Cauzioni provvisorie e definitive: il beneficio della riduzione del 50% si può ottenere qualora in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (ora ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000

Lazzini Sonia 15/02/07
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Il Tar Puglia, Lecce, sentenza numero 5494 del 25 novembre 2006 ci insegna che, in tema di riduzione del 50% delle cauzioni provvisorie e definitive, la certificazione di qualità richiesta è quella relativa all’attività dell’impresa nel suo complesso:
 
<in realtà però, nel caso di specie l’Amministrazione ha previsto un onere (quello appunto di esibire la certificazione ISO relativa alla sola categoria prevalente) che non si giustifica alla luce dei principi che attualmente regolano la materia in discussione.
 
In effetti, come la Sezione ha avuto modo di chiarire nella sentenza 3.6.2005, n. 3063, in cui è stata esaminata un clausola identica a quella utilizzata dal Comune di Ostuni nella presente gara, inizialmente l’Organismo deputato a vigilare sul sistema della certificazione di qualità (SINCERT) aveva ritenuto che la certificazione ISO dovesse riferirsi alle singole lavorazioni, per cui ben poteva accadere che un’impresa, anche se in possesso della qualificazione SOA per più categorie, fosse certificata ISO solo per alcune di esse.
 
Successivamente, però, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. (determinazione n. 11 del 2003 – riportata in calce al presente documento***) ha corretto tale orientamento, stabilendo che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT RT – 08 del 19 dicembre 2000 e RT – 05 del 13 maggio 2002 (che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni), ma devono contenere la seguente dizione “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34”, con ciò chiarendo che le dichiarazioni o certificazioni di qualità “si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche” (secondo la previsione dell’art. 4 comma 1, del D.P.R. n. 34/2000).
 
Pertanto, poiché “…sia il combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b), e dell’art. 8, comma 4, lett. e), della legge n. 109/1994 – nell’individuare un requisito necessario ai fini della qualificazione -, sia l’art. 8, comma 11 quater, della stessa legge – nell’individuare il presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria – si riferiscono entrambi ad uno stesso istituto, cioè la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate, si deve concludere nel senso che nell’uno e nell’altro caso la certificazione e la dichiarazione in parola sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche>
 
Ricordiamo l’attuale normativa contenuta nel comma 7 dell’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 in tema di garanzia provvisoria per qualsiasi tipo di appalto e per qualsiasi importo:
 
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 
E per quanto riguarda gli appalti di soli lavori:
 
Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
 
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
 
 
 
 
A cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 1574/2006, proposto da “** IMPIANTI” ******, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ************* e ********************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ******, in Lecce, Piazza Mazzini, 72,
 
contro
 
COMUNE di OSTUNI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ************************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ***********, in Lecce, Via Zanardelli, 7,
 
e nei confronti di
 
NUOVA ** S.r.l. e ** IMPIANTI S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite,
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
della determinazione n. 1177 del 9.8.2006 adottata dal Dirigente del 2° settore legale e contratti del Comune di Ostuni;
di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del provvedimento di data e numero ignoti con cui il Comune di Ostuni ha riammesso alla gara la ditta soc. ** Impianti S.r.l. di Afragola, della determinazione n. 818 del 12.6.2006 e, in subordine, del punto 8.4 del titolo 1 del bando di gara.
 
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
 
Uditi nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006 il relatore, Ref. *****************, e, per le parti costituite, gli avv. *******, *********** e ********.
 
 
Considerato che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti motivi:
 
Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei principi generali e criteri in materia concorsuale ed in specie del giusto procedimento e del contrarius actus. Violazione di legge. Illegittimità derivata;
Carenza motivazionale ex art. 3 l. n. 241/1990. Falsa ed erronea interpretazione e applicazione del punto 1, punti 3.4 e 8.4 del bando di gara (lex specialis). Violazione di legge. Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto. In subordine violazione del DPR n. 34/2000 e della legge n. 109/1994 e s.m.i.
 
 
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
 
 
La società ricorrente aveva preso parte alla gara indetta dal Comune di Ostuni per l’affidamento triennale dei lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, restando aggiudicataria. Dalla gara de qua era rimasta esclusa la controinteressata ** Impianti S.r.l., la quale, ritenendo di potersi avvalere della clausola di cui all’art. 8.4., titolo I, aveva presentato una cauzione ridotta al 50%. L’esclusione della predetta società (motivata con il fatto che ** Impianti non sarebbe in possesso della certificazione di qualità per i lavori ascrivibili alla categoria prevalente del presente appalto, cioè OG10) aveva determinato una media delle offerte tale per cui l’offerta di ** Impianti era risultata la migliore.
 
Sennonché, ** Impianti aveva contestato il provvedimento di esclusione, sul presupposto che dal certificato rilasciato da un organismo aderente al SINCERT ed allegato all’offerta risultava che la società era in possesso di certificazione di qualità per categorie di lavori coerenti con la categoria prevalente indicata nel bando. Pertanto, la stazione appaltante decideva di revocare l’aggiudicazione disposta in favore di ** Impianti, riammettere alla gara ** Impianti e rideterminare la media delle offerte; all’esito di tali operazioni, la migliore offerta veniva individuata in quella di NUOVA ** S.r.l.
 
Avverso la determinazione dirigenziale recante l’approvazione delle predette operazioni di gara insorge ** Impianti, la quale, oltre a formulare censure attinenti le modalità con cui l’Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela, contesta in primo luogo l’affermazione secondo cui ** Impianti è in possesso di certificazione di qualità per la categoria prevalente, e in subordine la clausola del bando che consentiva ai concorrenti di beneficiare della riduzione al 50% della cauzione provvisoria (art. 8, comma 11 quater, L. n. 109/1994) comprovando il possesso di certificazione di qualità per categorie di lavori “coerenti” con quelli ascrivibili alla categoria OG10.
 
 
Si è costituito il Comune, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in relazione all’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 818/2006 (comunicata alla ricorrente in data 13.6.2006), recante l’annullamento della primitiva aggiudicazione in favore di ** Impianti.
 
Poiché il Collegio ritiene fondato il ricorso, la trattazione deve prendere le mosse proprio dall’esame dell’eccezione preliminare, la quale è infondata, per le seguenti ragioni.
 
A parte il fatto che il Comune non ha fornito la prova rigorosa dell’avvenuta ricezione da parte di ** Impianti della prefata determinazione (visto che dal rapporto del fax datato 13.6.2006 – doc. 6 allegato alla memoria di costituzione del civico ente – non emerge in maniera inconfutabile che al fax fosse allegato il provvedimento in esame), è decisiva la circostanza che la determinazione n. 818 non era immediatamente lesiva per l’odierna ricorrente, in quanto:
 
l’atto è qualificare senza dubbio come atto endoprocedimentale, visto che nel dispositivo si afferma espressamente che l’Amministrazione avrebbe provveduto, a breve, alle operazioni correttive inerenti l’esito della gara, il che vuol dire che la riapertura delle operazioni costituiva, nelle intenzioni del Comune, parte integrante della gara;
pertanto, la revoca/annullamento dell’aggiudicazione definitiva già disposta in favore di ** Impianti non ha determinato la conclusione di una fase autonoma del procedimento.
in ogni caso, considerato che l’esito delle operazioni suppletive avrebbe potuto confermare l’esito della gara, ossia l’aggiudicazione in favore di ** Impianti, quest’ultima non aveva l’onere, ma la semplice facoltà, di impugnare tempestivamente la determinazione n. 818.
Pertanto, l’eccezione va rigettata.
 
 
Passando all’esame del merito, Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, in quanto:
 
la clausola del bando in contestazione prevedeva che i concorrenti, per beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria, avrebbero dovuto comprovare il possesso della certificazione di qualità mediante la produzione di copia autentica della certificazione ISO per la categoria prevalente (OG10), il che significa che l’inciso di cui all’art. 8.4., comma 1, del bando (in cui si parla di certificazioni o dichiarazioni “coerenti” con la categoria prevalente) non deve essere inteso nel senso patrocinato dal Comune, e cioè che sarebbe sufficiente la riferibilità della certificazione ISO ad una categoria “affine” all’**** (ad esempio, OG1, OG11 o OS28). La interpretazione dell’aggettivo “coerente” come “diverso ma affine” è impedita dal fatto che il compilatore del bando oggetto di contestazione ha richiesto espressamente che la certificazione da esibire riguardasse proprio la categoria OG10 ed ha utilizzato un accorgimento grafico specifico (utilizzo del carattere “grassetto sottolineato”) per evidenziare tale necessità, per cui l’inciso di cui all’art. 8.4., comma 1 (per il quale è stato utilizzato un carattere grafico normale), va letto in relazione al comma 2;
se così è, ne consegue che la certificazione esibita da ** Impianti (la quale riguarda espressamente “Progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione di edifici ed installazione dei relativi impianti **logici, antincendio e idro-termo-sanitari”, ossia una declaratoria che fa riferimento alle categorie OG1, OG11 e OS28 del DPR n. 34/2000) non può essere ritenuta sufficiente a soddisfare la richiesta della stazione appaltante, e ciò nonostante che nel certificato esibito dalla controinteressata sia riportata, in calce alla predetta declaratoria, l’inciso “Opere riconducibili alle cat. OG1, OG10, OG11 e OS28 come definite dal DPR 34/2000”. In effetti, i lavori di cui alla categoria OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) non sono assimilabili né a quelli della OG1 (costruzione di edifici civili e industriali con i relativi impianti), né tantomeno, per l’evidente diverso grado di complessità, a quelli della OG11 (impianti **logici) e della OS28 (impianti termici e di condizionamento);
in realtà però, nel caso di specie l’Amministrazione ha previsto un onere (quello appunto di esibire la certificazione ISO relativa alla sola categoria prevalente) che non si giustifica alla luce dei principi che attualmente regolano la materia in discussione (peraltro, in assenza di impugnazioni incidentali della clausola de qua, il Tribunale non può che accogliere il ricorso di ** Impianti). In effetti, come la Sezione ha avuto modo di chiarire nella sentenza 3.6.2005, n. 3063 (alla cui diffusa motivazione si rimanda, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 1034/1971, come modificato dalla L. n. 205/2000), in cui è stata esaminata un clausola identica a quella utilizzata dal Comune di Ostuni nella presente gara, inizialmente l’Organismo deputato a vigilare sul sistema della certificazione di qualità (SINCERT) aveva ritenuto che la certificazione ISO dovesse riferirsi alle singole lavorazioni, per cui ben poteva accadere che un’impresa, anche se in possesso della qualificazione SOA per più categorie, fosse certificata ISO solo per alcune di esse. Successivamente, però, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. (determinazione n. 11 del 2003) ha corretto tale orientamento, stabilendo che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT RT – 08 del 19 dicembre 2000 e RT – 05 del 13 maggio 2002 (che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni), ma devono contenere la seguente dizione “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34”, con ciò chiarendo che le dichiarazioni o certificazioni di qualità “si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche” (secondo la previsione dell’art. 4 comma 1, del D.P.R. n. 34/2000). Pertanto, poiché “…sia il combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b), e dell’art. 8, comma 4, lett. e), della legge n. 109/1994 – nell’individuare un requisito necessario ai fini della qualificazione -, sia l’art. 8, comma 11 quater, della stessa legge – nell’individuare il presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria – si riferiscono entrambi ad uno stesso istituto, cioè la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate, si deve concludere nel senso che nell’uno e nell’altro caso la certificazione e la dichiarazione in parola sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche…” (così la sentenza n. 3063/2005).
Come detto, però, in assenza di un ricorso incidentale, il Tribunale non può annullare la clausola de qua, che il Comune resistente, autovincolatosi in tal senso, doveva necessariamente applicare nella gara in questione.
 
 
 
 
In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
 
 
 
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
 
 
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.
 
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 15 novembre 2006.
 
 
Dott. ***************** – Presidente
 
 
Dott. ***************** – Estensore
 
 
 
Pubblicata il 25 novembre 2006
 
N.R.G. «1574/2006»
 
 
 
*************************
 
Il Consiglio
 
 
Determinazione N. 11/2003
 
del 14 maggio 2003
 
 
 
 
 
 
 
SOA/379
 
 
 
“Certificazione di sistema di qualità e dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità”
 
 
 
 
 
 
 
Considerato in fatto
 
 
 
 
 
L’Associazione Industriali della provincia di Vicenza ha comunicato che l’organismo di accreditamento – SINCERT – (art. 2, comma 1, lettera h), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34) nell’ambito delle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi ha previsto (documento SINCERT RT-05) che gli organismi di certificazione (art. 2, comma 1, lettera l), del d.P.R. 34/2000), rilascino la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di elementi significative e correlati del sistema di qualità di cui all’allegato C del d.P.R. 34/2000, con riferimento non alla generalità delle attività svolte dall’impresa, ma a specifiche tipologie di lavorazioni coincidenti con quelle previste nell’allegato A del d.P.R. 25 34/2000.
 
 
 
L’Associazione Industriali evidenzia che tale modus operandi induce gli organismi di attestazione (SOA) – che nell’ambito del processo di attestazione di un’impresa procedono all’acquisizione della certificazione dimostrativa del possesso del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione della presenza di elementi significative e correlati del sistema di qualità – e le stazioni appaltanti a presumere che l’impresa non operi in qualità nelle categorie che non sono incluse nella certificazione o dichiarazione. In sostanza tale indicazione comporterebbe una sorta di limitazione della validità della certificazione o dichiarazione alle sole categorie di lavorazione riportate nel documento e di conseguenza dell’attestazione di qualificazione.
 
 
 
La SOA Quadrifoglio e la Kiwa Italia hanno, inoltre, segnalato, che nel registro degli organismi di certificazione accreditati dal SINCERT al rilascio della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità risultano inseriti sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della certificazione e della dichiarazione e sia organismi di certificazione accreditati nel settore EA 28 per il rilascio della sola certificazione. Tale circostanza sembrerebbe palesare una differenziazione tra gli organismi di certificazione.
 
 
 
La Soa Quadrifoglio evidenzia che la dichiarazione è presente esclusivamente in Italia e quindi gli organismi di certificazione stranieri, ancorché accreditati nel paese d’origine, ed ancorché godano dell’accordo di mutuo riconoscimento, risultano di fatto non accreditati per il rilascio della suddetta dichiarazione.
 
 
 
Gli uffici dell’Autorità, tenuto conto, della importanza delle questioni sollevate hanno preliminarmente richiesto al SINCERT chiarimenti su tali problemi. Il SINCERT, con nota del 12.11.2002 ha riferito che l’indicata prescrizione è scaturita dalla esigenza di coniugare le regole del sistema di certificazione di qualità con quelle della attestazione di qualificazione di cui al d.P.R. 34/2000, nonché dalla necessità di rendere maggiormente leggibile la certificazione di sistema di qualità. Il SINCERT afferma, in sostanza, che le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell’impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile, almeno ai fini del rilascio della certificazione di sistema qualità. Il SINCERT ritiene, in sostanza, che al fine di garantire il valore delle certificazioni sia opportuno riferirle alle sole categorie di lavorazioni eseguite dall’impresa.
 
 
 
Il Consiglio dell’Autorità stante il rilievo delle suesposte questioni nonché i chiarimenti forniti dal SINCERT ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento dell’Autorità, ha disposto di convocare in audizione il SINCERT, il Ministero delle Infrastrutture e del Territorio, il Ministero per le Attività Produttive, l’Associazione Industriali della provincia di Vicenza, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese edili (ANCE, ANCPL, ANIEM, AGI) e l’Associazione Industriali della provincia di Vicenza. L’audizione si è tenuta in data 15.01.2002.
 
 
 
Durante l’audizione il SINCERT ha ribadito quanto già riferito con nota del 12.11.2002 e con successivo promemoria del 7.1.2003. Ha affermato che vi è la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualità e il sistema di qualificazione delle imprese. In particolare ha affermato di ritenere necessario ed opportuno che la certificazione di qualità si riferisca il più possibile alle attività effettivamente svolte dalle imprese certificate. Proprio a tal fine il SINCERT ha inserito nel documento RT-05 Rev. 05 del 13.05.2002 – che detta norme in ordine al rilascio della certificazione del sistema di qualità aziendale (conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000) o della dichiarazione della presenza di elementi significative e correlati del sistema di qualità (allegato C del d.P.R. 34/2000), documenti che sono necessari per partecipare alle gare di appalti e di concessioni di lavori pubblici – la seguente disposizione: la certificazione deve far riferimento solo e unicamente a tipologie d’opera su cui l’azienda sta operando, o è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato essere correlato alla tipologia dell’opera, utilizzando le denominazioni delle categorie (generali e speciali), secondo il Regolamento di cui all’art. 8 della L. 109/94. Il SINCERT nell’audizione ha in sostanza riaffermato che a suo parere soltanto in tal modo è assicurata l’effettiva capacità della impresa di realizzare in qualità le opere previste.
 
 
 
Con riferimento, invece, alla questione relativa all’accreditamento degli organismi che rilasciano la dichiarazione del possesso di elementi significativi e correlati di sistema qualità il SINCERT ha precisato di ritenere che tale documento debba essere rilasciato solo dagli organismi di certificazione, regolarmente accreditati, che si impegnino ad attenersi alle specifiche regole e prescrizioni contenute nel regolamento RT-08 Rev. 00 del 19.12.2000 messo a punto dallo stesso SINCERT e che ha l’obiettivo di garantire – al pari del regolamento che disciplina il rilascio delle certificazioni vere e proprie – l’esistenza e l’affidabilità degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità. Il SINCERT ha poi precisato che il suddetto regolamento non è riconosciuto dagli altri enti di accreditamento, aderenti all’accordo multilaterale EA, operanti nell’Unione Europea.
 
 
 
Nell’audizione l’***** (Associazione Nazionale Imprese Edili Medie) ha sottolineato che l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 34/2000 (“La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetto gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalià delle categorie e classifiche”) non lascia dubbi sul fatto che la certificazione e la dichiarazione debbano essere ancorate non tanto a specifiche lavorazioni quanto alla complessità dell’organizzazione aziendale dell’impresa. I documenti devono, infatti, garantire che l’intero processo produttivo sia eseguito in regime di qualità. Secondo l’ ANIEM, inoltre, il carattere eminentemente nazionale che assume l’iniziativa del SINCERT, non consentirebbe di riconoscere pari validità tra le attestazioni rilasciate da organismi accreditati dal SINCERT e quelle rilasciate da organismi accreditati da soggetti non italiani
 
 
 
L’ANCE (Associazioni Nazionale Costruttori Edili), nel condividere la tesi esposta dall’ANIEM, sottolinea che la realizzazione di un’opera civile comporta, in genere, il ricorso ad un’ampia varietà di processi di lavorazione riconducibili spesso a più categorie del d.P.R. 34/2000 e che è il sistema gestionale di una impresa di costruzioni, cioè la sua capacità organizzativa, che garantisce la qualità di quanto realizzato. L’ANCE sottolinea che quanto indicato dal SINCERT nel documento RT-05 Rev. 05 non sembra aderente né alla realtà del settore né allo spirito della norma (art.4, comma 2, d.P.R. 34/2000) e perciò chiede all’Autorità di confermare l’indicazione fornita al punto 10 della determinazione n°56/2000.
 
 
 
In merito alla questione dei soggetti accreditati al rilascio della dichiarazione, l’ANCE condivide il fatto che, le indicazioni fornite dal SINCERT con il documento RT-08 sono operative solo nei confronti degli organismi accreditati dal SINCERT, e, dunque, per lo più nell’ambito nazionale, ma che, in virtù dell’accordo di mutuo riconoscimento EA, tutte le dichiarazioni rilasciate da organismi accreditati da altri Enti aderenti all’EA devono essere ritenute valide. In tal senso, anche nella considerazione che alla fine del 2004 il possesso della dichiarazione non sarà sufficiente per la partecipazione alle gare, l’ANCE non rileva criticità di rilievo in merito al fatto che gli organismi accreditati al rilascio della certificazione possano rilasciare anche la dichiarazione.
 
 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenzia che la disposizione dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 34/2000, è aderente alla realtà produttiva del settore edile e che, pertanto, sia la certificazione e sia la dichiarazione debbano essere indipendenti dalle categorie di lavorazioni eseguite dall’impresa. Il Ministero è, inoltre, dell’avviso che non vi è la necessità di richiedere agli organismi già accreditati al rilascio della certificazione un ulteriore accreditamento per il rilascio della dichiarazione.
 
 
 
Anche l’ AGI (Associazione Imprese Generali) , nel richiamare il disposto dell’art.4, comma 2, del D.P.R. 34/2000 concorda con le considerazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 
 
 
L’Autorità a seguito degli avvisi espressi nell’audizione, al fine di definire una posizione che trovasse anche l’accordo del SINCERT, ha ritenuto necessario convocare lo stesso in un incontro. L’incontro si è svolto l’11 febbraio 2003. I risultati di questo incontro sono stati poi confermati in una nota inviata dal SINCERT all’Autorità in data 12 febbraio 2003.
 
 
 
L’Autorità, data la complessità dei problemi in esame, ha, inoltre, ritenuto di dover acquisire anche l’avviso della commissione consultiva di cui all’articolo 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché all’articolo 5 del d.P.R. n. 34/2000, espresso nella seduta del 21 marzo 2003.
 
 
 
La commissione ha affermato che la qualità aziendale, in termini integrali o nella versione semplificata di cui all’allegato C al d.P.R. 34/2000, non può essere riferita alla conformità del singolo prodotto a standard protonici di derivazione industriale in quanto ogni opus assume caratteristiche di unicum, cioè di prototipo essa stessa, vuoi per la variabilità delle condizioni al contorno di opere sul piano formale identiche, vuoi per la diversità degli approcci produttivi che opere analoghe in localizzazioni simili derivano dalla libertà organizzativa del realizzatore ultimo. Anche la commissione ritiene, quindi, che il riferimento a specifiche categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000 non è inerente allo spirito ed alla prassi della normazione tecnica di settore. Tale considerazione trova, a parere della commissione, conferma non solo nell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. 34/2000 ma anche nell’allegato C al suddetto d.P.R. dove, al punto 1), si afferma “La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema di qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell’impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali l’impresa stessa intende qualificarsi. Gli aspetti gestionali dell’attività di impresa vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista organizzativo/operativo.”
 
 
 
La commissione fa anche rilevare che in tal senso deve essere interpretato quanto già affermato dall’Autorità nel punto 10) della determinazione 56/2000. Dato però l’equivoco che il contenuto del punto può comportare anche la commissione è dell’avviso che la certificazione e la documentazione devono contenere apposite dizioni che specificano che esse si riferiscono agli aspetti gestionali dell’impresa.
 
 
 
 
 
 
 
Considerato in diritto
 
 
 
 
 
L’Autorità in base ai risultati dell’audizione e dell’avviso della commissione consultiva nonché della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 10 marzo 2003, n. 1297 e delle intese raggiunte con il SINCERT nella riunione del 11 febbraio 2003 confermate dallo stesso nella richiamata nota del 12 febbraio 2003 ritiene che:
 
1)          la certificazione o la dichiarazione fanno riferimento ai requisiti della normativa tecnica volontaria ma vengono utilizzate ai fini propri di specifiche legislazione nazionale;
 
2)          le certificazioni e le dichiarazioni devono essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati da enti che aderiscono ad accordi internazionali multilaterali di mutuo riconoscimento;
 
3)          gli schemi previsti dall’accordo di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l’accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, consentono indirizzi interpretativi e prescrizioni integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorità nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del paese e ciò, sicuramente, può avvenire per l’accreditamento al rilascio della dichiarazione che è un documento di natura transitoria presente soltanto in Italia;
 
4)          l’Autorità, di concerto con il SINCERT, può, pertanto, introdurre requisiti aggiuntivi che siano ritenuti idonei a garantire il valore e la credibilità delle certificazioni e documentazioni, quali fattori primari per il conseguimento degli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge;
 
5)          occorre, ai fini di favorire la libera concorrenza nell’ambito dell’Unione Europea, consentire agli organismi di certificazione accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli accordi MLA EA di operare sul mercato italiano sulla base della competenza generale garantita dagli accreditamenti di cui sono in possesso, purché si conformino alle prescrizioni particolari regolanti il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni da utilizzare ai fini della qualificazione necessaria in Italia per partecipare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici e per eseguire i relativi lavori.
 
 
 
 
 
 
 
L’Autorità tenuto conto delle considerazioni prima esposte è dell’avviso che:
 
 
 
a)     la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
 
b)    la dichiarazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (Rev. 01 del 19 dicembre 2000 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera i);
 
c)     la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
 
d)    la certificazione deve essere rilasciata in conformità alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera j);
 
e)     la dichiarazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-08;
 
f)      la certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al suddetto documento SINCERT RT-05;
 
g)     la conformità di cui alle lettere e) ed f) è assicurata dal SINCERT tramite accordo/contratto stipulato tra il SINCERT e l’organismo accreditato oppure dall’ente di accreditamento diverso dal SINCERT, o anche direttamente dal SINCERT, nel quadro di un protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento;
 
h)     l’elenco degli organismi accreditati che si siano impegnati a rilasciare la dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni del suddetto documento SINCERT RT-08 nonché gli accordi/contratti ed i protocolli d’intesa di cui alla precedente lettera g) sono comunicati dal SINCERT all’Autorità che li rende noti tramite l’Osservatorio dei lavori pubblici;
 
i)       le dichiarazioni devono riportare, obbligatoriamente, dizioni del seguente tipo: “Presenza degli elementi significativi e correlati di sistema di qualità verificata secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-08.” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione : “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”
 
j)       le certificazioni devono riportare dizioni del seguente tipo: “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05” o altre formulazioni o soluzioni equivalenti, nonché la seguente dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34.”
 
k)     le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l’inserimento delle dizioni di cui alle precedenti lettere i) e j);
 
l)       le SOA indicano nelle attestazioni di qualificazione il possesso della certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione del possesso di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità, soltanto nel caso i suddetti documenti siano stati rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle precedenti lettere a), c), e) ed f), resi noti dall’Osservatorio ai sensi della precedente lettera h), e qualora riportino le indicazioni di cui alle precedenti lettere i) e j).
Il Relatore                                                         Il Presidente
 
Depositato preso la segreteria del consiglio in data
 
 
 
Il Segretario
 

Lazzini Sonia

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