Il caso Sinner e la responsabilità ex art. 2049 cod. Civ.

Il tennista Jannick Sinner, assolto in primo grado per doping, ha patteggiato, la pena di 3 mesi di sospensione dall’attività agonistica.

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Il tennista italiano Jannick Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, dopo essere stato assolto in primo grado per essere risultato positivo al Clostebol a seguito di due controlli antidoping ha patteggiato, prima della pronuncia d’appello del TAS, la pena di 3 mesi di sospensione dall’attività agonistica proposta dalla stessa WADA.

Indice

1. I principi coinvolti nel caso Sinner


La WADA, dopo aver impugnato la pronuncia di primo grado del Tribunale Indipendente che aveva assolto il tennista italiano, nel corso del giudizio d’appello, ha proposto al medesimo tennista un accordo di risoluzione del caso ai sensi dell’art. 10.8.2 del Codice Wada 2021 con la sospensione di mesi 3, concordata dal 09 febbraio al 04 maggio 2025.
In particolare, quindi, l’atleta azzurro è stato ritenuto dalla WADA responsabile dell’operato del proprio entourage e, su tale presupposto, non immune da censure.
Tale principio, a dire il vero, trova fondamento nei padri del diritto che, già nell’antichità, ritenevano padroni e committenti responsabili dell’operato dei loro sottoposti per negligenza nella scelta, cd. culpa in eligendo, o nella sorveglianza, cd. culpa in vigilando oppure, più generalmente, in base al principio per cui chi beneficia dell’operato dei sottoposti ne sopporta anche i rischi, cd. cuius commoda eius incommoda.
In altri termini, quindi, è la disciplina del rapporto institorio, o di preposizione, che importa responsabilità rigorosa da parte del padrone o del committente per fatto illecito, sia esso doloso o colposo, del sottoposto.
Tale disciplina trova il suo riferimento nel nostro ordinamento all’art. 2049 cod. civ.

2. La vicenda giudiziaria di Sinner


Nella fattispecie in esame il tennista italiano Jannick Sinner è risultato positivo ad un controllo antidoping durante il Master 1.000 di Indian Wells il 10 marzo 2024.
Ad un secondo controllo, effettuato il 18 marzo 2024, il tennista italiano è risultato nuovamente positivo al Clostebol (steroide anabolizzante solitamente utilizzato come cicatrizzante delle lesioni cutanee).
Per questo tipo di positività un atleta, che viene ritenuto colpevole, può incorrere in 4 anni di squalifica.
A ciò sono seguite per Sinner le due sospensioni provvisorie, applicate il 4-5 aprile 2024 e il 17-20 aprile 2024, ritualmente impugnate dal medesimo avanti un cd. Tribunale Indipendente.
In entrambi i casi Sinner ha ottenuto la revoca immediata della sospensione di talchè, in attesa della decisione nel merito, ha potuto continuare a giocare.
Successivamente, il 19 agosto 2024, è stata depositata la decisione del Giudice Sportivo che ha assolto il tennista italiano, precisando che la concentrazione di Clostebol nelle urine è da considerarsi “bassa” e, inoltre, che lo stesso tennista “ non ha avuto alcuna colpa o negligenza “ nell’assunzione del farmaco.
In altri termini, quindi, assoluzione piena per l’atleta azzurro a fronte della decurtazione di 400 punti nella classifica ATP (i punti guadagnati nel corso del Master 1.000 di Indian Wells appunto), oltre al pagamento di una multa di euro 300.000.
Successivamente la WADA (l’Agenzia Mondiale Antidoping) ha proposto ricorso d’appello al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna) chiedendo per Sinner una squalifica da uno a due anni.
In particolare, la WADA ha ritenuto che la decisione di primo grado, che aveva stabilito che l’atleta azzurro non aveva alcuna colpa o negligenza, fosse errata secondo il Codice Wada 2021.
Nello specifico, la circostanza secondo cui “nessuna colpa o imperizia” stabilisce che essa non si applichi nei casi in cui vi sia stata “somministrazione di una sostanza positiva da parte del medico personale o del preparatore atletico dell’atleta senza che quest’ultimo fosse a conoscenza” e ciò a difesa del principio fondamentale secondo cui gli atleti sono effettivamente responsabili delle azioni del proprio entourage.
Per questo, il periodo da prendere in considerazione per un’ipotetica squalifica da parte del TAS sarebbe stato “ disposizioni pertinenti sulle sanzioni (in assenza di un accordo di risoluzione del caso ai sensi dell’art. 10.8.2) di uno o due anni “.
Questo nel caso in cui, appunto, si accerti che l’atleta non abbia avuto una colpa o negligenza specifica.

3. La proposta della WADA


La WADA – prima della decisione del TAS che sarebbe stata emessa dopo la metà del mese di aprile 2025 – nel gennaio 2025 ha proposto alla difesa del tennista italiano un patteggiamento.
In particolare, la stessa WADA, dopo aver verificato e concordato che lo scenario dell’atleta fosse scientificamente plausibile e ben supportato dai fatti, ha ritenuto che – poiché non si trattava di somministrazione diretta da parte dell’entourage dell’atleta ma di un assorbimento transdermico in quanto il massaggiatore dell’atleta stesso senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza aveva trattato un taglio al suo dito con una pomata contenente Clostebol – una punizione di 12 mesi “sarebbe stata eccessivamente severa” stante l’unicità del caso e, per questo, si è giunti alla “volontà di stipulare un accordo di risoluzione del caso ai sensi dell’art. 10.8.2 che consente una riduzione della sospensione rispetto a quanto altrimenti applicabile”.
Su tale presupposto, le parti hanno definito la vicenda con un patteggiamento di mesi 3 di sospensione, concordata a far data dal 09 febbraio al 04 maggio 2025.

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4. Considerazioni


Orbene, la definizione della vicenda col il patteggiamento proposto dalla WADA ed accettato obtorto collo dalla difesa del tennista italiano pare più il risultato di una campagna mediatica che ha spinto la WADA stessa a farsi, al contempo, parte appellante e, successivamente, parte proponente di un patteggiamento che risulta all’evidenza una soluzione ben poco salomonica.
Nel nostro caso, infatti, non convince l’estensione della responsabilità institoria dell’atleta, il cui compito è prettamente quello di gareggiare correttamente e sportivamente per giungere alla vittoria e non quello dell’imprenditore committente responsabile tour court e, a prescindere, di ogni membro del proprio entourage.
Tale conclusione appare ancor più dissonante in considerazione del fatto che il nuovo Codice Wada per il 2027 prevede maggior flessibilità per i casi di contaminazione, come quello di Sinner appunto, prevedendo un intervallo di sanzioni che va da un semplice richiamo fino a due anni, in linea con la consapevolezza della diffusione di situazioni di contaminazione imprevedibili.

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Dal Bosco Domenico

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