Rapporto conto corrente: inesistenza usurarietà sopravvenuta

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Successo della banca: le istruzioni della Banca d’Italia sono vincolanti per la verifica della usurarietà; è estensibile al rapporto di conto corrente l’inesistenza della usurarietà sopravvenuta sancita dalle SS.UU.C.CASS.
Tribunale Ordinario di Trapani – Sez. Civ. – Sentenza n. 936 del 08-11-2022

Indice

1. Il fatto

Il Tribunale di Trapani, in data 08.11.2022 ha emesso la sentenza n.936, in un giudizio in cui veniva sollevata l’eccezione di usurarietà in un rapporto di conto corrente.
 La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Francesco Accardi (Studio legale
Accardi e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro (Studio Mascellari Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

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2. Le istruzioni della Banca d’Italia sono vincolanti per la verifica della usurarietà; è escluso il ricorso al TAEG nel rilevare il tasso contrattuale

Il Tribunale di Trapani si è espresso con chiarezza, uniformandosi al disposto della sentenza n. 16303 del 20.06.2018 delle SS.UU. C.Cassazione, in cui veniva precisato che la valutazione dell’usurarietà degli interessi in relazione alla cms avvenga secondo quanto dettato dalle istruzioni della Banca d’Italia e quindi individuando il T.E.G. contrattuale.
Il Magistrato precisa che quanto sancito dalla sentenza nomofilattica richiamata, sembra precludere il ricorso al T.A.E.G. nel rilevamento del tasso concretamente applicato al rapporto bancario in esame.

3. E’ estensibile al rapporto di conto corrente l’inesistenza della usurarietà sopravvenuta sancita dalle SS.UU.C.CASS.

Il Tribunale di Trapani ha rigettato l’eccezione di usurarietà sopravvenuta sollevata per un contratto di conto corrente, in un giudizio di opposizione a d.i., sulla scorta di quanto assunto dalla sentenza n. 24677/2017 delle SS.UU. C.Cassazione.
Il Magistrato siciliano precisa che sebbene tale sentenza ha ad oggetto un contratto di mutuo, essa applica un principio generale in materia di usura che deriva da un’interpretazione sistematica della norma autentica ex art.644 s.p. ed ex art.1, 1°c., d.l. n. 394 19.12.2000, convertito nella L.n.24 del 28.2.2001.
Conclude, il Tribunale precisando che tali norme sono riferibili anche ai rapporti di c/c, e, di conseguenza, si deve necessariamente ritenere che si estenda tale principio anche ai rapporti di c/c. Viene, infine, ulteriormente precisato che non vi è alcuna valida ragione per non applicare detto principio al rapporto di conto corrente.

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Silvana Mascellaro

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