Cartella esattoriale per lire 46,24 emessa a carico della società per un’irregolarità in materia d’imposta di bollo commessa nel 2007: il Consiglio di Stato considera illegittima l’ esclusione dalla gara sia perché alla data di pubblicazione del bando no

Lazzini Sonia 04/06/09
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È corretto il comportamento di una Stazione appaltante che <In sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, è venuta a conoscenza di una cartella esattoriale per lire 46,24 emessa a carico della società per un’irregolarità in materia d’imposta di bollo commessa nel 2007, ha chiesto chiarimenti alla società (che nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse alla data di pubblicazione del bando), e, non ritenendoli soddisfacenti, con l’atto indicato in epigrafe ha revocato l’aggiudicazione, ha escluso la ricorrente dalla gara e ha poi fissato una nuova seduta di gara per la nuova individuazione dell’offerta da prescegliere>
Le irregolarità tributarie, che comportano l’esclusione dalle gare per i contratti pubblici, devono pur sempre essere tali da incidere sull’affidabilità professionale e morale dell’imprenditore aspirate; e che, correlativamente, non si può procedere ad esclusione dalle gare per irregolarità insignificanti qual è quella per cui è causa (di natura non chiarita), comportante l’addebito di 46,24 euro per un’imposta di bollo, per di più prontamente pagati.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2742 del 30 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato:
 
La resistente ha documentato di avere con un secondo ri-corso al tribunale amministrativo regionale, 1263/2008, impu-gnato la nuova aggiudicazione, e ha altresì prodotto la sentenza 4 dicembre 2008 n. 3188, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha accolto quest’ultimo ricorso e annullato la nuova aggiudicazione. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado introduttivo del presente giudizio, pertanto, perde ogni rilievo.
Per il rimanente, prescindendo dalle questioni se alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara esi-stesse o meno l’accertamento definitivo di un’irregolarità in ma-teria d’imposta di bollo e se ************* ne fosse a conoscen-za, il Collegio non può che confermare il principio affermato dal giudice di primo grado, che cioè le irregolarità tributarie, che comportano l’esclusione dalle gare per i contratti pubblici, devo-no pur sempre essere tali da incidere sull’affidabilità professiona-le e morale dell’imprenditore aspirate; e che, correlativamente, non si può procedere ad esclusione dalle gare per irregolarità in-significanti qual è quella per cui è causa (di natura non chiarita), comportante l’addebito di 46,24 euro per un’imposta di bollo, per di più prontamente pagati.
L’appello, pertanto, dev’essere respinto. La particolarità del caso induce peraltro il Collegio a compensare le spese di giu-dizio del grado.
 
 
 
A cura di *************
 
 
N. 2742/09 REG.DEC.
N. 6656 REG.RIC.
ANNO 2008
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del dottoor ****************, commissario prefettizio, difesa dagli avvocati *************** e *************** e domiciliata in Roma, via Galla 86, presso lo studio dell’avvocato *******************;
contro
la società a responsabilità limitata ALFA GROUP, con sede in Sant’*******, costituitasi in giudizio in persona del signor ****************, difesa dagli avvocati **************** e *************** e domiciliata in Roma, via Portuense 104, presso la signora ******************;
per la riforma
della sentenza 25 luglio 2008 n. 2176, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha annullato il provvedimento 17 giugno 2008 n. 60939 della provincia di Avellino, ufficio delle infrastrutture e dei trasporti, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una fornitura.
Visto il ricorso in appello, notificato l’1 e depositato il 7 agosto 2008;
visti il controricorso della società ALFA Group, depositato il 4 agosto 2008, e la successiva memoria difensiva depositata il 24 settembre 2008;
vista la propria ordinanza 30 settembre 2008 n. 5176, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
visto l’appello incidentale di ALFA Group, notificato il 15 e 17 2008 e depositato il 16 ottobre 2008;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 27 gennaio 2009, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati ******** e **********, quest’ultimo in sostituzione degli avv.ti ******* e Vicinanza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società ALFA Group il 6 marzo 2008 è risultata aggiudicataria provvisoria della gara per la fornitura di segnaletica stradale indetta dalla provincia di Avellino con bando del 10 agosto 2007. In sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, la provincia è venuta a conoscenza di una cartella esattoriale per lire 46,24 emessa a carico della società per un’irregolarità in materia d’imposta di bollo commessa nel 2007, ha chiesto chiarimenti alla società (che nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse alla data di pubblicazione del bando), e, non ritenendoli soddisfacenti, con l’atto indicato in epigrafe ha revocato l’aggiudicazione, ha escluso ALFA Group dalla gara e ha poi fissato una nuova seduta di gara per la nuova individuazione dell’offerta da prescegliere. ALFA Group ha impugnato l’atto con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, notificato il 5 agosto 2008 (procedimento n. 939 del 2008). In punto di fatto ha premesso: 1) di avere, a causa dell’irregolarità della notificazione dell’accertamento in base al quale era stata emessa la cartella esattoriale (notificazione effettuata a mani di uno sconosciuto il 24 dicembre 2007, in periodo di chiusura dell’impresa per festività natalizie), conosciuto la contestazione tributaria soltanto con la notificazione della cartella esattoriale avvenuta il 20 marzo 2008, dopo l’aggiudicazione; 2) di avere pagato l’importo della cartella lo stesso giorno 20 marzo 2008. Ha quindi dedotto l’illegittimità della sua esclusione dalla gara sia perché alla data di pubblicazione del bando non sussisteva un suo debito tributario definitivamente accertato sia perché, in ogni caso, l’irregolarità tributaria in questione non era tale da incidere sulla sua affidabilità come contraente.
La provincia, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso contro l’esclusione, per non essere stata impugnata la nuova aggiudicazione, effettuata il 24 giugno 2008 a favore della società in accomandita semplice Impianti di *************** & C.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso e lo ha accolto, con la motivazione che l’irregolarità tributaria in questione non era tale da incidere sull’affidabilità professionale e morale dell’imprenditore concorrente nella gara.
La provincia di Avellino appella, riproponendo il motivo d’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del verbale del 24 giugno 2008, nel quale si era confermata l’esclusione, e per mancata notificazione del ricorso alla nuova aggiudicataria, e sostenendo poi la legittimità dell’esclusione di ALFA Group.
ALFA Group con appello incidentale ha riproposto le censure di primo grado sulle quali il giudice di primo grado non si è specificamente pronunciato.
DIRITTO
La resistente ha documentato di avere con un secondo ricorso al tribunale amministrativo regionale, 1263/2008, impugnato la nuova aggiudicazione, e ha altresì prodotto la sentenza 4 dicembre 2008 n. 3188, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha accolto quest’ultimo ricorso e annullato la nuova aggiudicazione. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado introduttivo del presente giudizio, pertanto, perde ogni rilievo.
Per il rimanente, prescindendo dalle questioni se alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara esistesse o meno l’accertamento definitivo di un’irregolarità in materia d’imposta di bollo e se ************* ne fosse a conoscenza, il Collegio non può che confermare il principio affermato dal giudice di primo grado, che cioè le irregolarità tributarie, che comportano l’esclusione dalle gare per i contratti pubblici, devono pur sempre essere tali da incidere sull’affidabilità professionale e morale dell’imprenditore aspirate; e che, correlativamente, non si può procedere ad esclusione dalle gare per irregolarità insignificanti qual è quella per cui è causa (di natura non chiarita), comportante l’addebito di 46,24 euro per un’imposta di bollo, per di più prontamente pagati.
L’appello, pertanto, dev’essere respinto. La particolarità del caso induce peraltro il Collegio a compensare le spese di giudizio del grado.
Per questi motivi
respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2009 dal collegio costituito dai signori:
*****************                                presidente
****************                                componente, estensore
******************                              componente
Vito Poli                                            componente
*****************                                componente
 
L’ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
f.to ****************                                    f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to ***************

Lazzini Sonia

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