Caso Cappato: la rimessione alla Corte Costituzionale

Indice:

  1. Premessa (vai alla prima parte dell’articolo)
  2. Inquadramento giuridico del fatto (vai alla prima parte dell’articolo)
  3. La formulazione proposta dalla Procura (vai alla prima parte dell’articolo)
  4. L’interpretazione contrapposta del g.i.p.
  5. Gli sviluppi e la rimessione alla Corte Costituzionale
  6. Il panorama giurisprudenziale sovranazionale
  7. La legge n. 219/2017 (vai alla terza parte dell’articolo)
  8. La pronuncia della Corte Costituzionale (vai alla terza parte dell’articolo)
  9. Conclusioni (vai alla terza parte dell’articolo)

Vedi la prima parte dell’articolo

4. L’interpretazione contrapposta del g.i.p.

La Procura, come osservato, formula la richiesta di archiviazione sulla base da un lato di un’interpretazione restrittiva di “partecipazione materiale” e dall’altro proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., invocando il diritto ad una morte dignitosa come una causa di giustificazione atipica .
Nelle more della decisione del G.i.p. i magistrati e i difensori hanno depositato, a sostegno delle loro argomentazioni, due memorie difensive al fine d’indirizzare il giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 13, 25, co. 2, 32, co. 2, e 117 della Costituzione.
Il G.i.p. , tuttavia, ritenendo le considerazioni svolte dalla Procura non fondate, rigetta la richiesta di archiviazione e ordina la formulazione dell’imputazione ai p.m. nei confronti di Cappato, non solo per la condotta di “aiuto” ma anche per “il rafforzamento” del proposito suicida di Antoniani.
In particolare, il giudice per le indagini preliminari ritiene che l’ausilio di Cappato abbia agevolato materialmente l’esecuzione del suicidio e anche rafforzato l’altrui proposito.

Nell’ordinanza di rigetto, egli evidenzia come Cappato abbia fornito tutte le informazioni necessarie per concretizzare un proposito che, diversamente, sarebbe rimasto privo di attuazione .
Il giudice, soffermandosi sull’analisi della norma in esame, non aderisce all’interpretazione restrittiva proposta dalla Procura ma, al contrario, afferma che la fattispecie incriminatrice punisce <<ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario>>.
Secondo il g.i.p. milanese sussiste dunque il nesso causale tra la condotta del Cappato rispetto al suicidio di Fabiano.
Inoltre, ad avviso del g.i.p. la condotta posta in essere da Cappato avrebbe determinato anche il rafforzamento del proposito suicida.

A sostegno dell’iter seguito richiama precedenti della giurisprudenza di legittimità che fornisce un’interpretazione estensiva di condotta agevolatrice in cui rientra qualsiasi agevolazione fornita alla vittima con la consapevolezza dell’uso che ne farà.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che integra l’art. 580 c.p. la condotta attraverso la quale vengono forniti i mezzi per il suicidio o quella che rimuove le difficoltà per la sua realizzazione .

Anche una successiva pronuncia ha precisato che, secondo la teoria condizionalistica, una condotta antecedente all’evento può considerarsi come la conditio sine qua non, solo quando, secondo una successione regolare conforme alle leggi di copertura, conduca all’evento che si è concretamente realizzato .
La Corte chiarisce che al fine di evitare una regressione all’infinito si debba considerare l’antecedente alla luce dell’elemento soggettivo.

Or bene, secondo il g.i.p., l’interpretazione adottata dalla Procura finirebbe non solo per tradire la lettera della fattispecie a forma libera ma contrasterebbe anche con la teoria della causalità sopra descritta.
A tal proposito, il giudice configura i fatti all’interno della disposizione riconoscendo la piena consapevolezza dell’agente.
Nel dettaglio ,verifica che Cappato ha fornito esattamente tutto il materiale che avrebbe condotto Fabiano nella struttura per il suicidio.

Inoltre, descrive nell’ordinanza, che Cappato ha materialmente accompagnato la vittima presso la clinica svizzera e ha assistito a tutte le conseguenti procedure .

Le condotte esposte per il giudicante hanno indubbiamente rimosso quelli ostacoli che impedivano a Fabiano di suicidarsi.
Altra questione su cui il giudice si sofferma attiene all’esistenza di un diritto a morire con dignità; un diritto prospettato dalla Procura come scriminante per la condotta dell’indagato o in alternativa come base per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p .
Il giudice prima di escludere la tesi formulata dai magistrati meneghini affronta la tutela del bene vita nel nostro ordinamento al fine di verificare se , in determinate condizioni, possa sussistere il diritto di morire dignitosamente .
A tal proposito, egli evidenzia come il bene vita costituisca la centralità dell’esistenza di ogni individuo e trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione poiché rappresenta la pre-condizione per la piena manifestazione dell’uomo non solo come singolo ma anche nella società .

Altro fondamento costituzionale in cui il giudice delle leggi ha ravvisato la tutela del bene supremo è l’art 27 della Costituzione, co. 4, che disciplina il divieto alla pena di morte anche in presenza di delitti estremamente riprovevoli.
Nell’ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione il g.i.p. richiama numerose altre pronunce della Corte Costituzionale che riconoscono il diritto alla vita come la matrice di qualsiasi altro diritto dell’uomo .
L’organo giudicante precisa che la tutela del bene citato non si riscontra solo nelle fonti costituzionali ma si ritrova anche nella disciplina codicistica .
Ed invero, nell’art 5 c.c. è contenuto il divieto di ogni atto di disposizione del proprio corpo quando questo determini una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando sia contrario alla legge all’ordine pubblico o al buon costume.
A tal uopo, il legislatore ha voluto contrassegnare la natura irrinunciabile ed indisponibile del diritto all’integrità fisica al fine di tutelare la stessa esistenza della persona .
Il g.i.p., continuando ad argomentare, richiama altresì le fattispecie contenute nel codice penale, quali l’omicidio del consenziente e l’aiuto a suicidio.

Pur non negando che il contesto attuale è mutato, rispetto a quello storico in cui sono state emanate le due norme , si è chiesto se nel possibile bilanciamento del diritto alla vita esista un diritto contrario quale quello di una morte dignitosa .
Altresì si chiarisce che non esiste alcuna tutela nel nostro ordinamento diretta alla tutela di tale diritto e per questo il compito grava sul giudice, che, ai sensi dell’art. 101 Cost., soggiace solo alla legge che deve applicare nel caso concreto.
Data l’assenza di una disciplina sulla questione così delicata, il giudice richiama la vicenda di Eluana Englaro, vittima di un grave incidente stradale che le aveva determinato uno stato vegetativo dalle condizioni irreversibili.
In quel caso, come noto, la procedura giudiziaria avviata per autorizzare la sospensione delle cure in corso culminò con una pronuncia della Cassazione che consenti l’interruzione delle terapie permettendo così la morte della ragazza.
Tuttavia, il giudice di legittimità ha chiarito in quell’occasione che l’esito della vicenda non deve confondersi come un’ipotesi di eutanasia, trattandosi pertanto di scegliere che la malattia segua il suo corso naturale .
Inoltre, si delineano i requisiti indispensabili per accedere legittimamente alla disattivazione del presidio sanitario e, in particolare, devono sussistere la “condizione irreversibile dello stato vegetativo”, la certezza cioè che non vi sia la possibilità di recuperare la coscienza . Altresì, deve sussistere “il rifiuto delle cure”, che deve essere informato, autentico e attuale o ricavabile dallo stile di vita del malato e dal suo modo di concepire la dignità prima che perdesse coscienza .
Il G.i.p. richiama anche il caso di Piergiorgio Welby, un soggetto affetto da una gravissima distrofia muscolare e sottoposto a vari trattamenti sanitari che avevano il solo obiettivo di differire l’esisto infausto della vittima, poiché non vi era alcuna cura che potesse migliorare lo stato patologico in cui si trovava.

Il dott. Riccio, consapevole del palese e manifesto rifiuto del paziente alle cure, staccava la respirazione artificiale in data 20.12.2006 causando così il decesso del paziente.
Il G.u.p. di Roma dichiarò il non luogo a procedere per il dott. Riccio invocando l’adempimento del dovere come scriminante consistente nel rispetto della volontà del malato di rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico.
Il G.u.p. nella vicenda descritta richiama l’art 32 , co. 2, Cost. come fondamento della propria decisione .

Ed invero, specifica che l’interruzione del respiratore artificiale da parte del medico, che valuta la volontà del paziente, rientra nel rapporto terapeutico che si instaura tra medico e paziente.
In tale prospettiva, se la sospensione avviene ad opera del medico è consentita dalla Costituzione poiché la stessa disposizione letterale afferma che <<nessuno può esser obbligato ad un determinato trattamento sanitario>> .
Il G.i.p. milanese , dopo aver richiamate le due pronunce descritte afferma che indubbiamente si riconosce un diritto a lasciarsi morire attraverso il rifiuto dei trattamenti sanitari, alla luce degli artt. 13 e 32 Cost.
Tuttavia, chiarisce che in entrambi i casi menzionati la morte del paziente non è avvenuta attraverso un elemento esterno, come ad esempio sarebbe l’assunzione di un farmaco letale, bensì è stata determinata dall’interruzione dei macchinari che consentivano all’individuo di vivere causando cosi il fatale esito .
Proprio richiamando tale distinzione, il G.i.p. si discosta dalla tesi formulata dalla Procura che, oltre al diritto al rifiuto di un trattamento sanitario, riconosce il diritto ad una morte dignitosa escludendo cosi la condotta di chi aiuta il suicida.
Egli ritiene che l’innovativo diritto non possa trovare fondamento nell’art 2 Cost. che sancisce la tutela della dignità di una persona ma non anche il diritto ad una morte dignitosa.

Ed invero, a sostegno della proprio orientamento ritiene che si tratta di un diritto differente rispetto al rifiuto di un trattamento terapeutico . Quest’ultimo, infatti, è positivizzato nel nostro ordinamento all’art 32, 2 co, Cost.
Ammettere, invece, il diritto ad una morte dignitosa, ad avviso dell’organo giudicante, non avrebbe nessun aggancio normativo per cui si avrebbe una sostituzione del giudice al legislatore, con la conseguente violazione della separazione dei poteri che informa l’ordinamento.
Anzi, l’accoglimento dell’interpretazione fornita dalla Procura, precisa il g.i.p., comporterebbe una formulazione contraria allo spirito dell’attuale legislazione penale, poiché si arriverebbe ad un’abrogazione dell’aiuto al suicidio e dell’omicidio del consenziente .
Nel dettaglio, il Gip contesta la frase della Procura che ammetta l’applicazione di un diritto ad una morte dignitosa per tutte quelle persone che percepiscono come indegna o troppo dolorosa la propria esistenza .
Invero, ammettendo tale possibilità, in assenza di una disciplina legislativa, s’incorrerebbe inevitabilmente in un accesso al suicidio incontrollato, connotato anche da persone affette dalla depressione.
La ratio delineata dalla Procura, dunque, secondo il g.i.p., colliderebbe con il diritto alla vita positivizzato dal nostro ordinamento, che anzi mira a tutelare la vita di persone fragili e deboli, più facilmente predisposte ad adottare comportamenti autolesionistici.
Sull’assenza di una disciplina dedicata alla questione in esame, il g.i.p. richiama la recente legge intervenuta in materia di disposizioni anticipate di trattamento specificando che il legislatore ha voluto bilanciare il bene vita con il diritto all’autodeterminazione solo nelle ipotesi di eutanasia passiva e non anche nei casi di eutanasia attiva.
In particolare, la legge sul testamento biologico , come meglio si vedrà, ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali che hanno escluso la responsabilità penale del medico che interrompe, previo consenso del paziente, il trattamento terapeutico nei casi simili a quello di Eluana Englaro.

A sostegno della propria argomentazione, il g.i.p. milanese richiama infine le norme della Convenzione edu e si sofferma in particolare, sul diritto alla vita e sul diritto alla vita privata e familiare, rispettivamente tutelati dall’art 2 e 8 della Convenzione.
L’organo giudicante richiama anche le pronunce della Corte edu, relativamente all’interpretazione degli artt. menzionati, al fine di comprendere se è possibile rintracciare un diritto al suicidio.

In particolare, evidenzia, come nel caso Pretty, la Corte di Strasburgo afferma esplicitamente che non è possibile riconoscere un diritto di morire <<per mano di un terzo o con l’assistenza dell’autorità pubblica>> nell’art 2 della Convenzione .
Inoltre, la Corte riconosce agli Stati un margine di apprezzamento sul divieto di pratiche di suicidio assistito .
Di conseguenza, spetta a questi ultimi valutare la possibilità di attenuazioni o eccezioni al principio generale del divieto di suicidio assistito.

Il g.i.p. richiama anche un’altra pronuncia della Corte edu in cui si conferma la discrezionalità degli Stati sul bilanciamento tra il diritto alla vita e il diritto al suicidio .
La Corte nota come gli Stati nella maggior parte dei casi individuano la prevalenza del diritto alla vita; ciò anche al fine di evitare il rischio di possibili abusi qualora si consentisse l’accesso al suicidio assistito.
Il giudicante nel percorso giurisprudenziale sovranazionale che esamina cita anche una sentenza che riconosce la violazione dell’art 8 della Cedu da parte della Svizzera che consente la prescrizione del farmaco che conduce al fatale esito senza la previsione di una legislazione che determini le condizioni per accedere a tale pratica .
Tanto ciò considerato, il g.i.p. ha ritenuto la possibilità di riconoscere un diritto al suicidio solo in presenza di una legislazione chiara , arrivando a rigettare la richiesta di archiviazione
Mancando un simile riconoscimento, nel nostro ordinamento, in definitiva, non vi è alcun diritto al suicidio che può essere preso in considerazione.

A maggior ragione, ad avviso del g.i.p., non si può non tener conto delle disposizioni presenti che sono semmai indirizzate alla tutela del bene della vita, soprattutto per quei soggetti vulnerabili.
Il g.i.p. richiama anche la Risoluzione n. 1859 del 2012 dell’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’ Europa che proibisce espressamente l’eutanasia. Con tale atto, pur non vincolante, si coglie l’orientamento sovranazionale che distingue il diritto all’autodeterminazione che consente il rifiuto ai trattamenti sanitari dalle pratiche attive per realizzare la morte. Queste ultime, infatti, sono vietate.

Una volta chiarito che si esclude il diritto al suicidio, il g.i.p., si sofferma sulla possibilità prospettata dalla Procura di adire la Corte Costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p .
In particolare, la Procura ritiene illegittima la fattispecie incriminatrice nella parte in cui non esclude la punibilità di chi partecipa fisicamente o materialmente al suicidio di un “malato terminale o irreversibile” quando il malato stesso ritenga le sue condizione lesive della sua dignità.
Il g.i.p. nell’ordinanza ritiene che la questione sollevata, pur rilevante, è manifestamente infondata .
A proprio sostegno egli evidenzia la distinzione tra una pronuncia additiva e una pronuncia creativa.
Nella prima ipotesi la Corte si pronuncia solo quando l’estensione di un contenuto normativo è stato omesso dal legislatore, ma è imposto e tutelato da diritti costituzionalmente garantiti .

Diversa è, spiega il g.i.p., la pronuncia creativa, che è vietata dall’ordinamento costituzionale poiché diretta a causare decisioni additive a contenuto discrezionale.
Tale attività non è consentita alla Corte Costituzionale in virtù del principio della separazione dei poteri che attribuisce la funzione legislativa esclusivamente al legislatore .
Ad avviso del g.i.p. la richiesta di una pronuncia additiva che introduca la causa di esclusione della punibilità dell’agente in presenza di un diritto del malato terminale o irreversibile che ritiene la propria esistenza non più dignitosa, non può essere rimessa alla Corte Costituzionale .

Quest’ultima, invero, non può stabilire discrezionalmente in quali situazioni l’agevolazione al suicidio sia penalmente irrilevante.
Nonostante quanto descritto, il g.i.p. , in ogni caso, ha tentato di valutare se sussiste un dubbio di legittimità costituzionale e se il diritto all’autodeterminazione e il diritto alla dignità potessero costituire la base per tale dubbio .
Tuttavia, ritiene, pur analizzando delle pronunce del giudice della leggi in tema di dignità umana, che in nessuna di queste si rinviene un diritto a morire in modo dignitoso, con l’ausilio di altra persona.
Al contrario, emerge la centralità della vita umana come collocazione prioritaria ed irrinunciabile.
Inoltre, ipotizzando di ammettere l’interruzione della vita a determinate condizioni, allorché questa non si ritiene più dignitosa, si provocherebbe una palese sperequazione della vita.

Infatti, ad avviso del g.i.p., seguendo tale prospettiva, si avrebbero vite meritevoli di essere vissute, protette da qualsiasi ingerenza, ed esistenze non meritevoli rinunciabili perché indecorose .
Tale approdo interpretativo andrebbe a contrastare con la tutela prevista del nostro ordinamento per i soggetti vulnerabili in cui il rischio di abusi e altrui ingerenze è particolarmente elevato .
Non è possibile, conclude il g.i.p., far discendere dall’art 32 Cost. la tutela del diritto a morire né si riscontra nel diritto sovranazionale un’interpretazione della dignità nel senso di riconoscere un diritto al suicidio assistito.
Per tali ragioni si ritiene pienamente compatibile con la Costituzione, che si preoccupa di tutelare la vita in tutte le possibili situazioni e non a seconda della percezione del singolo.
Soltanto il legislatore eventualmente potrà intervenire per disciplinare le pratiche per accedere al suicidio assistito .
Il g.i.p. sulla base del percorso esposto non accoglie la richiesta di archiviazione e ordina così l’imputazione coatta alla Procura nei confronti di Cappato per aver rafforzato il proposito suicidario di Fabiano e per aver agevolato il suicidio conducendolo materialmente in Svizzera.

5. Gli sviluppi e la rimessione alla Corte Costituzionale

Preso atto del rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicida e per aver agevolato lo stesso suicidio di Fabiano, l’imputato sceglie di essere giudicato con rito immediato .
Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte d’ Assise di Milano vengono raccolte le vare testimonianze che confermano lo stato sofferente di Fabiano e la volontà libera e non viziata di Fabiano a porre fine alla propria vita .
All’esito dell’udienza i difensori di Cappato e la Procura depositavano le note conclusive chiedendo entrambi l’assoluzione e in subordine che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame.

La Corte d’Assise di Milano decide di sospendere il processo e di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art 580 c.p.: << nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione ,a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicida>> e <<nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidono sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione>> .
In particolare, la Corte precisa che l’incriminazione, così formulata, risulta in contrasto con i principi costituzionali i quali trovano fondamento negli artt. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma, della Costituzione.
Ed invero, le disposizioni richiamate delineano la ragionevolezza della pena in relazione all’offensività della condotta del reo .
Inoltre, ad avviso della Corte, sussiste il contrasto della fattispecie incriminatrice rispetto al combinato disposto degli artt. 3, 13 co.1 e dell’art. 117 Cost., con riferimento agli artt. 2 e 8 della Cedu che riconoscono la libertà dell’individuo di scegliere come e quando morire.
Pertanto risulterebbero condotte penalmente rilevanti soltanto quelle azioni che pregiudicano l’autodeterminazione del suicida e conseguentemente ledono il bene supremo tutelato dalla norma .
Or bene, nel caso di specie, l’aiuto di Cappato non può estrinsecarsi nel rafforzamento del proposito suicida in quanto Fabiano aveva cristallizzato le sue intenzioni già da tempo e in modo autonomo .
I giudici milanesi dunque escludono che l’imputato debba rispondere in relazione alla condotta di rafforzamento della decisione suicidaria.

L’azione di Cappato, consistita nella prospettazione di materiale informativo e nell’accompagnamento di Fabiano presso la sede svizzera, potrebbe rilevare sotto il profilo dell’agevolazione al suicidio, in quanto, secondo il diritto vivente è sanzionabile qualsiasi agevolazione connessa al suicidio, anche se risulta estranea alla formazione della volontà suicidaria .
Tuttavia, la Corte milanese in merito a tale unica interpretazione della norma, che considera la nozione di aiuto nella sua forma più ampia, facendo rientrare qualsiasi contributo materiale al progetto suicida, nutre dei dubbi di compatibilità con le fonti costituzionali e sovranazionali .
L’interpretazione proposta, infatti, deriva dalla considerazione del suicidio come un fatto riprovevole, una scelta non moralmente condivisibile né giustificabile, poiché contraria al rispetto della vita in ogni sua manifestazione .

In tale prospettiva, anche nel caso Englaro la Cassazione ha stabilito che non esiste un diritto a morire né la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita .
Ad avviso della Corte milanese, però, occorre rilevare il cambiamento che vi è stato rispetto all’epoca pre-costituzionale .
In particolare, attualmente si riconosce una nuova e diversa visione del diritto alla vita che è intesa come presupposto di altri diritti riconosciuti alla persona.

Inoltre, in virtù dell’introduzione del principio personalistico e dell’inviolabilità della libertà individuale che si desumono rispettivamente dall’art. 2 e dall’art 13 della costituzione, al centro della vita sociale non vi è più lo Stato ma l’uomo.
Alla luce della nuova considerazione in due pronunce più recenti si è affermata la rilevanza penale dell’agevolazione solo quando il contributo è diretto e funzionale all’esecuzione materiale del suicidio .
Invero, secondo giurisprudenza di merito è lo stesso dato letterale della norma a confermare la sanzionabilità solo di quelle condotte causalmente connesse con il momento esecutivo del suicidio.
Il rigetto di una lettura estensiva della disposizione deriva anche dai limiti che pone l’art 13 Cost. il quale vieta possibili interferenze da parte dell’ordinamento nelle scelte individuali . In particolare, da tale diritto costituzionalmente garantito deriva il divieto di imporre trattamenti sanitari non voluti .
Invero, la Corte d’Assise di Milano richiama una pronuncia del giudice di legittimità la quale ha chiarito che nel nostro ordinamento è assente una disciplina che preveda l’obbligo di curarsi .
Tale obbligo, infatti, prevale sul diritto alla libertà individuale solo in determinate ipotesi tassativamente previste al fine di evitare situazioni di pericolo per la collettività .
I giudici milanesi richiamano l’interpretazione giurisprudenziale dell’art 32 della Cost., in materia di trattamenti terapeutici, che ha riconosciuto il diritto del paziente all’autodeterminazione delle proprie cure o al rifiuto delle stesse.
Dalla disposizione costituzionale deriva altresì il conseguente obbligo di rispettare tale scelta, anche se da questa può derivarne la morte .
Tuttavia, precisa la Corte Milanese, non si può non considerare quanto già precisato dal G.u.p. di Roma .
Nel dettaglio si è effettuata una distinzione tra il diritto di autodeterminarsi e quindi di scegliere di fare o meno una terapia e il diritto al suicidio che invece non è tutelato dalla norma né può derivarne un implicito riconoscimento.
Invero, l’interruzione di una terapia somministrata non può essere considerata egualmente ad un trattamento che provoca attivamente la morte .

Nella prima ipotesi, infatti, il paziente sceglie che la malattia faccia il suo corso naturale, mentre nel secondo caso si determinerebbe positivamente la morte.
Corollari del principio personalistico che anima la Costituzione sono dunque il diritto all’autodeterminazione e il diritto a lasciarsi morire, ma non anche il diritto al suicidio .
Relativamente al profilo sanzionatorio previsto per l’agevolazione al suicidio, la Corte milanese ritiene che qualora tale condotta dovesse considerarsi legittima sussisterebbe in ogni caso un dubbio circa la compatibilità costituzionale della cornice edittale prevista .
Invero, l’art 580 c.p. prevede un trattamento sanzionatorio da 5 a 10 anni di reclusione, identico a quello previsto per le condotte istigatrici.
Ad avviso del giudice remittente la parificazione delle condotte costituisce una violazione della ragionevolezza e della proporzionalità della pena che, ex art 27 Cost., è diretta alla rieducazione del reo .

6. Il panorama giurisprudenziale sovranazionale

Nell’ordinanza di rimessione alla Corte Cost, la Corte d’Assise di Milano, affronta il tema fine-vita, come anticipato, anche secondo il diritto vivente sovranazionale.
La sentenza capostipite è rappresentata dal caso Pretty v. Regno Unito in cui la Corte edu ha affermato che l’art. 2 della Cedu, il quale contempla il diritto alla vita, non può interpretarsi in senso diametralmente opposto al fine di riconoscere il diritto di scegliere la morte.
A tal proposito, la Corte sostiene che gli Stati hanno il diritto di controllare ed eventualmente incriminare atti che possono pregiudicare la vita di persone deboli e vulnerabili.
Pertanto, la presenza di fattispecie incriminatrici a tutela del bene supremo non costituisce una violazione degli artt. 3 e 8 Cedu.

In relazione a quest’ultimo articolo la Corte di Strasburgo chiarisce che non può essere imposto un trattamento terapeutico contro la volontà del paziente altrimenti si violerebbe l’integrità fisica della persona tutelata dall’art. 8 della Convenzione.
I giudici milanesi proseguono all’analisi di una successiva pronuncia della Corte Edu che, oltre a confermare principi statuiti nel caso Pretty, ha riconosciuto il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria potrà finire.
Nel caso specifico, la Corte ha affermato che è dovere degli Stati verificare che la decisione di porre fine alla propria vita non sia il frutto di una volontà viziata.
In particolare, ha precisato che l’intervento dello Stato di fronte a tale decisione può solo avere il fine di evitare abusi o influenze da parte di terzi nei confronti della persona vulnerabile.

Quanto acclarato è stato confermato anche nella sentenza Gross c. Svizzera che ha confermato il diritto di decidere i mezzi e il momento in cui morire facendolo rientrare nell’alveo dell’art. 8 Cedu che prevede eventuali interferenze solo se necessarie e previste dalla legge .

Nel dettaglio la Corte ha ritenuto la violazione dell’art 8 poiché nonostante la Svizzera preveda la possibilità di prescrivere il farmaco letale non chiarisce se tale prescrizione è usufruibile da tutti o solo da malati terminali .
Or bene, nell’ordinanza della Corte d’Assise di Milano si ravvisa un ‘evoluzione giurisprudenziale sovranazionale che ha condotto ad un diritto dell’individuo di decidere se e come porre fine alla propria vita , in quanto espressione dell’autonomia personale nonché del diritto all’autodeterminazione .

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Note

[1] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 2.

[2] Lo stesso Cappato nell’interrogatorio del 3.4.2017 afferma di aver consigliato la strada della Svizzera; anche la fidanzata di Fabiano ha riferito l informazioni fornite dall’imputato in merito alla procedura del centro Dignitas, Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 2.

[3] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 3.

[4] Cass., sez. IV pen., n. 7214/2004, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 143.

[5] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 1

[6] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[7]Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 3.

[8] Corte Cost, sent. 35/1997, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 143.

[9] Tra queste, Corte Cost., sent. 238/1996.

[10] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[11] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 1.

[12] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[13] Cass. Civ., sent. n. 21748/2007 , in Diritto penale contemporaneo, con nota di R. Omodei, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., 2 maggio 2017 , p. 143.

[14] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 3.

[15] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[16] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 4.

[17] Gup Roma, sent. 23 luglio 2007 n. 2049, in Dir.pen. proc., 1/2008, p. 59, con nota di Vallini, Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza.

[18] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 4.

[19] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 4.

[20] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[21] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 4.

[22] Tra i tanti commenti alla legge recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, cfr. Conti, La legge 22 dicembre 2017, n.219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art.5 del codice civile?, in Consulta online, 4 aprile 2018.

[23] Corte edu, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito n. 2346 in hudoc.echr.coe.int, p. 78.

[24] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 4.

[25] Corte edu, sent. 20.01.2011, Haas c. Svizzera n. 31322, in hudoc.echr.coe.int, p. 32.

[26] Invero, la Corte federale Svizzera ha fatto riferimento a line guida della deontologia medica che non avevano la qualifica di legge. Corte edu, sent. Gross c. Svizzera, 14.05.2013, n. 67810 in hudoc.echr.coe.int, p. 55.

[27] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 6.

[28] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 6.

[29] Il g.i.p. richiama nell’ordinanza i due requisiti che, ex art 23 della l. n.87/1953, devono sussistere per adire la Corte Costituzionale, Gip Milano, ord., p. 26.

[30] Corte Cost. n. 109/1986.

[31] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[32] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 6.

[33] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[34] Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 6.

[35] P. Fimiani, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte Costituzionale nel caso Cappato, in Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2018, p. 3.

[36]Trib. di Milano ord. Gip 10.07.2017, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, con nota di P. Bernardoni, Aiuto al suicidio: il G.i.p. rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato, 18.07.2017, p. 6.

[37] M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2018, pp. 182 ss.

[38] M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2018, p. 185.

[39] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Diritto penale contemporaneo, 14 giugno 2018, p. 7.

[40] Corte d’Assise di Milano, ord. 14 febbraio 2018, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 16 febbraio 2018, con nota di m. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., p. 11.

[41] M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, cit., p. 2.

[42] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 gugno 2018, p. 9.

[43] M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2018, pp. 182 ss.

[44] Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 n.3147, in Cass. Pen. 3/1999, 871, con nota di Bisacci, Brevi considerazioni in margine ad un episodio di doppio suicidio con sopravivenza di uno dei soggetti.

[45] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 gugno 2018, p. 7.

[46] In tempi recenti si è anche pronunciata in tema di suicidio, Cass., sez. I pen., 9.5.2013 n. 33244 in Cass. Pen., 5/2014, 1787.

[47] La differenza tra i casi Welby ed Englaro è evidenziata da Donini, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 15 marzo 2017, p. 11.

[48] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 giugno 2018, p. 7.

[49] E’ stato affermato che l’accompagnamento in Svizzera non integra l’agevolazione dell’esecuzione del suicidio che invece è una fase finale a se stante; G.U.P. del Tribunale di Vicenza, 14.10.2016, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 2017, con nota di Silva, Suicidio assistito in Svizzera, Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di agevolazione.

[50] Corte d’Appello Venezia, 10.5.2017 n. 9

[51] Cfr. sent. Corte Cost. n. 238/1996

[52] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 giugno 2018, p. 10.

[53] Un esempio è fornito in tema di vaccinazioni obbligatorie; Cfr., fra tutte Corte Cost. n. 307/1990

[54] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 gugno 2018, p. 10.

[55] Gup Roma, sent. 23 luglio 2007 n. 2049, in Dir.pen. proc., 1/2008, p. 59, con nota di Vallini, Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza.

[56] Gup Roma, sent. 23 luglio 2007 n. 2049, in Dir.pen. proc., 1/2008, p. 59, con nota di Vallini, Rifiuto di cure “salvavita” e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza.

[57] Cass, sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, con nota di Calò, La Cassazione “vara” il testamento biologico, in Corr. Giur., 2007.

[58] A. Massaro, “Il caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, 14 gugno 2018, p. 7.

[59] Cfr. Corte Cost. n.251/2012; Corte Cost. n. 341/1994

[60] Corte EDU, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, n. 2346/02, Pretty c. Regno Unito in hudoc.chr.coe.int,

[61] <<Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti>>

[62] L’articolo sancisce il diritto alla vita privata e familiare e al II comma prevede che <<Non può esservi ingerenza i un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese alla difesa dell’ordine o alla prevenzione dei reati, ala protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui>>.

[63] Corte EDU, sez., I, 20 novembre 2011 n. 3132/0, Haas c. Svizzera in hudoc.chr.coe.int.

[64] Corte Edu, sez. II, sent. 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera in hudoc.chr.coe.int.

[65] L’ordine dei medici in Svizzera ha dottato linee guida prevedendo la prescrizione del farmaco letale solo a casi relativi a pazienti terminali a condizione che sia una scelta libera e consapevole, M. Forconi, La Corte d’Assise di Milano nel caso Cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. trim. Diritto penale contemporaneo, fasc. 2/2018, pp. 182 ss.

[66] In materia di suicidio si veda Corte EDU, 19 luglio 2012, Koch c. Germania in hudoc.echr.coe.int su cui Parodi, Una cauta pronuncia della Corte europea in materia di eutanasia attiva, 13 febbraio 2013.

[67] Cfr. Corte EDU, 14 agosto 2014, Horoz c. Turchia; e un caso in cui è stata ritenuta legittima l’ingerenza statale di alimentare forzatamente un detenuto che aveva deciso di praticare lo sciopero della fame per ottenere una riduzione di pena, cfr. Corte EDU, 26 marzo 2013, Rapaz v. Svizzera, in hudoc.echr.coe.int.

Lamonica Remedios Genny

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