Carceri: ecco i nuovi codici di classificazione dei detenuti destinati al “regime aperto”

Redazione 05/12/11
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Con circolare del 25 novembre 2011 n. 0445732, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento, ha dettato istruzioni per le nuove modalità di esecuzione della pena, realizzando un più attuale modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione. Principale obiettivo della circolare è quello, da un lato, di disciplinare le modalità di detenzione con riferimento alla media sicurezza, dall’altro, di legare tutte le iniziative intese a dettagliare interventi sulla vita di reparto, richiamando i testi già vigenti, ovvero procedendo a modificazioni di talune prassi sinora seguite. Ulteriore obiettivo è, poi, quello di superare la dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento, originata, oltre che dalla cattiva interpretazione del termine “trattamento”, da una sostanziale discontinuità nella trattazione della materia.

La circolare vuole diffondere, dunque, una nuova filosofia nella complessiva gestione penitenziaria, introducendo un modello di sicurezza differenziato per i detenuti, siano essi imputati ovvero condannati. La differenziazione rappresenta una novità assoluta nel nostro sistema, essendo stata nel passato sperimentata solo per categorie specifiche di detenuti (tossicodipendenti, giovani di primaria esperienza detentiva): essa, in particolare, dovrà realizzarsi, per soggetti di scarsa pericolosità, attraverso il graduale superamento del criterio di perimetrazione della vita penitenziaria all’interno della camera di pernottamento. In linea di principio va chiarito che il perimetro della detenzione dovrà estendersi quanto meno ai confini della sezione, ovvero, dove possibile, anche agli spazi aperti esterni alla stessa, seguendo così l’indicazione dell’ordinamento penitenziario. Dentro il nuovo perimetro dovrà concepirsi una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento che ne condizionino l’andamento. Per operare con gradualità la scelta di coloro che da subito potranno fruire del regime aperto, occorrerà effettuare una analitica valutazione della idoneità di ciascun soggetto: andranno esclusi coloro per i quali sussistano concreti pericoli di evasione o che potrebbero utilizzare la maggior libertà di movimento per compromettere l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Tale valutazione dovrà essere condotta tenendo conto delle risultanze della cartella personale e, ove possibile, degli esiti dell’osservazione scientifica, a partire dalle caratteristiche individuali desumibili dai reati per i quali il soggetto è detenuto, ma certamente non potrà limitarsi esclusivamente ad esse. Il nuovo modello di sicurezza involge la creazione di nuove competenze, tipicamente ricadenti nell’area sicurezza. Esse finalizzano l’attività di osservazione rimessa a quel settore, delineando i nuovi compiti di polizia cui deve attendere il Corpo di polizia penitenziaria. Essa infatti dipende oltre che da valutazioni soggettive ed oggettive, anche dalle caratteristiche logistiche e di sicurezza dell’istituto, dal personale in dotazione e dalla disponibilità dei mezzi, oltre che dalle informazioni riservate in possesso dei responsabili della sicurezza dell’istituto. 

Ai fini della valutazione di pericolosità, a ciascun ristretto – condannato o imputato – del circuito di media sicurezza dovrà essere attribuito un codice che misuri il concreto rischio che lo stesso si renda autore di evasione o di episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza interna dell’istituto:

Codice bianco. Saranno così classificati i detenuti che presentino tutte insieme le seguenti caratteristiche:

a) siano ristretti per reati che non hanno comportato violenza o minaccia alle persone, né consistano in comportamenti prodromici alla commissione di atti di violenza (ad es. detenzione di armi) o in condotte agevolatrici di comportamenti violenti altrui;

b) non risultino appartenere ad associazioni per delinquere, ovvero comunque gravitanti in contesti di criminalità mafiosa; 

c) abbiano tenuto una buona condotta intramuraria, con ciò intendendosi non solo l’assenza di violazioni disciplinari rilevanti, ma anche l’atteggiamento aperto e disponibile nei confronti del personale penitenziario e degli altri reclusi;

d) rispondano alla proposta rieducativa partecipando al trattamento in modo attivo, ossia in modo non formalistico, né strumentale.

I detenuti così individuati dovranno essere destinati al regime aperto.

Codice verde. Saranno così classificati i detenuti che, non appartenendo ad associazioni per delinquere finalizzate a reati violenti né gravitando in alcun modo attorno ad organizzazioni di tipo mafioso, presentino tutte le precedenti caratteristiche, ma che siano ristretti per reati connotati da violenza o minaccia alle persone. Per tali ristretti la valutazione dell’ammissibilità al regime aperto dovrà essere ritenuta tendenzialmente possibile, ma andrà effettuata tenendo particolarmente presente la condotta intramuraria ed il percorso di responsabilizzazione degli stessi.

Codice giallo. Saranno così classificati i detenuti ristretti per reati di violenza che, pur non avendo tenuto comportamenti intramurali violenti, né condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza interne, abbiano mantenuto atteggiamenti di tipo dissociale, ovvero siano incorsi in violazioni disciplinari. Per tali soggetti l’ammissione al regime aperto può avvenire solo dopo una prima ragionata scelta che tenga conto di altri fattori che escludano il pericolo di evasione o di turbamento dell’ordine e della sicurezza.

Codice rosso. Saranno così classificati i detenuti che si siano resi autori di fatti di violenza in carcere o di tentativi di evasione dall’istituto penitenziario; siano stati sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis o.p.; appartengano ad associazioni per delinquere finalizzate a reati violenti oppure risultino comunque collegati ad associazioni di stampo mafioso, pur senza essere classificati in Alta Sicurezza. Per costoro il regime aperto dovrà essere di regola escluso, salvo il manifestarsi di specifiche evidenze di senso contrario – tanto rilevanti da fare escludere in modo ragionevole la possibilità di pericoli – e comunque dopo un adeguato e consistente lasso di tempo, che consenta all’equipe di decidere all’unanimità e di motivare adeguatamente circa la non sussistenza dei pregiudizi anzidetti.

La attribuzione del codice è legata a riunioni periodiche di una equipe, che potrà rivedere in senso positivo o negativo le valutazioni sul livello di pericolosità del detenuto e procedere ad una loro modifica. Tale decisione verrà comunicata all’Ufficio detenuti del Provveditorato.

La circolare scandisce, infine, i tempi di attuazione di tali disposizioni, dettando istruzioni per gli adempimenti necessari a carico di ciascun istituto penitenziario (convocazione di una sessione di servizio dei componenti dell’equipe per censire la popolazione detenuta allo scopo di individuare i detenuti che possono essere ammessi senz’altro al regime aperto e coloro appartenenti, invece, alle altre categorie di rischio; individuare le sezioni di istituto da destinare alla gestione dei detenuti a regime aperto, trasmettere gli elenchi dei detenuti da ammettere ai regime aperto al competente provveditorato regionale, insieme alla proposta concernente gli spazi da destinare al predetto regime ecc.) (Biancamaria Consales).

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