Casella p.e.c. piena e perfezionamento della notifica telematica

Redazione 18/03/20
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di Mirco Minardi

Sommario

1. Il perfezionamento della notifica telematica

2. L’orientamento che nega il perfezionamento della notifica in caso di casella piena

3. Il reveriment della Suprema Corte

4. Rilievi critici verso il nuovo orientamento

1. Il perfezionamento della notifica telematica

L’art. 3-bis, comma 3, della L. 54/1994 stabilisce che la “notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

Affinché la notifica si perfezioni, pertanto, è necessario che il gestore del sistema di p.e.c. del destinatario rilasci al mittente un avviso che prende il nome di Ricevuta di Consegna (d’ora in poi, per brevità, RdC).

Non sempre, però, il gestore del destinatario rilascia la RdC. Ciò può accadere per diversi motivi, tra cui quelli più frequenti sono la disattivazione della casella p.e.c. (ad es. per mancato rinnovo del contratto) e il raggiungimento del limite massimo di capacità. Lo spazio di archiviazione delle p.e.c. fornito di default dai gestori, infatti, è assai limitato (solitamente 1-2 gb), per cui tende ad esaurirsi in tempi brevi se nel frattempo la casella non viene svuotata.

Quando questo accade si tratta di stabilire se la notifica possa comunque considerarsi perfezionata, tenuto conto che la mancata consegna dipende quasi sempre da una cattiva gestione da parte del suo titolare e non, dunque, da un evento esterno non prevedibile.

A tal riguardo, occorre distinguere nettamente due ipotesi. La prima riguarda le notificazioni e le comunicazioni effettuate dalla cancelleria. L’art. 16, comma 6 del d.l. 179/2012[1] stabilisce che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”. In questo caso, pertanto, l’impossibilità di recapitare il messaggio p.e.c. a causa del riempimento della casella è imputato di diritto al ricevente, con l’effetto che la comunicazione e la notifica si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria del provvedimento.

Una disposizione di questo tipo non esiste, invece, con riferimento alle notifiche effettuate dagli avvocati, per cui si tratta di stabilire se in siffatta ipotesi la notifica possa ritenersi comunque perfezionata.

[1] Convertito in L. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in I. n. 114 del 2014.

2. L’orientamento che nega il perfezionamento della notifica in caso di casella piena

Fino al 2019, la S.C., nelle poche occasioni in cui si è trovata di fronte alla suddetta problematica, ha sempre ritenuto che il comma 6 del d.l. 179/2012 fosse applicabile alla sola ipotesi della comunicazione/notificazione effettuata dalla cancelleria e non quindi al caso di notifica effettuata dagli avvocati e ciò sulla base del tenore letterale delle norme, stabilendo l’art. 3-bis, comma 3, della L. 53/1994 che il perfezionamento avviene con il rilascio della RdC.

Sulla base di tale argomento, Cass. Civ., sez. VI, 18/11/2019 n. 29851 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché a fronte del mancato perfezionamento della notifica proprio a causa del riempimento della casella p.e.c., il ricorrente si era limitato a depositare il ricorso nella cancelleria della Corte e non, invece, a riattivare il processo notificatorio con immediatezza, svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento, come precisato da Cass. Civ., Sez. Un., 15 Luglio 2016, n. 14594[2]. Le stesse considerazioni si trovano anche nella precedente Cass. Civ., sez. V, 20/7/2018, n. 19397 e più di recente è stato ribadito da Cass. Civ., sez. lav., 30/12/2019, n. 34736.

[2] Il principio affermato dalle Sezioni Unite è il seguente: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui la stessa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.

3. Il reveriment della Suprema Corte

Il principio è stato però messo in discussione dalla recente ordinanza Cass. Civ., sez. VI, 11/02/2020, n. 3164, la quale ha invece affermato che la notifica telematica si intende perfezionata anche qualora la mancata generazione della RdC dipenda dalla incapienza della casella p.e.c. del destinatario.

Nel caso di specie il controricorso era stato depositato in cancelleria con la ricevuta di mancata consegna telematica per casella piena, senza che a fronte di tale evento si fosse tentata la notifica con “metodi tradizionali”.

La Cassazione riconosce che l’art. 16, comma 6, d.l. 179/2012 è dettato esclusivamente per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria, ma afferma che l’ordinamento contiene una norma di contenuto sostanzialmente omologo nel codice di procedura civile ovvero l’art. 149-bis, terzo comma, cod. proc. civ. in tema di notificazioni a mezzo posta elettronica eseguite dall’ufficiale giudiziario, il quale stabilisce che “la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”.

Il Collegio afferma che tale disposto vada inteso nel medesimo senso indicato più esplicitamente dal disposto del d.l. 179/2012, in quanto è onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella p.e.c. Un simile onere, aggiunge la Corte, è finalizzato ad assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio p.e.c. rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario.

Per la Cassazione, “l’espressione «rendere disponibile» , figurante nel citato disposto codicistico, individua un’azione dell’operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario»; pertanto si giustifica la conclusione che, “qualora il «rendere disponibile» quale azione dell’operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all’utilizzazione dell’atto come se fosse stato notificato“.

Pertanto, l’art. 3-bis, comma 3, della L. n. 53 del 1994, là dove allude, come momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del destinatario, al “momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”, si presterebbe ad essere inteso nel senso che a tale ricevuta deve equipararsi anche quella con cui l’operatore attesta l’avere rinvenuta la casella di p.e.c. piena.

Ciò implica che la consegna non sia potuta effettivamente avvenire (nel senso dell’inserimento nella casella del destinatario), ma giustifica la conclusione che, essendo tale evento imputabile al destinatario, l’inserimento debba ritenersi come avvenuto, sì da equivalere ad una consegna effettiva.

Non solo. Il Supremo Collegio aggiunge che siffatta complessiva ricostruzione è giustificata anche alla luce del precetto di cui all’art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., il quale considera il rifiuto del destinatario di ricevere la copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie come equivalente ad una notificazione di tale genere. Il lasciare la casella di p.e.c. satura equivarrebbe infatti ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite di essa e l’essere il titolare direttamente responsabile della sua gestione giustificherebbe il considerare la conseguenza di tale atteggiamento come equipollente ad una consegna dell’atto.

4. Rilievi critici verso il nuovo orientamento

Le considerazioni svolte nell’ordinanza n. 3164/2020 si prestano a più di una critica. Come prontamente evidenziato dalla dottrina[3] all’indomani della sua pubblicazione, il richiamo agli artt. 149-bis e 3-bis, comma 3, L. 53/1994 non sembrano pertinenti. Difatti, la prima norma fa espresso riferimento alla disponibilità del documento nella casella di posta elettronica dei destinatari, circostanza questa che non si verifica affatto in caso di mancata consegna. La seconda, invece, stabilisce espressamente che la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna. La disponibilità del messaggio avviene solo quando viene generata la RdC, mentre nessuna disponibilità si ha nel caso in cui venga emesso l’avviso di mancata consegna. Sicché, è stato correttamente affermato che “La mancata consegna è l’esatta antitesi dell’evento previsto dal comma 3 dell’art. 3-bis L. 53/1994, e non corrisponde neppure a quanto indicato nell’art. 149-bis c.p.c.”[4].

Altrettanto discutibile è la parificazione operata dalla Corte tra casella piena e rifiuto della consegna. Nel primo caso, infatti, la mancata consegna può dipendere sia da colpevole disattenzione del suo titolare, ma anche da un massivo recapito di p.e.c. avvenuto in tempi recenti. Nel secondo, invece, il destinatario pone in essere un comportamento consapevolmente volto ad impedire la consegna dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

Gli argomenti utilizzati dalla Corte non sembrano idonei a giustificare il cambio di rotta, in quanto forzano oltre misura il tenore letterale delle disposizioni, penalizzando eccessivamente i destinatari della notifica a fronte di un onere di rinnovazione della notificazione di cui il notificante viene a conoscenza nell’immediatezza e dunque facilmente assolvibile nei tempi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata pronuncia n. 14594/2016.

Va da ultimo segnalato, che Cass. Civ., sez. VI, 05/02/2020, n. 2755, sulla base degli stessi argomenti fatti proprio dalla ordinanza n. 3164/2020 ha rimesso la decisione della questione all’udienza pubblica, ritenendo prospettabili differenti ricostruzioni “da offrire al contraddittorio”.

[3] Roberto Arcella, Discutibile pronuncia della Cassazione: mancata consegna della pec di notifica ex L. 53/94 equivale a notifica perfezionata, in avvocatotelematico.studioarcella.it

[4] Per questi rilievi si veda ancora R. Arcella, op. ult. cit.

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