Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2008, n. 35646: “Pubblicazione di fatti non veri per errore scusabile: il giornalista è salvo”

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di critica, per avere efficacia scriminante, postula, oltre al rispetto del limite della continenza, la stigmatizzazione di un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali oppure ritenuto tale per errore assolutamente scusabile.
Nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.), sotto il profilo putativo ai sensi dell’art. 59 c.p. comma 1, presuppone che il giornalista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l’errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dai signori M.R., F.A., R.S. avverso la sentenza dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva assolto i signori G.P. e C.M., imputati, rispettivamente, del reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) e omesso controllo in relazione all’art. 595 c.p. (art. 57 c.p.) nella qualità, il primo, di autore degli articoli pubblicati su “(OMISSIS)” e, il secondo, di direttore responsabile del predetto quotidiano.
In particolare, il giornalista G.P., con i tre articoli pubblicati sul quotidiano “(OMISSIS)” all’epoca diretto da C.M., aveva evidenziato la mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell’intervista al giudice B.P. mandata in onda da una nota emittente televisiva “(OMISSIS)” e quella apparsa su un settimanale “(OMISSIS)”, che costituiva la trascrizione letterale di alcuni brani della lunga intervista rilasciata dal dott. B.P. ai due giornalisti francesi Mo. e Ca., argomentando che “i tagli e le modifiche apportate erano tali da attribuire alle dichiarazioni del magistrato significato sostanzialmente diverso soprattutto con riguardo alla figura di D.M. e ai rapporti intercorsi tra quest’ultimo e Ma.Vi.”.
La sentenza della Corte d’Appello impugnata sottolineava come nessuna manipolazione era, in realtà, ascrivibile ai signori M.R., F.A. e R.S., sussistendo assoluta corrispondenza tra la videocassetta che i giornalisti della Rai hanno ottenuto dalla famiglia B. e l’intervista trasmessa su “(OMISSIS)”.
Correttamente, tuttavia, la sentenza impugnata aveva illustrato, si legge nella sentenza in esame, i motivi per i quali l’accusa di avere trasmesso un’intervista manipolata al fine di diffamare D.M., anche se astrattamente idonea a concretare un’offesa all’onore e alla reputazione dei giornalisti responsabili del servizio mandato in onda su “(OMISSIS)”, “rientrava nell’ambito dell’esercizio putativo del diritto di critica”. Appariva necessario tener conto, infatti, dei seguenti elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità: 1) l’autenticità del testo dell’intervista pubblicata sul settimanale “(OMISSIS)”; 2) l’esistenza di alcune differenze significative tra il testo riportato nell’articolo pubblicato sul settimanale “(OMISSIS)” e quello trasmesso da “(OMISSIS)”; 3) la convinzione del giornalista G.P. che la cassetta dell’intervista al Giudice B. fatta da Mo. e Ca., trascritta nell’articolo a firma di B.C., costituisse l’unico documento relativo all’intervista stessa.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’esercizio del diritto di critica postula, “la stigmatizzazione di un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali oppure ritenuto tale per errore assolutamente scusabile”. Non assume, al contrario, rilievo, ai fini della sussistenza dell’esimente, la verità solo supposta del fatto diffamatorio “non sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli”.
Nel caso in esame, secondo i giudici di legittimità, le considerazioni sviluppate dal giornalista nei tre articoli, dal contenuto prevalentemente valutativo e sviluppate nell’alveo di una polemica accesa e dura su una questione di indubbia rilevanza sociale e politica, si fondavano su circostanze che, sebbene non veritiere, rappresentavano il frutto di un errore scusabile, avendo G. assunto quale parametro di riferimento per valutare la veridicità delle notizie mandate in onda su “(OMISSIS)” l’articolo pubblicato sul settimanale “(OMISSIS)”, contenente la trascrizione letterale solo di alcuni brani della lunga intervista rilasciata dal Giudice B. ai due giornalisti francesi Mo. e Ca.. L’informazione data sul quotidiano “(OMISSIS)” con i tre articoli non poteva, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, ritenersi strumentalmente travisata e manipolata e, sotto il profilo del rispetto del limite della continenza, le sue modalità non apparivano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere e della descrizione del fatto assoggettato a critica, in presenza del pubblico interesse alla conoscenza, nè erano trasmodate in un attacco personale consapevolmente lesivo della sfera privata altrui.
 
Valeria Falcone
  • qui la sentenza

Falcone Valeria

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