Nel calcolo dell’usura va escluso il cumulo di interessi corrispettivi

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Successo della banca: nel calcolo dell’usurarietà va escluso il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e commissione di estinzione anticipata; l’ammortamento alla francese non è indeterminato e non vi è anatocismo, né interesse composto; la clausola floor è legittima.

Tribunale Pordenone – Sentenza n. 118 del 06-02-2023

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Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Pordenone, in data 6.2.2023 ha emesso la sentenza n.118, in un giudizio di cognizione ordinaria di restituzione degli indebiti relativi ad un contratto di mutuo fondiario del 1.10.2004 in cui venivano sollevate le importanti contestazioni circa:
·         Interessi usurari
·         Nullità del contratto di mutuo con ammortamento alla francese per indeterminatezza
·         Anatocismo ed interesse composto nel mutuo alla francese
·         Illegittimità della clausola floor
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Roberto Casucci (Studio Legale Associato Casucci Bortolussi) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
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2. Nel calcolo della usurarietà è escluso il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e della commissione per l’estinzione anticipata 

Il Tribunale di Pordenone evocando le sentenze nn.26286/2019, n.31615/2021, n.7352/2022 della Suprema Corte, ha statuito che è contraria al quadro giurisprudenziale più recente, la tesi che includerebbe nel calcolo del tasso soglia gli interessi corrispettivi, moratori e la commissione di estinzione anticipata.
Precisa, inoltre il Magistrato che tali elementi sono eterogenei ed alternativi tra di loro sia per natura, che per funzione.
 

3. L’ammortamento alla francese non è indeterminato

Il Tribunale friulano ha stabilito che è infondata l’eccezione di indeterminatezza di un piano di ammortamento alla francese giacché impedirebbe di percepire il costo effettivo del finanziamento.
Puntualizza il Magistrato che dal momento che il contratto ed il piano di ammortamento ad esso accluso indicano l’importo mutuato, il numero complessivo delle rate, la loro scadenza, l’importo di ogni singola rata con specificazione della quota capitale e della quota interessi, la durata, il tasso praticato ed il debito residuo, la società mutuataria non solo era in grado di comprendere, ma anche di verificare l’importo degli interessi dovuti all’atto della stipula.
Pertanto, ne discende che in un contratto avente simili caratteristiche, al mutuatario non è impedito di venire a conoscenza del costo effettivo del finanziamento.

4. Nell’ammortamento alla francese non vi è né anatocismo, né interesse composto 

Il Tribunale di Pordenone ha chiarito che non vi è alcun fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese, evidenziando peraltro che tale clausola è stata prevista ed esplicitamente accettata dalla società mutuataria, nel caso di specie.
Puntualizzando, il Magistrato ha precisato che è da escludere che possa esservi interesse anatocistico se per le singole rate, gli interessi contrattuali sono calcolati sul solo capitale residuo al netto delle rate già scadute, in quanto alla scadenza di ogni rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma rappresentano semplicemente la quota interessi di cui è composta la rata.
Continua l’autorevole Magistrato evidenziando che non può sussistere un interesse composto per il “solo rilievo fattuale” che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana.

5. La clausola floor è legittima

Il Tribunale respinge l’eccezione dello squilibrio sinallagmatico che sarebbe determinato dalla clausola floor contenuta in contratto, stabilendo che la clausola floor persegue un interesse legittimo di dare garanzia all’istituto mutuante di una remunerazione, una ricompensa prestabilita per il servizio offerto.

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