Con la decisione Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A. e Berlusconi c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo affronta un tema che incrocia diritto processuale, certezza del diritto e tutela effettiva: fino a che punto la stabilità del giudicato può reggere quando una decisione definitiva è stata adottata con la partecipazione di un giudice corrotto? Il punto centrale, per Strasburgo, è che la “cosa giudicata” resta un pilastro della sicurezza giuridica, ma non può trasformarsi in un meccanismo di immunità quando emergano circostanze eccezionali capaci di minare la fiducia nella giustizia. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. La vicenda d’origine: la disputa Mondadori e la decisione del 1991
- 2. Il passaggio penale e la scelta di CIR: dall’accertamento alla domanda risarcitoria
- 3. Cosa giudicata e “motivi imperativi”: perché per la CEDU non c’è violazione
- 4. Tribunale “istituito per legge” e competenza: nessuno sconfinamento
- 5. Proprietà e risarcimento: perché l’importo non è “arbitrario”
- 6. L’unica violazione: spese in Cassazione senza motivazione
- 7. Presunzione d’innocenza: perché Berlusconi non ottiene ragione
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1. La vicenda d’origine: la disputa Mondadori e la decisione del 1991
La genesi del caso risale alla fine degli anni ’80, nell’ambito del conflitto per il controllo del gruppo Mondadori, uno dei maggiori poli editoriali italiani. All’epoca, la holding di riferimento aveva tra gli azionisti principali Fininvest, CIR S.p.A. e la famiglia detentrice di un pacchetto azionario decisivo. Nel 1988 la famiglia concluse un accordo con CIR per trasferire quelle azioni; successivamente, però, si oppose all’esecuzione, avendo negoziato la vendita delle stesse azioni con Fininvest. Ne scaturì un arbitrato che nel 1990 riconobbe la validità dell’accordo con CIR e impose il trasferimento delle azioni.
La controversia proseguì davanti ai giudici ordinari: nel 1991 la Corte d’appello di Roma annullò il lodo arbitrale, ritenendo invalido l’accordo del 1988. In quel collegio sedeva anche un giudice poi ritenuto corrotto, circostanza destinata a pesare, a distanza di anni, sull’intero impianto. Nello stesso 1991, mentre era pendente un ricorso per Cassazione, le parti raggiunsero un accordo transattivo che consolidò l’assetto risultante e CIR rinunciò al giudizio di legittimità. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo
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2. Il passaggio penale e la scelta di CIR: dall’accertamento alla domanda risarcitoria
Molto dopo, nel 1999, venne avviato un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari relativo alla vicenda. A Silvio Berlusconi venne contestato, in sintesi, il ruolo in un pagamento transitato dai conti della società verso un legale, che avrebbe poi utilizzato (in tutto o in parte) la somma per corrompere il magistrato. Nel 2001, per Berlusconi, la vicenda penale si chiuse con una pronuncia che rilevò la prescrizione; nel 2007 vi furono condanne per altri imputati (tra cui il giudice e il legale).
In parallelo, CIR imboccò la via civile: nel 2004 promosse un’azione di risarcimento del danno contro Fininvest, sostenendo che, al momento della transazione del 1991, il proprio potere negoziale fosse stato gravemente compromesso dalla decisione del 1991, resa possibile – secondo la ricostruzione – da una corruzione giudiziaria. I giudici italiani accolsero la domanda in primo grado (2009), la confermarono in appello (2011, riducendo l’importo) e in Cassazione (2013, con ulteriore riduzione percentuale sul danno, ma con condanna alle spese).
3. Cosa giudicata e “motivi imperativi”: perché per la CEDU non c’è violazione
Davanti a Strasburgo, Fininvest lamentava che nel giudizio risarcitorio i giudici nazionali avessero, di fatto, rimesso in discussione una decisione definitiva (quella del 1991), violando l’equo processo e la certezza del diritto. La Corte, invece, ritiene decisivo che la revisione sia avvenuta in modo incidentale e per una ragione eccezionale: la partecipazione di un giudice corrotto a una decisione definitiva rappresenta un “motivo imperativo” che può giustificare una deroga al principio del giudicato. Non si tratta, cioè, di una riapertura basata su interpretazioni alternative, ma di una risposta del sistema a un vizio radicale che incide sulla credibilità della giurisdizione.
In più, Strasburgo valuta che l’operazione sia avvenuta nel perimetro del diritto interno: CIR non avrebbe creato un rimedio “nuovo”, ma avrebbe utilizzato un rimedio generale (l’azione risarcitoria) per ottenere riparazione del danno. In questa prospettiva, la Corte riconosce un bilanciamento ragionevole tra l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici e la necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia.
4. Tribunale “istituito per legge” e competenza: nessuno sconfinamento
Sul punto della competenza e del “tribunale istituito per legge”, la censura mirava a sostenere che i giudici civili avessero esercitato poteri sostanzialmente “revocatori” su una decisione definitiva. La Corte respinge anche questo: i giudici italiani non avrebbero revocato la sentenza del 1991, ma l’avrebbero considerata come antecedente fattuale-giuridico da valutare per decidere sul danno e sul nesso causale, restando entro la loro competenza.
5. Proprietà e risarcimento: perché l’importo non è “arbitrario”
Quanto alla tutela dei beni, la Corte ritiene compatibile con la Convenzione una condanna al risarcimento in una lite tra privati quando le decisioni interne risultano motivate e non arbitrarie. La quantificazione del danno era fondata su valutazioni tecniche (anche peritali) e sull’accertamento del pregiudizio subito da CIR in conseguenza dell’illecito attribuito alla società convenuta. Per Strasburgo, non è decisivo, sul piano convenzionale, l’effetto dell’esborso sulla solidità finanziaria del debitore: ciò che conta è la coerenza della liquidazione con il danno accertato.
6. L’unica violazione: spese in Cassazione senza motivazione
La Corte rileva invece una violazione dell’equo processo per un profilo specifico: la Cassazione non avrebbe motivato adeguatamente la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Quando l’importo è particolarmente elevato, è necessario indicare i criteri e i parametri utilizzati, così da rendere controllabile la ragionevolezza della condanna.
7. Presunzione d’innocenza: perché Berlusconi non ottiene ragione
Infine, sulla presunzione di innocenza, Strasburgo esclude la violazione: pur muovendosi sugli stessi fatti oggetto del processo penale concluso per prescrizione, i giudici civili avrebbero chiarito più volte di operare esclusivamente sul terreno della responsabilità civile, senza attribuire a Berlusconi una responsabilità penale o insinuare che l’esito del penale dovesse essere diverso.
Il messaggio complessivo è chiaro: la stabilità del giudicato è regola, ma la corruzione di chi giudica è un’eccezione capace di giustificare rimedi effettivi, purché rispettosi della legalità interna, del contraddittorio e della proporzionalità.
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