario (…). Deve, pertanto, ritenersi che nell’ipotesi descritta, l’atto (anche negoziale) su cui il ricorrente fonda le proprie pretese, possa esplicare i propri effetti solo laddove sia conforme al diritto comunitario, non potendo, in caso contrario, costituire fonte di legittime aspettative del privato». Non può, infatti, giustificarsi, quantomeno in assenza di una norma che espressamente la preveda, una tale discrasia tra disciplina giuridica sostanziale (in base alla quale si può affermare che una situazione giuridica soggettiva, sebbene nascente da atto annullabile, è tutelata dall’ordinamento) e tutela giurisdizionale; risultato cui, invece, nel caso di specie, inevitabilmente conduce la soluzione della  disapplicazione del provvedimento.
4. – Va precisato che l’accoglimento della domanda di annullamento deve limitarsi a quanto di interesse della società ricorrente. Ne deriva come conseguenza che, poiché la procedura riguarda la «progettazione, realizzazione e gestione di distribuzione del gas nei comuni di Tempio Pausania (Comune capofila), Aggius, Calangianus, Bortigiadas, Luras appartenenti all’Organismo di Bacino 2», la stessa deve essere annullata esclusivamente nella parte in cui concerne anche il territorio del Comune di Tempio Pausania.
5. – Con il ricorso in esame, la ALFA. s.r.l. chiede anche il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati. La domanda risarcitoria deve, tuttavia, essere respinta, sia perché l’annullamento di tali atti appare integralmente satisfattivo degli interessi della ricorrente, sia perché questa nessuna prova fornisce su ulteriori (e diversi) danni subiti.
La domanda di risarcimento è, pertanto, infondata.
6. – L’accoglimento del mezzo di gravame sopra esposto, pienamente satisfattivo delle pretese sostanziali della ricorrente, determina conseguentemente anche l’assorbimento delle ulteriori censure.
5. – Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 e 30 aprile 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori:
**************               Presidente
************************                consigliere
*************                        Referendario – estensore.
 
 
Depositata in segreteria oggi: 11/07/2008
                                                           Il Direttore di sezione

Lazzini Sonia

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