Call center e contratto a progetto: Circolare n. 12693/2013

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Call center e contratto a progetto: Circolare n. 12693/2013
Regime di favore per i call center esteso anche alle attività scientifiche e di ricerca

 

Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Giurisprudenza su call center.

 

1. Nozioni generali

Con la lettera circolare del 12 luglio 2013 n. 12693 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (1) ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call center. 

Nella citata circolare il Ministero ha evidenziato che l’articolo 61, al comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non può trovare applicazione (2) nelle ipotesi di attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center out bound per cui il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto viene consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda.

Come si legge nella stessa circolare che qui si annota “Da tale esclusione – che riguarda sia le attività di vendita di beni, sia le attività di servizi realizzate attraverso call-center outbound – scaturisce dunque la non applicazione dei requisiti dell’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, primo tra i quali la sussistenza di uno specifico progetto.

La semplificazione, così come introdotta dal legislatore nell’ambito dei call center, consente l’impiego di personale con contratti di collaborazione in una serie di attività di servizi, tra cui possono annoverarsi, senza dubbio, le attività di ricerche di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti o servizi.

Precisa ancora la circolare n. 12693/2013 che la deroga va ad operare nella misura in cui il contratto di collaborazione prevede la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che assume una funzione autorizzatoria del ricorso alla tipologia contrattuale di cui trattasi.

 

2. Giurisprudenza su call center

L’addetto ad un call center con contratto a progetto può essere ritenuto prestatore di lavoro subordinato, in base a dati comportamentali.

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l’iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che si utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l’esecuzione, la sua inerenza all’attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d’interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale”.

Pertanto, “sia nell’ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell’ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente in contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve al tal fine attribuire valore prevalente – rispetto al “nomen juris” adoperato in sede di conclusione del contratto. Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2012, n. 4476

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

 

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(1)   Si veda sul punto anche la  Circolare n. 14 del 2 aprile 2013, in applicazione delle novità ex art. 24-bis del D.L. n. 83/2012; in tale circolare  sono state evidenziate le deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, ai fini del legittimo ricorso alla tipologia contrattuale in questione, ovvero la sussistenza uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, il collegamento ad un determinato risultato finale e il divieto di mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (cfr. circ. n. 29/2012).

(2)   Anche con riferimento alla sussistenza di uno specifico progetto.

Rinaldi Manuela

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