Cassazione: niente restituzione degli anticipi versati per giocare al lotto

Redazione 12/10/11
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A precisarlo è stata la Corte con una recente sentenza (n. 20622 del 7 ottobre 2011).

I giudici di legittimità hanno rigettato l’istanza, inoltrata sia in primo che in secondo grado di giudizio, di una donna che sosteneva di aver anticipato le spese, per circa sei mesi, per giocare al lotto puntando su un numero ritardatario, d’accordo con un’amica con la quale, in caso di vincita, si sarebbe diviso il premio.

Ma la cassazione ha ribadito che in caso di perdita, non ha diritto alla restituzione del danaro, il soggetto chi anticipa i soldi per le giocate, trattandosi, nella fattispecie, di un rapporto privato fra i giocatori.

Tale valutazione esclude l’applicabilità dell’art. 1935 del codice civile, in base a cui le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

Pertanto la donna, che giocava con costanza una somma, per conto suo e della sua amica, trovandosi poi in difficoltà perché il gioco era diventato troppo oneroso, una volta ritiratasi dal gioco non ha potuto ripetere quanto aveva anticipato.

La sua amica, citata in giudizio, aveva negato che fosse intervenuto l’accordo ed eccepito l’incoercibilità della pretesa promessa, ex art. 1933, trattandosi di debito di gioco.

La Cassazione ha confermato l’irripetibilità di quanto versato a titolo di anticipo, precisando che le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise all’unico fine di garantire la certezza del rapporto, l’individuazione del giocatore, l’entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello che viene predeterminato in maniera chiara.

Non sono deputate pertanto a regolare rapporti privati fra giocatori.

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