Cass. pen., sez. V, 9 settembre 2008 n. 34940: “Non specificare l’infondatezza delle dichiarazioni riportate equivale a diffamare”

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca il giornalista che riporta nell’articolo delle vecchie accuse di un pentito ad un politico locale, in corsa per le elezioni comunali, senza precisare che si trattava di dichiarazione infondate richiamate solo come dato storico, cioè per dovere di narrazione.
Nella specie, la Cassazione penale ha annullato con rinvio, sia pur ai fini civili, la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva assolto un giornalista e un direttore responsabile di un quotidiano nazionale dai reati di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) e di omesso controllo (art. 57 c.p.) per la pubblicazione di un articolo sulla situazione dell’amministrazione del Comune di Buccinasco, nel quale si scriveva che il politico locale P.M. era stato indicato dal pentito M.S. come “il referente delle cosche calabresi all’interno dell’amministrazione locale di Buccinasco”.
Con la sentenza in esame, la Corte Suprema precisa come la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che nell’articolo incriminato fosse stato chiarito che le dichiarazioni del pentito erano state effettuate “sulla base di voci correnti e senza riscontri, tanto da uscirne indenne”. Tale citazione testuale è stata riferita dai giudici di secondo grado all’articolo in oggetto, mentre, afferma la Cassazione, “una tale precisazione nell’articolo non si trovava”, risultando riportata in un articolo successivo pubblicato a distanza di anni dal primo. Dal momento che il ragionamento della Corte territoriale è stato condizionato da un tale errore e si è fondato su una circostanza di fatto risultata inesistente, la Cassazione penale ha proceduto, quindi, all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili.
In conclusione, la V^ sezione della Cassazione penale considera espressione di legittimo esercizio di cronaca la divulgazione delle dichiarazioni di un pentito, che abbiano rilevanza pubblica essendo riferite ad un personaggio della politica, anche se le stesse siano poi risultate infondate, purchè il giornalista precisi che in seguito alle dichiarazioni medesime non è seguita nessuna iniziativa giudiziaria, nessuna indagine o condanna. Ciò rende evidente la portata solo storica del richiamo a tali dichiarazioni.
Tale pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale della Cassazione penale e civile, che nel tempo ha dato rilevanza alla verità della notizia e alla necessità che la stessa sia completa e non travisata, come accade quando siano omessi fatti rilevanti per tentare di indirizzare il giudizio del lettore. Tra le altre: Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2008 n. 14062 in www.legge-e-giustizia.it;Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 in Ced Cassazione 2005, RV232131;Cassazione civile, sez. III, 4 luglio 2006, n. 15270 in Giust. civ. Mass. 2006, 7-8;Cassazione penale, sez. V, 14 febbraio 2005, n. 12859 in Ced Cassazione 2005, RV231687; Cassazione civile, sez. III, n. 11259 del 16 maggio 2007 in www.legge-e-giustizia.it.
  • qui la sentenza

Falcone Valeria

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