C.T.R. di Bari sez. XIV Sentenza n 27/14/07 del 15.6.2007 – relatore dr. Michele Gurrado; Presidente dr. Gennaro L’Abbate

sentenza 26/07/07
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Massima: Ai fini dell’ I.C.I. per poter ottenere le agevolazioni previste per i suoli agricoli è necessario essere iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge 9/63 e soggetti  al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia e non già essere iscritto alla sola Camera di Commercio come impresa agricola.
Comunque i suoli edificatori potrebbero essere considerati non edificabili solo ed unicamente quelli destinati a “Verde Parco” che, per la loro natura di assoluta inedificabilità non possono che essere assimilate a terreni agricoli, come d’altronde ritenute dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di commisurazione dell’indennità di esproprio,
 
Fatto
Ø         D. R. M. C.   impugnava …… gli avvisi di accertamento ai fini I.C.I. notificati il …… per gli anni di imposta 2000-2001-2002-2003 e relativi alla proprietà indivisa di 1/3 dell’area ricadente nel P.R.G. del Comune di ….. .
In premessa evidenziava che con provvedimento del 30.10.2000 il Comune di Trani – Ufficio I.C.I. aveva annullato , totalmente gli accertamenti I.C.I. aree fabbricabili per gli anni 1993/1997 in quanto riteneva la ricorrente meritevole delle agevolazioni di cui all’art. 9 comma 1 della legge 504/92 in considerazione che gli immobili erano utilizzati , dall’usufruttuario , nell’esercizio dell’azienda agricola e che successivamente , contrariamente a quanto ritenuto ed in netto contrasto , con la Cassazione , sentenza 16.11.2004 n. 21.664 , notificava l’avviso di accertamento in discussione .
Eccepiva quindi :
·              la sopraggiunta decadenza dell’ azione a mente dell’ art. 11 della legge 504 per decorso dei termini entro i quali l’avviso di rettifica sarebbe dovuto essere notificato il 31.12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione ;
·       la carenza di motivazione degli atti impositivi.
Concludeva con la richiesta:
o     in via principale della nullità dell’ avviso di accertamento in quanto emesso fuori termine ;
o     in via subordinata, di inefficacia dell’ atto in quanto assolutamente immotivato; 
o     in via ancora più subordinata dovute le agevolazioni richieste.
 
Ø         L’Amministrazione comunale convenuta non si costituiva in giudizio.
 
Ø    La C.T.P. con sentenza del 28.6.2006 rigettava le predette impugnazioni, compensando comunque le spese.
 In motivazione evidenziava che:­
·   1’art.1, comma 67, della Legge 30/12/2004, n. 311 aveva prorogato al 31/12/2005 il termine per la notifica degli atti di accertamento relativi agli anni di imposta 2000 e successivi; per la qual cosa, stante la notifica degli atti in esame in data 29/12/2005, l’ azione di accertamento dell’ Amministrazione comunale non era ancora prescritta per gli anni in questione ;
·   gli atti impositivi contenevano tutti gli elementi cognitivi di fatto e di diritto, tali da garantire il diritto alla difesa della parte ricorrente;
·   il Legislatore, superando le contrastanti pronuncie della Corte di Cassazione con 1’art.11 quater­decies, comma 16, del D.L. 203/2005, interpretando autenticamente la lettera dell’art.2, comma 1°, lett. b), del D. Lgs.504/1992, aveva stabilito la imponibilità ai fini I.C.I. dei suoli ricompresi nel P.R.G., indipendentemente dalla adozione degli strumenti attuativi per la edificabilità.
Nulla diceva in merito alle richieste di agevolazioni di cui all’ art. 9 comma 1 della legge 504/92.
 
Ø    D.R.M. C.   proponeva appello.
Evidenziare ancora una volta che a seguito dell’interpretazione data dalla norma dallo stesso legislatore sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo –pastorale e che tale interpretazione già in passato era stata fatta proprio dal Comune in questione che con documento del 30.1.2000, aveva annullato gli accertamenti emessi ed impugnati per gli anni precedenti.
Sottolineava che 1’art.11 quater­decies, comma 16, del D.L. 203/2005 doveva intendersi come una norma dal contenuto modificativo –innovativo – abrogativo e quindi non applicabile retroattivamente e rimarcava che i terreni in discussione   erano beni strumentali di un’azienda agricola e quindi non immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio.
 
Ø Il Comune di T. si costituiva il 20.4.2007
Preliminarmenterilevava che non essendo state gravate da appello le argomentazioni della C.T.P. che aveva rigettato le eccezioni relative alla decadenza dell’azione tributaria per intervenuta prescrizione ed alla carenza di motivazione degli atti impugnati, le stesse ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 546/1991 dovevano intendesi  abbandonate definitivamente.
Comunque sottolineava come primi giudici avevano ben evidenziato  con riferimento alla eccezioni relative:
ü    alla decadenza all’azione civile per intervenuta prescrizione, come la Legge finanziaria per il 2005,in deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, aveva prorogato al  31 dicembre 2005 i termini previsti per l’accertamento dell’I.C.I. scadenti al 31 dicembre 2004,  limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive, così come avevano fatto le leggi finanziaria del 2004 (legge 350/2003, art. 2 comma 33), del 2003 (legge n. 289/2002, art. 31 comma 16), del 2002 (legge n. 448/2001, art. 27/9°), del 2001 ( legge n. 388/2000, art 18/4°), del 2000 ( legge n. 488/1999, art. 30/10°),  del 1999 (legge n. 448/1998, art. 31/6°) e del 1997 (legge n. 662/96);
ü    alla carenza di motivazione degli atti, l’assenza di illegittimità formali negli atti impugnati ed avevano rilevato che gli stessi contenevano tutti gli elementi cognitivi di fatto e di diritto tali da garantire il diritto di difesa della parte ricorrente.
Nel merito
a)   Sulla rilevata carenza di presupposto impositivo
contestava che i giudici di prime cure avessero con "scarna" motivazione incentrato tutto" sull’interpretazione dell’art. 11 quaterdecies del D.L. 30 12.2005, in quanto costoro avevano correttamente accertato che la parte ricorrente era proprietaria di terreni edificabili ubicati nel Comune di Trani, contraddistinti in catasto terreni al foglio di mappa n. 35, particelle 59-60-83-157-218-226-326-346~347, ricadenti per una superficie di 38.043 mq., in area qualificata dal P.R.G. come "Zona Intensiva – C4", e particelle 211- 323-348, per una superficie di 34.250 mq., qualificata dal medesimo atto amministrativo, quale area identificata "Zona semintesiva- 6C”,per cui erano da qualificarsi, ai sensi dell’art. 2, Co. I, lett. b, D.Lgs.504/92, come aree edificabili, soggette ad I.C.I.  sulla base del proprio valore venale in commercio; in particolare , in base agli stralci delle perizie di stima allegate agli atti di accertamento, doveva essere attribuito,in riferimento ai prezzi medi di mercato degli anni oggetto di accertamento, per terreni di analoga destinazione, il valore di €2.318.340,42 (pari a €: 60,94 ai metro quadro), per la "Zona Intensiva C4", e di €: 831.247.50 (pari ad €. 24,27), per la "Zona Semintensiva C6".
In merito alle lagnanze che dette porzioni di terreno, sebbene classificate dal Comune come edificabili, non sarebbero di fatto, allo stato attuale, idonee alla edificazione, evidenziava che il comma 1, punto b), dell’art. 2 del D.Lgs. 504/92, secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 11 del D.L. 203/205 (Collegato fiscale alla Finanziaria 2006),aveva definita mente chiarito che l’eventuale mancata adozione dello strumento attutivo del P.R.G. era ininfluente rispetto al requisito della edificabilità dell’area e della conseguente imponibilità ai fini ICI, stabilendo, con effetti retroattivi, che un’area definita edificabile dallo strumento urbanistico generale, è da considerarsi comunque fabbricabile ove utilizzabile a scopo edificatorio, anche a prescindere dall’adozione di strumenti attuativi particolareggiati.
Al riguardo citava numerose pronunce giurisprudenziali e prassi amministrative
b)   sulla riduzione della tassazione per terreni agricoli ex art. 9 d.lgs 504/1992
nel sottolineare che nessuna concreta indicazione , né alcuna ricostruzione logica era stata fornita dall’appellante su detta eccezione , se non un breve richiamo alla normativa vigente , ricordava che:
ü   L’art. 9del D.Lgs n. 541/92 riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
ü    Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti iscritti negli appositi elenchi,gestiti dall’l’INPS,previsti dall’articolo della legge 9.1.1963 n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (c.d. contributi agricoli unificati), la cui cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal I gennaio successi ;
ü   Per detti terreni è prevista la riduzione del:
·     100% dell’imposta se di valore fino a €. 25.823;
·     70% dell’imposta dovuta sulla parte di valore compresa tra €. 25.823 e €. 61.975;
·       50% dell’imposta dovuta sulla parte di valore compresa tra € 61.975 e €. 103.291;
·        del 25%) dell’imposta dovuta la parte di valore compresa tra € 103.291 ed € .129.144;
·       nessuna riduzione per la parte di valore eccedente €. 129.144
ü    Ai fini dell’applicazione della riduzione si tiene conto del valore complessivo di tutti i terreni condotti dal soggetto passivo, compresi quelli ubicati sul territorio di altri comuni, ripartendo l’agevolazione in proporzione dei valori dei singoli terreni;
ü    La riduzione spetta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sono soddisfatte le condizioni sopra indicate ed ha natura soggettiva e va riconosciuta soltanto ai soggetti che conducono direttamente il terreno (Cass. sez. trib. N. 18085 del 8.9. 2004), in ragione della rispettiva quota di possesso;
ü     In caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra ricordati non è possibile riconoscere la riduzione;
ü      Non è applicabile l’agevolazione neppure ai coltivatori diretti che non possono essere iscritti all’ex SCAU , perché non in possesso del requisito delle 104 giornate lavorative annue previste per legge o perché in pensione;
ü     Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 58 del D. Lgs. 446/97 che quei contribuenti che, pur essendo proprietari di terreni agricoli  non possiedono la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dovranno corrispondere l’imposta per gli immobili in parola secondo i criteri di tassazione ordinaria;
ü     La qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto spetta unicamente a coloro che sono iscritti nelle liste comunali previste dall’art. 11 della L. 9.1.1963 n. 9 e s.m.i.( Cass. Sez. II n. -4481/85 Cass. Sez. Lavoro, sen. 11915/92);
ü      La volontà del legislatore è quella di prevedere un trattamento fiscale agevolato nei confronti di quei lavoratori che svolgono attività agricola;
ü     Tali agevolazioni fiscali non trovano giustificazione , come nel caso in esame, quando il soggetto percepisca ulteriori redditi ( al riguardo allegava copia misura S.i.a.t.e.l.)
Evidenziava inoltre che l’appellante aveva la veneranda età di 84 e non poteva godere delle agevolazioni e delle riduzioni fiscali previste dall’ art.9. del D.L.504/92 in quanto già titolare di pensione 
 
Ø    Successivamente l’ appellante il 10.5.2007 presentava una memoria difensiva con cui contestava il deliberato emesso dai primi giudici per l’assoluta carenza di motivazione e per falsa ed errata interpretazione delle norme in soggetta materia.
Evidenziava che i giudici in maniera errata e fuorviante, avevano fatto riferimenti e richiamato norme che nulla avevano a che vedere con la presente controversia in quanto  la norma citata dai giudici di primo grado aveva prorogato al 31.12.2005 la notifica degli atti relativi alla c.d. attività sostanziale di "accertamento" e non già a quella di liquidazione che, risulta invece essere stata prorogata, in sede di conversione, del DL 314/2004 art.1 quater, legge entrata in vigore il 3.3.2005.
Rimarcare che la controversia doveva essere incentrata e focalizzata su di un unico elemento di inequivocabile certezza "terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che li utilizzano per l’attività agro-silvo-pastorale"” e tanto , la scarsa e lacunosa motivazione della sentenza emessa dai giudici di prima cure non focalizzava.
Ricordava che la parte seconda dell’art.2 lettera b e l’art. 9 comma 1 del D. Lgs 30.12.1994 n. 504 considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art.9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo…"  mentre i giudici di prima cure, nella motivazione riportata nella sentenza contestata, ignorando del tutto quale fosse l’oggetto del contendere "terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli" avevano richiamato I’art.11 quaterdecies, comma 16 del DL 203/2005, norma che chiarisce il concetto di "area edificabile" e non certo prende in esame la questione dei "terreni agricoli".
Nel ricordare ancora una volta che lo stesso Comune di Trani aveva emesso il 30.10.2000 provvedimento di annullamento totale degli avvisi di accertamento "aree edificabili" per gli anni dal 1993 al 1997 con la seguente motivazione "il contribuente risulta coltivatore diretto", evidenziava che dal 1997, alla data odierna, la sua condizione effettiva e soggettiva sia per quanto riguarda la propria qualificazione di imprenditore agricolo che per la coltivazione dei terreni agricoli non aveva subito alcuna variazione e/o destinazione
Richiamava parte del contenuto della sentenza del 30.11.2006 n.25506 emessa dalla Corte di Cassazione sezioni unite la quale esclude, in maniera incontrovertibile, assoluta e chiara, la qualificazione come area fabbricabile dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli; requisiti che ribadiva di possedere ( allegava certificato CCIAA)
Rinnovava le lagnanze relative alla carenza assoluta di motivazione degli avvisi di liquidazione emessi dal Comune di Trani in quanto negli stessi non vi era assolutamente traccia di una qualsiasi forma di motivazione, ma solo riferimenti ad atti notarili, peraltro, relativi a compravendite di suoli edificatori ubicati in zone considerate al centro del territorio del Comune di ..
Al riguardo ricordava che gli avvisi di liquidazione notificati dal Comune sono atti amministrativi a contenuto patrimoniale, i quali devono, a pena di nullità, giustificare e motivare la pretesa della P.A.. cioè, devono obbligatoriamente indicare gli elementi ed i presupposti considerati a fondamento delle pretese tributarie in modo tale da consentire al destinatario dell’atto di valutarne la portata e conseguentemente accettarlo oppure contestarlo.
Sottolineava che nel caso concreto gli avvisi di liquidazione notificati non rispondevano agli obblighi previsti sia dall’art.11 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 che quelli dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n.241, con la conseguenza logica che gli stessi dovevano ritenersi inficiati di nullità per la mancanza del requisito fondamentale che è la "motivazione" e che i giudici di primo grado si erano espressi su motivi diversi da quelli oggetto della presente controversia e cioè terreni agricoli posseduti condotti da imprenditore agricolo e non già aree edificabili.
Concludeva con la richiesta 
·       in via principale ed assorbente, ed in riforma integrale della decisione emessa dai giudici di primo grado e, in considerazione della qualifica di imprenditore agricolo posseduta quale conduttore e coltivatore dei terreni agricoli,
o      fossero dichiarati privi di fondamento giuridico gli avvisi di liquidazione notificati, ai fini ICI, per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 per la manifesta violazione alle disposizioni di cui agli artt.2 – 9 e 11 del DIgs 504/92;
o      conseguenzialmente fossero confermati integralmente i versamenti effettuati ai fini di tale imposta e per gli anni oggetto della contestazione
o      fosse dichiarato il Comune di T.i decaduto dall’attività di liquidazione per il recupero dell’imposta relativa all’anno 2000.
·       In via del tutto gradata
o      che l’imposta venisse commisurata alle reali superfici edificabili, che per la zona intensiva risultano essere di mq. (19.783+60.94+5°/°°) : 3= pari ad una imposta di € 2.009,29 e per la zona semintensiva di mq. (12.012×24,27×5°/°°) 3= pari all’importo di € 485,89 per ciascuno degli anni considerati.
o      non applicabili le sanzioni irrogate per la obiettiva incertezza delle norme in soggetta materia.
In sede d’udienza poi , chiedeva anche la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione della legittimità delle norme come interpretazione autentica in materia , sollevate dalla C.T.R. del Lazio
Motivazioni
Questa C.T.R preliminarmente non ritiene di poter aderire all’invito della sospensione del processo in quanto rileva che le norme impugnate appaiano “ prime facie “ rispettose dei limiti che la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 7.7.2006 n. 274  ha indicato affinché una norma d’interpretazione autentica possa ritenersi legittima .
 
Ancora preliminarmente rileva che anche se sono state riprodotte nella memoria difensiva del 5.10.2007 le eccezioni relative alla decadenza dell’azione tributaria per intervenuta prescrizione ed alla carenza di motivazione degli atti impugnati, le stesse non sono state gravate nell’ atto da appello, per cui , ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 546/1991 devono intendesi abbandonate definitivamente ; al riguardo rammenta che non possono ritenersi ammissibili in appello memorie illustrative o brevi repliche se le stesse non si limitano a sviluppare i motivi già dedotti ma propongono motivi nuovi o domande nuove ( C.T.R. Sicilia sez. XIV del 23 .5. 1997 n. 13)
Comunque gli atti impositivi, nel caso in esame ,così come hanno sentenziato i primi giudici non contengono alcuna carenza di motivazione, poiché gli atti riportano tutti gli elementi materiali e giuridici cui la pretesa fiscale è correlata onde consentire la predisposizione di una valida difesa. ( Cass. n. 5117/90 e C.T.C. n.269/90 ).
Infatti “ l’obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l’atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella valutazione ed altresì di conoscere in modo sommario, gli elementi all’uopo utilizzati” (Cass. sez. unite n 4853 del 3.6.87) e quindi di contestare l’an ed il quantum debeatur .( tra le altre Cass. SS.UU. 12141 del 21.12.1990 ; Cass. n. 1209 del 4.2.2000; n. 3226 del 28.3.1998; n. 6958 del 25.7.1997; n. 7759 del 22.8.1996 n. 14427 del 22.12.1993; n. 4749 del 24.7.1986; e Cass. Sez. trib. N. 2780 del 26.2.2001).
Sulla scia di tali sentenze si è formata tutta una cospicua giurisprudenza ( vedi fra l’altro n. 43 del 04.03.01 della C.T.P.di Mantova, III Sez.) che ha statuito la insufficiente motivazione di un avviso di accertamento non comporta mai la nullità dell’atto, non essendo una sanzione così grave prevista da alcuna norma e che una motivazione eventualmente insufficiente potrebbe avere come unica conseguenza l’onere da parte dell’Amministrazione di esplicitare ed integrare per quanto occorre il contenuto dell’atto impugnato
Anche la Cassazione sez. V civile   in relazione alle motivazioni degli atti tributari, ha sancito con sentenza n. 11700 del 21.11.2000 che il “ requisito della motivazione dell’accertamento oltre alle puntualizzazioni degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizioni dedotte , viene osservato anche se la sola indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa consenta di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostanza alle questioni positive “ .
Al riguardo, questa Commissione rammenta che su questa linea si è pure posizionato ultimamente il Consiglio di Stato sez. V che , con sentenza n. 2281 del 29.4.2002, che rafforza quanto già deciso dal Tar del Lazio sez. 1 il 16.1.2002 con sentenza n. 328, ha chiarito che “la garanzia di tutela delle proprie ragioni non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale della P.A. non risultino chiaramente e compiutamente esplicate le ragioni sottese alle scelte allorché le stesse possono essere agevolmente colte dagli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il provvedimento”;  il che comporta che continuare ad eccepire il difetto di motivazione in materia di ricorsi tributari appare ora sterile ,dilatorio e defaticante ( C.T.R. per Puglia sez. 24 n. 41 del 23.1.2003, n. 4 del 13.1.2003, n. 242 del 21.11.2002 e n. 1 del 28.6.2001, e sez. XV n.29 del 29.4.2004 e n.90 del 10.6.2005 ).
Fra l’altro, nel caso specifico tali elementi sono stati portati tutti a conoscenza del contribuente in modo chiaro ed analitico.
Infatti gli atti riportano specificatamente ed analiticamente l’indicazione:
·       dell’oggetto della tassazione ( Imposta Comunale sugli Immobili )) e l’indicazione “ Avviso di accertamento d’ufficio in rettifica della denuncia “ ( art 11 , comma 2 D.Lgs. 504/92) ;
·        gli anni di riferimento( 2000 2001-2002-2003);
·        l’oggetto dell’ accertamento “ rettifica aree fabbricabili
·       ,quanto dichiarato ; la rettifica ; l’indirizzo ; la tipologia e i riferimenti catastali ; la rendita ed il valore; la percentuale del possesso e l’indicazione di mesi;
·        l’imposta e dovuta , quella dichiarata e quella omessa ;
·        le sanzioni amministrative per infedele denuncia con la relativa menzione delle disposizioni legislative e delle aliquote percentuali;
·         gli interessi moratorii con la relativa menziona delle disposizioni legislative e delle aliquote percentuali ;
·        le spese di notifica;
·        l’importo complessivo da pagare con l’indicazione dell’importo complessivo da pagare in caso di adesione formale
Indica inoltre specificatamente a pag. 3 e 4
ü    i criteri di stima adottati per l’individuazione del valore venale medio dell’area fabbricabile accertata in zona intensiva – C4 e zona semintensiva – C6
ü    i valori di stima specifici adottati per la determinazione del valore venale e di comune commercio dell’ area accertata
Elementi questi che hanno consentito al ricorrente di produrre ricorso nei termini, motivandolo nel merito.  
Il contribuente nelle motivazione, in entrambe le fasi processuali, ha dimostrato perfetta conoscenza dei fatti addebitategli e dei criteri adottati a base degli addebiti .
Inoltre, ad ogni buon fine ed ad abundatiam, tutti gli atti opposti   indicano gli orari e gli uffici presso cui possono essere chieste ulteriori informazioni e visionari atti e/o documenti .
Indicano infine l’organo ( C.T.P.) al quale è ammesso il ricorso ed i termini di presentazione dello stesso ( entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto)
Rammentano pure, che il ricorso deve essere notificato anche al Comune ( ex art. 16 del D.lg. 546/92 ) e che successivamente entro 30 il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la C.T.P. secondo le disposizioni ex art.22. del D.Lgs 546/92 .
Vi è il nome del funzionario responsabile che ha firmato gli atti ai sensi degli art. 1 e 87 della legge 28.12.1995 n. 549. 
Questa Commissione – si ripete – non intravede cosa gli atti in questione avrebbero dovuto ancora indicare per rispondere agli obblighi previsti sia dall’art. 11 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 che quelli dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per cui l’invocazione, peraltro con memorie successive, di un difetto di motivazione inesistente e già abbandonato in sede di appello, come è stato già detto appare solo  defaticante.
 
Anche la questione della sopraggiunta decadenza dell’ azione a mente dell’art 11 della legge 504 per decorso dei termini entro i quali l’avviso di rettifica sarebbe dovuto essere notificato , cioè entro il 31.12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e non già entro il quarto anno come è avvenuto è infondato .
Infatti 1’art. 1, comma 67, della Legge 30/12/2004, n. 311 ha prorogato al 31/12/2005 il termine per la notifica degli atti di accertamento dell’I.C.I. relativo agli anni di imposta 2000 e successivi che scadevano al 31.12.2004 ed il  D.L. 314/2004 art.1 quater, legge entrata in vigore il 3.3.2005 ha prorogato al 31/12/2005 il termine per la notifica degli atti per la liquidazione dell’I.C.I. relativa agli anni di imposta 2000 e successivi che scadevano al 31.12.2004 .
Gli avvisi del 26.12 .2005 , notificati il 29.12.2005 e quindi dopo il 3.3.2005 e prima del 31.12.2005 contengono in uno atti di “ Accertamento” e i conseguenti atti di “ Liquidazione imposta” relativi agli anni 2000 e successivi ,per cui non si intravede ove i giudici in maniera errata e fuorviante, hanno fatto riferimenti e richiamato norme che nulla avevano a che vedere con la controversia in questione.
 
Nel merito  la Commissione non può ignorare che il comma 16 dell’art. 11 quaterdecies del D.L. 30.9.2005 n. 203 ha dato un’interpretazione autentica dell’ art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 al quale è seguito il D.L. 4.7.2006 n.223 , convertito in legge 4.8.2006 n. 248 che al comma 2 dell’art.26 ha stabilito che “Ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R.. 26.4. 1986, n. 131, del T.U.I.R. di cui D.P.R. 22 12.1986, n. 917, e D.Lgs.30 12.1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
A tanto aggiunge che il Ministero delle Finanze con   circolare n. 28 del 4.8.2006, al punto 23 dopo aver precisato che il Decreto in questione chiarisce la portata della locuzione "area fabbricabile" da assumere ai fini dell’ imposte evidenzia la natura interpretativa della norma.
 La natura interpretativa dà alla norma valore retroattivo e non già un contenuto modificativo –innovativo – abrogativo,( vedi otre alla C.T.R. del Lazio sez. 8 n. 194 del 23.2.2006 citata dal Comune anche  C.T.R. Bari se. I del 24.2.2006 e sez. IX del 8.2.2006 n. 114 e non ultimo Cass. sez. Unite 30.11.2006 n. 25506) per cui questa C.T.R. non può che rigettare l’appello del contribuente e confermare la sentenza dei primi giudici .
 
Per quanto riguarda l’invocata riduzione per terreni agricoli ex art. 9 D. Lgs 504/1992,questa Commissione non può che ribadire che la questione è stata ignorata dai primi giudici , per cui ritiene di esaminarla.
Questa C.T.R. rammenta che tale agevolazione, prevista dall’ art 9 del D.Leg. 30.12.1992 n. 504 per i terreni agricoli posseduti da condotti direttamente con tutte le sue relative limitazioni, ha natura soggettiva e va riconosciuta soltanto ai soggetti che conducono direttamente i terreni posseduti da agricoltori che esplicano la loro attività a titolo principale , purché dai medesimi condotti
Successivamente l’ art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha precisato che agli effetti dell’ applicazione della predetta art. 9 , si considerano coltivatori diretti o imprenditori a agricoli a titolo, principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge 9.1.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia ( Cass. N. 18085 del 8.9. 2004 citata dall’ appellato, anche C. Cass. 7.6.2006 n.13334,Cass. 7.1.2005 n.214 , nonché C.T.R. Toscana n. 24 del 15.11.2003 , C.T.R. Umbria sez. VI   n. 142 del 21.12.2004 n. 142 che hanno disconosciuto le agevolazioni I.C.I per i terreni che pur essendo utilizzati per attività agricole non sono condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricolo a titolo principale ) .
Orbene l’appellante non ha dimostrato di essere  iscritta negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge 9.1.1963 n. 9, e soggetta  al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia e né può essere ancora iscritto negli elenchi ex l.9/1963 avendo la veneranda età di 84 anni ( 82 anni all’atto dell’ accertamento); non potendo più essere iscritto e non potendo più essere obbligato all’assicurazione per  invalidità, vecchiaia e malattia in quanto pensionato non ha diritto alle agevolazioni in questione ( C.T.R. Bari sez. IX n. 204 del 15.7.2002 ) e né può essere invocata la circostanza che solo alcuni anni fa e precisamente il 30.10.2000 il Comune ha emesso un  provvedimento di annullamento totale degli avvisi di accertamento "aree edificabili" per gli anni dal 1993 al 1997 con la seguente motivazione "il contribuente risulta coltivatore diretto"; e che la situazione dal 1997 a tutt’oggi non è mutata.
Al riguardo questa Commissione non può che rammentare che anche se la situazione non è mutata, è mutata la legge : Ora a differenza del passato per poter ottenere le agevolazioni – si ripete fino alla noia – è necessario essere iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge 9.1.1963 n. 9, e soggetti  al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia e non già essere iscritto alla sola Camera di Commercio come impresa agricola.
Tale norma non è applicabile per il passato, in quanto innovativa ( C.T.P. Foggia sez. I n. 160 del 30.6.2003; Cass. n.19375 del 17.12.2003 ), per cui ben ha fatto il Comune a revocare gli atti solo fino al 1997 e non già per gli anni successivi. .
 
L’appellante ha poi chiesto, anche se in subordine e solo con le memorie successive del 10.5.2007, che l’imposta in questione le venisse almeno commisurata alle reali superficie edificabili ed a riguardo ha esibito un certificato rilasciato dallo stesso Comune che evidenzia le aree fabbricabili e non.
Questa Commissione, oltre a rilevare che potrebbero ricadere nelle zone non edificabili solo ed unicamente le “ zone destinate a “ Verde Parco” che per la loro natura di assoluta inedificabilità non possono che essere assimilate a terreni agricoli , come d’altronde ritenute dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di commisurazione dell’indennità di esproprio, ritiene di non poter esaminare la questione nei suoi particolari giacché essa non è stata oggetto di specifica doglianza espressa nell’ atto di gravame ,onde trattasi di un motivo nuovo inammissibile in appello( art. 57 D..Lgs.546/92) come del resto in tale sede non è stato proposto.
 
L’appellante sempre in subordine e sempre con le memorie successive del 10.5.2007 ha chiesto di dichiarare non applicabili le sanzioni irrogate per la obiettiva incertezza delle norme in soggetta materia.
Anche questa questione ritiene di non poterla esaminare giacché essa non è stata oggetto di specifica doglianza espressa nell’ atto di gravame ,onde trattasi di un motivo nuovo inammissibile in appello ( vedi ancora art. 57 D..Lgs.546/92) come del resto anche questo in tale sede non è stato neanche proposto.
 
Il travaglio interpretativo in materia che ha costretto il legislatore ad intervenire per ben due volte con norme d’interpretazione autentica di fronte ad una giurisprudenza della Suprema Corte che negli ultimi tempi si era venuta a formare su posizioni identiche a quelle sostenute dal contribuente , consente di dichiarare la totale compensazione fra le parti delle spese di giustizia.
 
.P-Q-M-
La Commissione , definitivamente pronunciando, rigetta l’appello come proposto . Spese del grado interamente compensate
 Bari , 1.6.2007
        Il relatore                                                          il Presidente
 (dr. Michele Gurrado )                                 ( dr Gennaro L’ Abbate)
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sentenza

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