Canone RAI in bolletta: ufficialmente operative le nuove modalità di addebito

Redazione 07/06/16
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Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 94 del 13 maggio 2016 le disposizioni sul nuovo pagamento del canone Rai. Le nuove modalità di addebito del canone tv diventano quindi ufficialmente operative con la pubblicazione in G.U.

Da quest’anno infatti, come stabilito dalla legge di Stabilità 2016, il canone Rai verrà addebitato in rate mensili direttamente sulla bolletta per l’utenza elettrica.

Rispetto alla bozza originaria, il decreto attuativo, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2016, ha subito delle modifiche volte a integrare quanto rilevato dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato delle lacune nel testo del decreto, in particolare per quanto concerne la corretta definizione di apparecchio televisivo.

 

CANONE RAI 2016: NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Il decreto sulle nuove modalità di pagamento del canone Rai prevede quanto segue:

1) L’Agenzia delle Entrate riceve dall’Acquirente Unico S.p.a. tutte le informazioni che riguardano i contratti di fornitura elettrica (Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015);

2) avvalendosi delle informazioni a sua disposizione nel sistema informativo in Anagrafe Tributaria, l’Agenzia delle Entrate trova i contratti della tipologia altri clienti domestici per i quali il luogo di fornitura coincide con la residenza dell’intestatario e ne comunica poi gli estremi all’Acquirente Unico S.p.a. (si precisa che queste informazioni vanno trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno);

3) mediante il Sistema informativo integrato, l’Acquirente Unico S.p.a. (entro il 7 novembre di ogni anno) mette a disposizione delle imprese elettriche le informazioni di cui al punto sovrastante;

4) durante l’avvio del sistema, l’Agenzia delle Entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni concernenti:

a) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi (dietro specifiche modalità e termini approvati dalle Entrate con i provvedimenti del 24 marzo e 21 aprile 2016);

b) i soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica nei confronti dei quali non si deve addebitare sulle fatture per l’energia elettrica poiché il pagamento è già stato effettuato con diverse modalità ovvero in quanto almeno uno 2 componenti della nucleo familiare anagrafico è esente dal versamento del canone;

c) le modifiche apportate nei dati di cui ai punti a) e b).

 

Per tutti gli approfondimenti si consiglia lo 

SPECIALE CANONE RAI 2016: GUIDA AL PAGAMENTO E ALLE ESENZIONI 

 

Datosi che quanto introdotto dalla legge di Stabilità 2016 è stato convalidato dal decreto attuativo, il pagamento del canone Rai avverrà come di seguito:

– il pagamento va effettuato in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica con scadenza del versamento consecutiva a quella delle rate;

– la scadenza delle suddetta rate mensili è fissata al 1° giorno di ogni mese, da gennaio ad ottobre;

– vengono immesse nelle fatture dall’impresa di fornitura elettrica esclusivamente le rate del canone Rai scadute nei periodi in cui risulta esserci la certezza della titolarità del contratto di fornitura della luce;

– le fatture vengono trasmesse ai clienti anche qualora non vi siano importi dovuti a titolo di consumi elettrici.

Redazione

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