Causa persa per testimone falso: come tutelarsi?

Redazione 18/03/17
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“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”
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Se a causa di un testimone che ha dichiarato il falso in udienza si perde la causa, ci si può tutelare agendo sia in sede penale, che in sede civile.
Se si agisce penalmente si dovrà sporgere una denuncia-querela, nei confronti del “falso” testimone per il reato di falsa testimonianza, allegando alla denuncia tutti i documenti atti a dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dal testimone.
Il codice penale, infatti, all’art. 372 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni chi, deponendo come testimone innanzi al Giudice – in una causa civile o penale – afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
A chi va presentata la denuncia – querela?
La denuncia – querela può essere presentata:
–  presso la Procura della Repubblica,
– oppure presso gli uffici della Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato).
Se si agisce civilmente si potrà proporre appello avverso la sentenza sfavorevole in quanto è stata pronunciata in base alle dichiarazioni false rese dal testimone.
Si noti bene. Il termine per proporre appello è di giorni 30 se la sentenza è stata notificata, in mancanza di notifica 6 mesi, che decorrono dalla pubblicazione.
E se la falsità viene scoperta dopo che i termini per proporre appello sono scaduti, è possibile difendersi?
Sì è possibile: occorre impugnare la sentenza ricorrendo al mezzo della revocazione straordinaria.
Che cosa è la revocazione straordinaria?
E’ un mezzo di impugnazione con il quale si può ottenere l’annullamento della sentenza in particolari casi specificatamente previsti dalla legge, tra i quali “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”.
Chi scrive precisa che la prova della falsità deve essere “precostituita” alla domanda di revocazione; occorre, cioè, avere prima in mano una sentenza di condanna del testimone per falsa testimonianza o un documento che dimostri la falsità della dichiarazione resa e poi, solo dopo, si può agire in revocazione.
Ciò non basta: occorre, inoltre, che la prova falsa abbia determinato il convincimento del Giudice.
La revocazione deve essere proposta dalla parte che ha perso la causa, mentre controparte sarà chi aveva vinto la causa per merito del falso testimone.
Cenni processuali.
Il procedimento in revocazione si introduce con un atto che riveste la forma di un atto di citazione e si propone allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza che si intende annullare.
 L’atto di citazione deve indicare a pena d’inammissibilità:

il motivo della revocazione;
le prove dei fatti;
il giorno della scoperta;
la sottoscrizione dell’avvocato difensore, munito di procura speciale.

Sulla base della documentazione fornita, al fine di dimostrare la falsa testimonianza, la sentenza sarà modificata.

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