Capacità di succedere per testamento dell’amministratore di sostegno

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Cass. II sez. Civ. Sent. 17 settembre 2019 n.  6079

Massima[1]

E’ valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell’art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore come un portato dell’asserita costante e irrimediabile instabilità di quest’ultimo.  

La sentenza in esame affronta la problematica relativa alla capacità di succedere per testamento dell’amministratore di sostegno che non abbia rapporti di parentela con il beneficiario entro il quarto grado di parentela, risolvendo i dubbi derivanti dal rinvio delle norme dettate in tema di amministrazione di sostegno alla disciplina dell’interdizione e inabilitazione.

A tal proposito occorre seppur in sintesi, non essendo qui la sede per approfondire l’argomento, accennare agli istituti di tutela previsti dal nostro ordinamento per i soggetti inidonei alla cura dei propri interessi.

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto nel c.c. gli artt. 404- 413. L’art. 1 della legge menzionata stabilisce che: la presente legge ha finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Dalla lettura del primo articolo si evince dunque l’intento del legislatore, ovvero quello di introdurre una misura di tutela capace di adattarsi alle esigenze del soggetto da tutelare. In altri termini, l’amministrazione di sostegno funge da vestito su misura che il giudice ritaglia, con il decreto di nomina, in base alle esigenze di tutela del beneficiario.

Infatti, tendenzialmente, il beneficiario è, e rimane, un soggetto capace di agire, ma il giudice può incidere su tale capacità limitandola nel compimento di determinati atti o negozi giuridici (amministrazione di sostegno c.d. rappresentativa), o affiancando ad essa l’assistenza dell’amministratore di sostegno nel compimento dei medesimi atti (amministrazione di sostegno c.d. assistenziale).

Dunque, il giudice deve stabilire espressamente nel decreto di nomina, gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, e gli atti che invece il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Tali precisazioni devono essere analiticamente previste nel decreto di nomina ai sensi dell’art. 405 c.c. e l’importanza di tale indicazione si evince anche e soprattutto dall’art. 409 c.c. che stabilisce che “il beneficiario conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.

In altri termini, se per il compimento di un atto o di un negozio giuridico il decreto di nomina non prevede né la rappresentanza esclusiva né l’assistenza necessaria, il beneficiario di amministrazione di sostegno può compierlo personalmente essendo pienamente capace di agire.

Di recente anche una recente pronuncia della Corte Cost. sentenza 7 marzo 2017 n. 114 che relativamente al compimento di una donazione da parte di un beneficiario di amministrazione di sostegno ha dichiarato manifestamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774 primo comma primo periodo c.c. in riferimento agli artt. 2 e 3 cost. nella parte in cui non prevede che siano consentite, nelle forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Infatti la Corte Cost. sostiene che il beneficiario di amministrazione di sostegno è pienamente capace di donare se nel decreto di nomina non è espressamente  escluso il compimento dell’atto di donazione, e ciò deve ritenersi in linea con la finalità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno come espressamente indicato dall’art. 1 della legge 6/2004.

Dunque, è evidente la differenza dell’istituto in esame rispetto alle diverse misure di tutela dell’interdizione e dell’inabilitazione, disciplinati dagli artt. 414 e ss. così come novellati dalla legge n. 6/2004 sopra citata. Infatti per l’applicazione di  questi ultimi istituti è necessario che l’infermità fisica e/o mentale, secondo dottrina e giurisprudenza costante, deve presentare i caratteri della “gravità” e deve essere permanente, pertanto “non possono essere pronunciate in presenza di malattie psichiche, pure se persistenti nel tempo, che comportino episodi di squilibrio, e quindi di compromissione di quella capacità, solo momentanei, fra lunghi periodi di equilibrio, senza che possa spiegare in proposito rilevanza il  mero pericolo di ricadute”. [2]

Queste differenze tra gli istituti citati vengono ribaditi anche dalla sentenza in esame la quale, richiamando orientamento consolidato della Corte, alla quale i giudici capitolini ritengono di aderire, “ha escluso la possibilità di configurare l’istituto dell’amministrazione di sostegno come un quid minus rispetto ai preesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. […] Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi […] ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”.

Individuata dunque il diverso ambito applicativo degli istituti citati e la diversa ratio che ne sottende, occorre soffermarsi sull’art. 411 c.c. che indica le norme applicabili all’amministrazione di sostegno, ed in particolare per quanto oggetto della sentenza in esame, al comma 2° del medesimo articolo che stabilisce: “All’amministrazione di sostegno si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 “.

La norma fa un rinvio alle norme sull’incapacità ( a rivevere per testamento) del tutore e del protutore (art. 596),  persone interposte ( art. 599) e della donazione a favore del tutore e del protutore ( art. 779).

Alla base delle norme citate può essere ricercata una medesima ratio, ovvero quella di tutelare il soggetto sottoposto a misure di protezione rispetto al tutore o al protutore nei cui confronti il beneficiario si trova in una posizione di “soggezione” ( come confermato dalla circostanza che tale divieto viene meno nel caso in cui la diposizione a favore dei predetti soggetti sia fatta dopo l’approvazione del conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, cfr. a contrario all’art. 596, 1 comma c.c.).

Identica, inoltre, è anche la sanzione, ovvero nullità assoluta, la quale pertanto può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice ( 1420 c.c.).

Tuttavia, occorre rilevare che l’applicazione delle norme citate ai vari istituti di protezione non può non tener conto delle rispettive finalità e della ratio sottesa all’applicazione degli stessi.

Ciò si evince chiaramente, come fa notare la sentenza in esame, dal 2 comma dell’art. 411 c.c. nella parte in cui ritiene tali norme applicabili all’amministrazione di sostegno << in quanto compatibili >>, “il che esclude che si possa ritenere l’automatica estensione anche all’amministrazione di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio inclusa quella relativa all’incapacità di succedere all’assistito”.[3]

La Corte inoltre precisa che i suddetti divieti se devono sicuramente ritenersi applicabili, nei limiti della compatibilità, all’amministrazione di sostegno c.d. mista o sostitutiva, che presenta caratteristica affini all’istituto della tutela, non possono ritenersi applicabili all’amministrazione di sostegno c.d. assistenziale, che presenta caratteristiche simili all’istituto della curatela, “in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per  testamento e donazione”.[4]

Constatato ciò, il beneficiario di amministrazione di sostegno c.d. assistenziale,  dunque, oltre ad essere pienamente capace di disporre per testamento, in assenza è bene precisarlo, di limitazioni nel decreto di nomina, può altresì beneficiare per testamento il proprio amministratore di sostegno indipendentemente dalla sussistenza o meno di rapporti di parentela tra i medesimi soggetti, non essendo applicabile a tale istituto non solo i predetti divieti ma neanche il 3° comma dell’art. 411 c.c.

Infatti quest’ultima norma prevede la validità delle disposizioni testamentarie e le convenzioni  in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario […] ma tale disposizione deve ritenersi applicabile e riferita alla sola amministrazione di sostegno c.d. sostitutiva, e non all’amministrazione di sostegno c.d. assistenziale.

Ed ancora, con riferimento specifico all’amministrazione di sostegno c.d. mista o sostitutiva, è errato sostenere che dalla mancata previsione nell’art. 411, 3° comma c.c. della validità delle disposizioni in favore dell’amministratore di sostegno che abbia rapporti di parentela con il beneficiario di amministrazione di sostegno oltre il quarto grado, possa farsi discendere la previsione di ulteriori divieti, che in funzione del contesto generale in cui l‘ art. 411 c.c. è inserito, non è previsto dalla legge.

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Note

[1] Massima estratta dal sito DeJure, a cura di Katia Mascia – Avvocato Cassazionista.

[2] Cass. 20 novembre 1985, n. 5709 in Giur. It., 1987, 1114 ( con nota di f. D’INNELLA, Interdizione e inabilitazione: loro attuale significato e prospettive di riforma per una protezione globale dell’incapace)

[3] Cass. sez. II Civ. sent. 17 settembre 2019 n. 6079.

[4] Vedi nota precedente

Alfredo Lisbino

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