Cautelare – art.1168 c.c. – 703 c.p.c. – rapporti tra giudizio petitorio e possessorio – 283 c.p.c.

sentenza 22/11/07
Scarica PDF Stampa
La tutela possessoria, per sua stessa natura, è destinata ad essere superata dal giudizio petitorio che costituisce l’unico titolo per regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti sia di natura possessoria che petitoria.
Le pronunce di condanna, anche se accedono a sentenze meramente dichiarative o di accertamento, costituiscono valido titolo esecutivo a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. Conseguentemente qualunque statuizione, dotata di una propria autonomia sostanziale, e connotata ontologicamente dalla funzione di restaurazione, sul piano materiale, del diritto violato, non può che essere immediatamente esecutiva. Pertanto gli ordini e le inibitorie, proprio in quanto assolvono ad una funzione preventiva, tendendo ad evitare future violazioni, pur accedendo a pronunce meramente dichiarative, non possono non rientrare nella nozione di condanna, contenendo un comando suscettibile anche di esecuzione spontanea da parte del soccombente.
 
TRIBUNALE DI *******
Sezione distaccata di Grumello del Monte
 
Il Giudice
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.2.2007, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Le ricorrenti agiscono in giudizio lamentando la lesione del possesso della servitù di passo carrale e pedonale sul mappale 832. In particolare riferiscono che, successivamente alla sentenza resa in sede di negatoria servitutis nel giudizio di cui erano parti anche le odierne ricorrenti e la resistente –   che ha escluso la sussistenza del diritto di passo carrale e pedonale  delle ricorrenti sul menzionato mappale – ** **    ha definitivamente chiuso il passaggio mediante l’apposizione di un cancello.
Rileva il giudicante che l’azione proposta, alla luce della stessa prospettazione delle ricorrenti, è infondata.
Infatti la tutela possessoria, per sua stessa natura, è destinata ad essere superata dal giudizio petitorio che costituisce l’unico titolo per regolamentare definitivamente i rapporti tra le parti sia di natura possessoria che petitoria. Diversamente argomentando, vera la tesi delle ricorrenti, nonostante il giudice del petitorio abbia accertato l’inesistenza del diritto da cui lo stato di possesso deriverebbe, la parte vincitrice non potrebbe comunque dare esecuzione a tale pronuncia in quanto in tal modo lederebbe un possesso, ovvero una stato di fatto corrispondente ad un diritto accertato come inesistente.
Inoltre la Corte di Cassazione si è occupata della questione affermando che il provvedimento possessorio   spiega i suoi effetti fino alla decisione di merito la quale ponendo fine alla controversia petitoria, costituisce il solo e definitivo titolo per regolare i rapporti in contestazione tra le parti, analogamente “ a quanto avviene allorché ad un giudizio possessorio preventivamente esauritosi, abbia fatto seguito il giudizio petitorio sulla titolarità del diritto reale sulla medesima cosa che aveva formato oggetto del giudizio possessorio” ( cfr: Cass. 2005/1967; cfr anche: Cass. 3718/1994; Cass. 11833/1997).
Inoltre la stessa disciplina normativa e, segnatamente, l’art.705 c.p.c., è chiara espressione del principio secondo cui “ petitorium assorbet possessorium”.
Infatti il divieto di proporre il giudizio petitorio fino all’esaurimento del giudizio possessorio è finalizzato ad evitare che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spogliatore, situazione che si verificherebbe laddove si consentisse al convenuto nel giudizio possessorio di far valere lo ius possidendi per contrastare lo ius possessionis.
Tuttavia, esauritosi il giudizio possessorio, il convenuto in tale procedimento può promuovere il giudizio petitorio al fine di accertare l’insussistenza del diritto da cui si pretende di derivare il possesso, giungendo ad una pronuncia che neghi che quest’ultimo sia suscettibile di protezione giuridica.
Nel caso di specie, a seguito dell’estinzione del giudizio possessorio, l’odierna resistente ha agito in via petitoria ottenendo una pronuncia ( sentenza 1442/06) con la quale è stata accertata l’inesistenza di qualsivoglia diritto di passo delle ricorrenti sul mappale 832, con conseguente divieto per queste ultime di esercitarvi il transito carrale e pedonale.
A tal proposito assume rilievo che la menzionata sentenza, nonostante la natura dichiarativa della statuizione relativa alla negatoria servitutis, contenga anche – laddove vieta espressamente il transito delle odierne ricorrenti sul mappale 832 – una pronuncia di condanna dotata di una sua autonomia e di un   connotato proprio che non è puramente dichiarativo e, pertanto, tale capo deve essere ritenuto provvisoriamente esecutivo ex art. 282 c.p.c..
La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto che le pronunce di condanna ( quali ad esempio quelle relative alle spese processuali), anche se accedono a sentenze meramente dichiarative o di accertamento, costituiscono valido titolo esecutivo a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
In particolare la Suprema Corte ( cfr: Cass. civ., sez. III 03-08-2005, n. 16262; Cass. 10 novembre 2004, n. 21367), pur confermando che l’attributo dell’immediata esecutorietà va riconosciuto alle sole sentenze di condanna, ha tuttavia stabilito, rimarcando la portata innovativa della novella dell’art. 282, che sono esecutivi tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi sostanziale portata condannatoria. E non potrebbe essere diversamente in quanto la riforma dell’art. 282 c.p.c. ha quanto meno comportato che, in via generale, tutte le sentenze di primo grado siano provvisoriamente esecutive tra le parti per espressa volontà di legge.
Conseguentemente, solo in alcune ipotesi, e solo per ragioni da considerare eccezionali, talune sentenze, o taluni capi all’interno di una più complessa sentenza, si sottraggono alla regola generale voluta dall’art. 282 c.p.c. e non godono dell’attitudine immediata a valere come titolo esecutivo.
 Pertanto tali ipotesi, proprio perché eccezionali ed in contrasto con il principio generale voluto dalla riforma, non potranno estendersi ad altre parti e/o capi della sentenza, recanti, per loro stessa natura, un connotato intrinseco di condanna, che rimarranno invece provvisoriamente esecutivi in forza della regola voluta dall’art. 282 c.p.c.
Conseguentemente qualunque statuizione, dotata di una propria autonomia sostanziale, e connotata ontologicamente dalla funzione di restaurazione, sul piano materiale, del diritto violato, non può che essere immediatamente esecutiva.
In tal senso è stato autorevolmente sostenuto che gli ordini e le inibitorie, proprio in quanto assolvono ad una funzione preventiva, tendendo ad evitare future violazioni, pur accedendo a pronunce meramente dichiarative, non possono non rientrare nella nozione di condanna, contenendo un comando suscettibile anche di esecuzione spontanea da parte del soccombente.
Tale affermazione è, peraltro, perfettamente corrispondente alla nozione di sentenza di condanna enucleata dalla Corte di Cassazione che ritiene connotato sufficiente di tale tipo di pronuncia la possibilità dell’esecuzione spontanea da parte del debitore (cfr: Cass. 13 ottobre 1997, n.9957).
Nel caso di specie, dunque, il divieto di passo carrale e pedonale sul mappale 832, contenuto nella menzionata sentenza, non è altro se non una condanna a non tenere il comportamento vietato e, dunque, per ciò solo,   immediatamente esecutiva.
Diversamente argomentando, anche sotto il profilo meramente pratico, il risultato sarebbe quanto meno contraddittorio: infatti a fronte di una espressa condanna a non esercitare il transito carrale o pedonale che può essere, in concreto, sia adempiuta spontaneamente dalle ricorrenti oltre che eseguita materialmente dalla resistente, come in effetti   è avvenuto, i ricorrenti potrebbero continuare a violare quotidianamente il divieto, ponendo in essere la condotta che sono stati condannati a non realizzare più.
 Infine i ricorrenti sostengono che, comunque, in virtù dell’accordo prodotto in data 19 febbraio 2007, sarebbero legittimati ad esercitare la servitù di passo carrale e pedonale fino al passaggio in giudicato della sentenza petitoria.
Rileva a tal proposito il giudicante che il documento datato 27 ottobre 1979 non è stato sottoscritto dalle ricorrenti che vi sono rimaste estranee. Trattandosi, pertanto, di res inter alios acta, queste ultime non possono avvalersi di tale accordo. E’ infatti evidente che la resistente abbia assunto un impegno a non “ modificare lo stato di fatto…sia nel porticato antistante i locali di abitazione di sua proprietà, sia in ordine al viottolo esistente sull’area contraddistinta in mappa al n.832” nei soli confronti di **************, ******* ****, *********************, ******************* e ***************.
La circostanza, poi, che questi ultimi siano danti causa delle odierni ricorrenti,   non assume alcun rilievo trattandosi di impegno con effetti obbligatori e non reali, non valevole, dunque, erga omnes.
Inoltre l’accordo in questione, come risulta dalla missiva del 28.7.1979, avrebbe dovuto avere efficacia soltanto fino “ a quando l’autorità giudiziaria si sarà pronunciata sul diritto o meno degli stessi attori di esercitare detto transito per il diritto di servitù”, senza alcun riferimento alla necessità del passaggio in giudicato della sentenza.
Da ciò si desume che la sentenza provvisoriamente esecutiva nei termini di cui sopra è titolo sufficiente a legittimare la resistente ad apporre il cancello.
Infatti ** ** – quale proprietaria del fondo, la cui domanda di negatoria servitutis nei confronti delle odierni ricorrenti   è stata accolta con sentenza immediatamente esecutiva quanto al capo contenete il divieto di transito – poteva liberamente operare nell’ambito della sfera giuridica così riconosciutagli e, pertanto, apponendo il cancello a protezione del proprio fondo, non ha fatto altro che esercitare il proprio diritto di proprietà, conformemente al disposto di cui all’art.841 cod. civ.. Pertanto, con evidenza, non ha   commesso alcuno spoglio in danno delle ricorrenti.
 Inoltre il mancato ricorso al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 612 cod. proc. civ., non appare in alcun modo censurabile poiché, ai fini dello adempimento di obblighi di non fare, detto ricorso è richiesto solo se la condotta del trasgressore si sia concretizzata in un quid novi suscettibile di essere posto coattivamente nel nulla, circostanza che certamente non ricorreva nel caso di specie.    
Pertanto la domanda delle ricorrenti deve essere respinta.   
 Tale pronuncia assorbe ogni altra eccezione sollevata dalla resistente.
La peculiarità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda delle ricorrenti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi via fax.
Grumello del Monte, 23.2.2007.
Il Giudice
(********************) 

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento