Certificati amministrativi: ulteriori disposizioni organizzative ed operative dall’Inps

Redazione 24/07/12
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Biancamaria Consales

Certificati per l’estero, certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, applicazione al DURC dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, acquisizione d’ufficio dello stesso nell’ambito dei lavori pubblici e modalità di effettuazione della relativa richiesta. Questi gli argomenti trattati nella  circolare n. 98 del 18 luglio 2012, con cui l’Inps ha dettato ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della L. 183/2011, in merito al rilascio dei certificati per l’estero, ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, all’applicazione al DURC dell’art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000, all’acquisizione d’ufficio dello stesso nell’ambito dei lavori pubblici ed, infine, alle modalità di effettuazione della relativa richiesta. Con particolare riferimento ai certificati rilasciati per l’estero, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni richiedano ai privati la produzione di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni, garantendo il ricorso a pieno regime allo strumento dell’autocertificazione o acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ai procedimenti, si è previsto che su ogni certificato sia apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il D.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di produrre a un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto, ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o a un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la citata dicitura prevista dall’art.40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 viene sostituita dalla seguente “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.

 

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