Cartella esattoriale mai ricevuta: cosa fare?

Redazione 20/09/16
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Può capitare che il contribuente venga a conoscenza di un debito nei confronti di Equitalia relativo a una cartella mai notificata. Una situazione simile può succedere, ad esempio, nel momento in cui il cittadino richiede l’estratto di ruolo all’agente della riscossione. Come ci si deve comportare in questo caso? È possibile opporsi al pagamento di una cartella esattoriale mai notificata?

 

L’estratto di ruolo

È importante innanzitutto chiarire cosa sia e come funzioni l’estratto di ruolo di Equitalia. L’estratto di ruolo è un documento rilasciato dagli sportelli dell’agenzia che contiene un estratto conto degli eventuali debiti del contribuente. Il documento è gratuito e permette di sapere in tempo reale se ci sono cartelle esattoriali aperte a nostro nome.

Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale, tuttavia, l’estratto di ruolo non ha alcun valore.


Come ci si difende dal pagamento di cartelle mai notificate?

Il contribuente, quando non è sicuro che i dati contenuti nell’estratto di ruolo siano corretti, può sia richiedere formalmente a Equitalia di provare l’avvenuta consegna della cartella di pagamento che procedere per vie giudiziarie. Nel primo caso il contribuente deve presentare domanda di accesso agli atti amministrativi in carta semplice, da depositare agli sportelli di Equitalia o da inviare con posta elettronica certificata. Il ricorso immediato per via giudiziaria (senza cioè aver prima verificato con Equitalia l’effettiva notifica della cartella) è consigliato solo nel caso si sia assolutamente sicuri che la cartella non sia mai stata consegnata: in caso di decisione a sfavore del giudice, infatti, si è costretti a pagare non solo il debito con Equitalia ma anche le spese processuali.


La prova della notifica della cartella

Sono solo due i documenti che valgono come prova dell’avvenuta notifica della cartella di Equitalia: l’originale della relazione di notifica in caso di consegna a mano e l’originale della cartolina con l’avviso di ricevimento in caso di consegna tramite raccomandata a.r. L’estratto di ruolo, che è un documento interno dell’agenzia, e le fotocopie di relazione di notifica e cartolina con l’avviso di ricevimento non hanno valore in tal senso neanche se autenticati da un funzionario di Equitalia.

Equitalia, in altre parole, può provare il valore delle informazioni contenute nell’estratto di ruolo solo esibendo gli originali di relazione di notifica e cartolina. In caso contrario, qualunque sia il motivo della mancata consegna (ad esempio l’invio a un indirizzo sbagliato o la consegna nelle mani di un soggetto non legittimato), la richiesta di pagamento viene annullata e il contribuente non è tenuto a saldare il debito.


La conservazione dei documenti originali

L’onere della prova, dunque, spetta a Equitalia. È per questo che l’agenzia è tenuta a conservare gli originali della relazione di notifica e della cartolina della raccomandata per almeno cinque anni dal momento della notifica della cartella di pagamento.

Redazione

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