Cassazione, i genitori di un figlio menomato devono essere informati dal medico

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I futuri genitori di un figlio menomato devono essere preparati psicologicamente dal proprio medico. A stabilirlo la Cassazione civile che con la sentenza n. 7269 del 22 marzo del 2013 la quale stabilisce che, per chiedere l’interruzione di gravidanza, la futura madre deve essere informata e preparata materialmente e psicologicamente. Questo perché, stabilisce la giurisprudenza di legittimità, che il grave pericolo per la salute della donna può anche riguardare soltanto la sfera psichica e che non è rilevante accertare tanto se nella stessa, dopo il parto, si siano effettivamente instaurati siffatti processi patologici, quanto piuttosto se la dovuta informazione avrebbe verosimilmente determinato l’insorgere degli stessi durante la gravidanza. Il risarcimento del danno, quindi, risulterebbe conseguente alla mancata possibilità di scelta da parte della gestante che, non avendo avuto un’adeguata informazione, non ha potuto decidere se interrompere o meno la gravidanza. Non costituisce una giustificazione per il medico, quindi, che la paziente non abbia mai sofferto di nessuna patologia psichica o fisica che giustificasse, a maggio motivo, la completa ed idonea informazione. Pertanto, colei che avesse appreso della menomazione del figlio, affetto o meno da una malattia, poteva reagire in maniera svariata e, nel caso, cadere anche in una profonda depressione. Inoltre, stabilisce la Suprema Corte, altri dati potevano certamente far capire al medico un’eventuale scelta come i fattori ambientali, culturali e personali, oltreché dal fatto che proprio la paziente aveva chiesto al proprio medico di effettuare esami finalizzati a conoscere le condizioni del feto. In effetti, tutto ciò viene a giustificarsi, dal fatto che, sottolineano gli ermellini, che la legge n. 194 del 1978 dispone che, dopo i primi novanta giorni, l’interruzione della gestazione può essere praticata quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e, soprattutto, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. In definitiva, il medico responsabile della non corretta o assente informazione è responsabile senza fuor di dubbio quando lo stesso avrebbe con tutta probabilità provocato un grave pericolo per la salute della donna e, se, una volta appresa la notizia della malformazione, la donna avrebbe effettivamente optato per l’interruzione della gravidanza.

Dott.ssa Filosa Maria Anna

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