Carta d’identità smarrita all’estero, istruzioni operative del Ministero degli affari esteri

Redazione 11/02/14
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Lilla Laperuta

Il Ministero degli affari esteri, con la circolare 6 febbraio 2014, ha elaborato e diramato alla Rete diplomatico-consolare le istruzioni che devono essere seguite per procedere alla distruzione delle carte d’identità rubate o smarrite all’estero e restituite agli Uffici diplomatico-consolari dalle Autorità locali.

Le istruzioni prevedono che se la carta d’identità è stata rilasciata:

a) da un Comune ad un cittadino residente in Italia, l’Ufficio diplomatico- consolare presso il quale è stato restituito il documento provvede ad informare, tramite PEC, il Comune emittente del suo rinvenimento, invitandolo a contattare il titolare per l’eventuale restituzione del documento, con oneri a carico del cittadino e con la clausola che trascorso un anno dal rinvenimento senza che l’interessato manifesti alcun interesse alla restituzione dello stesso, la carta d’identità sarà distrutta;

b) se, invece, ad un connazionale iscritto in AIRE da un Ufficio diplomatico-consolare, sarà quest’ultimo a contattare il connazionale per la restituzione del documento, con spese di spedizione a carico dello stesso, specificando nella comunicazione che trascorso un anno dal rinvenimento senza che ne sia stata chiesta la restituzione, il documento verrà distrutto. Ovviamente siffatta comunicazione deve essere inviata anche al Comune di iscrizione AIRE del titolare per gli adempimenti di competenza.

In caso di restituzione al suo titolare oppure di distruzione a seguito dello scadere dell’anno di giacenza, l’Ufficio diplomatico-consolare dovrà dame idonea comunicazione al Comune emittente o al Comune di iscrizione AIRE a seconda dei casi.

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