Cedu: la Svizzera ha violato i diritti dell’uomo nell’attuazione di misure ONU antiterrorismo.

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 Nella sentenza definitiva della Grande Camera, resa il 12.09.2012 nel quadro della controversia Nada c. Suisse (richiesta n° 10593/08), la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che vi è stata:

Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare);

Violazione dell’articolo 8 combinato con l’art. 13 (diritto ad

un ricorso effettivo).

La controversia riguarda l’interdizione del ricorrente alla libera circolazione, oltre all’iscrizione del suo nome in un’ordinanza interna, nell’ambito dell’applicazione, da parte della Confederazione Svizzera, di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU nel quadro della lotta al terrorismo.

L’accusa di terrorismo. Nei confronti del ricorrente, Youssef Nada, di nazionalità italiana ed egiziana, residente a Campione d’Italia dal 1970, è stata aperta un’inchiesta da parte del Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera nel 2001, sulla base della Risoluzione 1333 del Consiglio di Sicurezza ONU.

Questa Risoluzione, successivamente integrata nel 2002, elargiva un regime sanzionatorio nei confronti di una lista di persone ed organizzazioni, che intrattenevano delle relazioni con la rete terroristica di Al-Qaida ed Osama Bin Laden (“Ordinanza sui talebani”).

Nel corso degli anni, Nada ha richiesto più volte l’eliminazione del suo nome dall’Ordinanza e dall’inchiesta svizzera, ottenendo risultati solo parziali.

Le sanzioni comminate rappresentano una violazione della Convenzione. Sulla base dell’art. 8 CEDU, la Corte ha ribadito il principio di non ingerenza della P.A. di uno Stato nel

diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e

familiare, salvo tale ingerenza sia prevista dalla legge o costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale.

La complessità della controversia è stata maggiorata dalla posizione geografica di Campione d’Italia, di fatto enclave italiana in territorio Svizzero.

La Corte ha considerato che le autorità svizzere non hanno sufficientemente preso in considerazione la specificità della controversia, la durata delle misure inflitte (divieto di abbandonare Campione d’Italia per almeno 6 anni), la nazionalità, l’età e le condizioni di salute dell’interessato.

La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha potuto richiedere concretamente la cancellazione del suo nome alle giurisdizioni nazionali: è stata dunque riscontrata una violazione dell’art. 13, che stabilisce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un’istanza nazionale.

L’applicazione dell’art. 41. In osservanza dell’art. 41 CEDU, che prevede il diritto ad un’equa soddisfazione, la Corte ha stabilito che, ricorrendo una violazione della Convenzione, la Svizzera è tenuta a versare al ricorrente la cifra di 30.000 euro per le spese sostenute.

Perrotta Emanuele

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