Cartelle di pagamento: modificata la relata di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario

Redazione 07/03/13
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Biancamaria Consales

Con provvedimento del 5 marzo, a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate, è stata modificato il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario. Alla base di tale modifica la sentenza della Corte costituzionale del 19 novembre 2012, n. 258, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dispone che “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” invece che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

Con la suddetta pronuncia, la Corte ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 D.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 D.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.

A tal fine, con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli art. 26, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ovvero al caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione, nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa, della disciplina ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c. in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 26 del citato D.P.R. n. 602/1973.

Per quanto sopra, si è reso necessario l’adeguamento del testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che, in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario, si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

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