C.T.R. di Bari sez. XIV Sentenza n.103/14/09 del 27.6..2009 dep. il 1.9.2009 ( relatore dr. Michele Gurrado , Presidente dr. Gennaro Abbate )

sentenza 19/11/09
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Il ricorso proposto su un’istanza tesa al riconoscimento dell’ agevolazione tributaria ex art. 7 L.n. 388/200, sulla quale si sarebbe formato il silenzio rifiuto è inammissibile   in quanto verte ed ha per oggetto un atto non impugnabile a termini dell’ art 19 del D.Lgs 546/98.
 
 
Fatto
  • Il Gruppo ………, impugnava il silenzio-rigetto opposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari alla istanza di riconoscimento dell’ulteriore credito di imposta, ex art. 7 L. n. 388/2000 presentata l’1.12.2005.In particolare, sostenendo di aver assunto, soltanto ed esclusivamente, lavoratori svantaggiati nelle aree comprese nell’Obiettivo 1 dell’Unione Europea, riteneva di non dover soggiacere alla regola "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001 del 12.1.2001, trovando per essa invece applicazione l’art. 7 della legge n. 388/00 per l’ottenimento del beneficio fiscale.Secondo la ricorrente tale corollario trovava fondamento nella normative europea e italiana, sostanzialmente concordi, nonché nella giurisprudenza e stampa specializzate, che non prevedevano l’applicazione della regola "de minimis" nel caso di incentivi tesi all’assunzione di lavoratori svantaggiati.Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato dovuto il credito di imposta, con i connessi e conseguenti adempimenti da autorizzarsi, nonché la condanna alle spese, competenze ed onorari del giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
  • l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2 l’8/6/2006, si costituiva, osservando che non era mai stata inviata (tanto meno ricevuta) la prodromica domanda di riconoscimento del credito d’imposta da parte della ricorrente, avendone avuto conoscenza solo con la proposizione dell’atto di ricorso de quo.Chiedeva, quindi, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, risultante il procedimento tributario irrimediabilmente viziato ex artt. 18, lett. c), e 22, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992.Ad abundantiam e nel merito, riteneva comunque infondato il ricorso perché motivato da un’inesatta interpretazione operata dalla ricorrente dell’art.1 della legge n.388/00 regolante il beneficio fiscale e del Regolamento CE n. 69/2001 del 12.1.2001 disciplinante la c.d. regola "de minimis".
  • Il Gruppo  21.11.2007 presentava memorie illustrative, precisando che, a seguito dei richiami del Parlamento (n. 2 ordini del giorno) e della entrata in vigore della Legge n. 46 del 6 aprile 2007, erano state definitivamente superate le incertezze interpretative in materia generate dalla Circolare n. 11/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate.In particolare, la disposizione dell’art. 1 della citata legge, aveva stabilito, con interpretazione autentica della normativa in materia, che "sono esclusi dal cumulo per il computo massimo della regola de minimis gli aiuti… rientranti in un regolamento di esenzione per categoria", erendeva manifestamente operante al caso de quo il regime degli incentivi, così come previsto dalla normativa italiana e comunitaria preesistente, escludendo l’applicazione della regola "de minimis".Menzionava e produceva, altresì, varie sentenze di diverse commissioni tributarie regionali e provinciali, precedenti e soprattutto successive a tale legge, conformi con tale corretta interpretazione della normativa in materia.Deduceva ulteriormente che l’istanza per il riconoscimento del credito di imposta, diversamente da quanto affermato dall’Ufficio, era stata inviata e ricevuta dall’ Ufficio ( Agenzia di Bari 2), come dimostrato con la prodotta ricevuta di ritorno della relativa raccomandata, con timbro e scritta "Agenzia delle Entrate di Bari 2" e che comunque la distinzione tra gli uffici (Bari 1 e Bari 2) della medesima Agenzia delle Entrate, come precisato dalla Cassazione Tributaria, non poteva esplicare "efficacia verso il pubblico degli utenti".Inoltre, puntualizzava che l’accoglimento della istanza non avrebbe comportato "alcun indebito vantaggio" , costituendo, invece, il beneficio fiscale un incentivo e che la società non operava, come sostenuto erroneamente dall’ A.F. nel settore dei trasporti.
  • La C.T.P. il 13.12.2007 accoglieva il ricorso Nel merito evidenziava che, risultando definitivamente superate le incertezze interpretative generate dalla Circolare n. 11/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate sul possibile riconoscimento del credito di imposta ex art. 7 L. n. 388/2000 con l’entrata in vigore della Legge n. 46 del 6 aprile 2007, non poteva che condividersi l’impostazione prospettata dalla ricorrente.compensando comunque le spese. In motivazione evidenziava preliminarmente la inconsistenza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso ex artt. 18, lett. c), e 22, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 sollevata dall’A.F. atteso che la ricorrente aveva fornito la prova, con la produzione della fotocopia della ricevuta racc. **** con timbro "Agenzia delle Entrate Ufficio di Bari 2”, della ricezione dell’istanza di rimborso da parte dell’Ufficio di Bari 2, per cui il procedimento tributario non presentava vizi di sorta.
  • L’ Ufficio proponeva appelloAl riguardo ribadiva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la prodromica domanda di riconoscimento del credito d’imposta "per incremento dell’occupazione" non era mai stata inviata né tantomeno ricevuta dall’Ufficio di Bari 2 e pertanto: non poteva dirsi maturato il silenzio rifiuto e non poteva essere concessa possibilità di adire le vie giudiziali: In sostanza, il ricorso era inammissibile.Osservava checopia della cartolina di ritorno postale che non recava alcun riferimento al contenuto della lettera raccomandata e né alcun riferimento preciso dell’ufficio delle entrate cui essa era stata inviata, non poteva fornire prova certa della presentazione dell’istanza dal Contribuente.Evidenziava inoltre che il ricorso era anche inammissibile in quanto recava indicazione generica di "Ufficio di Bari- via Amendola" quale controparte chiamata in giudizio, pertanto il ricorso era inammissibile perché vi era completa incertezza sull’Ufficio che doveva sostenere l’onere del giudizio e non vi era alcuna rigorosa identificazione delle Parti.Ribadiva che la presentazione dell’istanza di rimborso ad un Ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto per cui anche per tale motivo il ricorso introduttivo del giudizio doveva ritenersi inammissibile (citava la Cass. 3954/2002, 9096/2002,. 13194/2004,. 14212/2004).Sottolineava che la sentenza della C.T.P. era viziata da un’evidente violazione e falsa applicazione del dettato normativo ex art. 18, terzo comma lett. c), D.Lgs 546/92. in quanto confondeva la presentazione dell’istanza con la presentazione del ricorso.In via estremamente subordinata rilevava che la CTP, decidendo il merito della controversia, era incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 7, decimo comma, Legge 388/2000 in quanto avevano omesso di considerare, preliminarmente, che il credito d’imposta in contestazione era utilizzabile (a decorrere dal 01.01.2001) esclusivamente in compensazione (D.gs 241/97) e pertanto esso non poteva costituire oggetto di istanza di rimborso.Infatti essendo la misura del credito (in costanza dei presupposti di legge) determinata dal datore di lavoro in ragione dell’incremento occupazionale conseguito, la sua fruizione non poteva che avvenire mediante compensazione con le imposte a debito e qualora da un controllo fosse stato accertato un’indebita fruizione (per insussistenza dei presupposti di legge o per utilizzo in eccesso rispetto al quantumspettante)., vi sarebbe l’ avviso di recupero: Solo contro questo atto era ammesso il ricorso  in quanto a suo dire la sentenza della C.T.P. si presentava viziata da un’evidente violazione e falsa applicazione del dettato normativo ex art. 19, primo comma lett. g), D.Lgs 546/92.
  • Il Gruppo controdeduceva e proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento delle spese.
 Rammentava che:  
§   L’ar.7 della Legge n° 388/00 aveva istituito un bonus fiscale per quelle aziende che assumevano tempo indeterminato lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, L.S.U. e disabili) determinando un incremento netto occupazionale;
§   Il bonus in questione era dato per ogni lavoratore assunto con le caratteristiche di cui sopra e per ogni mese di assunzione dal 01/01/01 al 31/12/03 secondo i seguenti importi:
o    £ 800.000 (€ 413,16) ovunque era lo stabilimento produttivo;
o     Ulteriori £ 400.000 (€ 206,58) se lo stabilimento produttivo era ubicato in Regione ricompresa nell’Obiettivo – 1 – dell’Unione Europea (Mezzogiorno dell’Italia),
§     L’art.7, comma 10 della L.n. 388/00 limitava la fruizione dell’ulteriore credito (€ 206,58 per gli stabilimenti ubicati nel Mezzogiorno dell’Italia) alla regola "de minimis" di cui al Regolamento CE n° 69/2001 come da Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee n° 96/C/68/06;
§     La regola "de minimis" obbligava gli Stati membri a non concedere alle aziende aiuti che potrebbero, anche solo potenzialmente, alterare la concorrenza fra le imprese ubicate nei vari Stati appartenenti all’Unione Europea;
§     Gli importi di modico valore "de minimis" quantificati dall’Unione Europea in € 100.000,00 in un triennio venivano liberalizzati perché, proprio per l’esiguo ammontare, non suscettibili di falsare la concorrenza;
§     La normativa "de minimis" NON andava , in ogni caso, applicata quando l’aiuto pubblico era concesso al fine di far assumere persone in particolari situazioni di svantaggio che, senza quel particolare aiuto, NON verrebbero assunte;
§     Il GRUPPO …. aveva assunto, soltanto ed esclusivamente, lavoratori svantaggiati nelle aree (Regione Calabria) compresa nell’Obiettivo – 1 – dell’Unione Europea e pertanto, ritenendo di NON dover soggiacere alla regola "de minimis", aveva inoltrato istanza all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2 – con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell’ulteriore credito di imposta pari a € 341.474,57;
§     Decorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza senza che l’Ufficio avesse  dato risposta alcuna aveva impugnato il silenzio-rigetto;
      Evidenziava che l’ Ufficio nell’appello 
a)   insisteva nel presunto errore d’indicazione dell’ Ufficio (Bari 1 e Bari 2);
b) abbandonava a tesi dell’applicabilità della regola "de minimis";
c)  introduceva un nuovo motivo: una presunta istanza di rimborso incompatibile con la "ratio" della norma (art. 7 L. n. 388/00) "credito di imposta".
In particolare sottolineava che la regola "de minimis"che era stata l’oggetto principale della controversia non era pcontestata dall’ufficio
Sottolineava che la richiesta dell’Ufficio di dichiarare nulla la sentenza impugnataperché l’art.7 della L .n.388/00 prevedeva il bonus in questione sotto forma di credito di imposta mentre la ricorrente avrebbe chiesto il rimborso era una domanda nuova non presentata in primo grado e, quindi era inammissibile ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/92.
Al riguardo precisava che non si trattava di rimborso ma di richiesta di credito di imposta, in quanto tale domanda all’oggetto, testualmente, recitava:"Istanza intesa ad ottenere l’ulteriore CREDITO DI IMPOSTA per l’incremento dell’occupazione ex art. 7 L. n. 388/00 – No regola de minimis.
Nel premettere che la C.T.P. aveva correttamente, attestato che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bari 2 – aveva ricevuto l’istanza posto che la ricevuta di ritorno (depositata nel fascicolo) recava il timbrodi tale Ufficio, evidenziava che in ogni caso è " jus receptum”  e che la suddivisione fra Uffici della medesima città era ininfluente.( citava al riguardo la Cass. 23349/04 e C.T.R. Bari n. 89/06) ,
Rammentava che le istanze o ricorsi rivolti. a organismi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non erano soggetti a dichiarazione di irricevibilità e dovevano essere trasmesse d’ufficio all’organo competente.
  • Alla P.U. del 26.6.2009 le parti si riportavano ai motivi in atti; il difensore del Gruppo depositava anche della documentazione.
Il collegio, stante la complessività della questione si riservava la decisione che emetteva nella camera di consiglio del 27.6.2009.
Motivazione
Dal fascicolo processuale si rileva che il ricorso è stato proposto su un’istanza tesa al riconoscimento dell’ agevolazione tributaria ex art. 7 L.n. 388/200, sulla quale si sarebbe formato il silenzio rifiuto.
         La C.T.R. deduce anche con i poteri d’ufficio ( onde non rileva l’ eccezione di motivo nuovo ) l’inammissibile di siffatto ricorso in quanto verte ed ha per oggetto un atto non impugnabile a termini dell’ art 19 del D.Lgs 546/98.
Invero un accenno alla materia delle agevolazioni è contenuto nella lettera H del primo comma della norma appena citata, ma a tal proposito va rilevata che in materia può essere impugnato o il diniego oppure la revoca delle agevolazioni fiscali.
Nel caso in esame non si è in presenza né di diniego e né di revoca
Il contribuente ove riteneva di aver diritto alle agevolazioni fiscali, poteva autonomamente usufruirne e compensarle con quanto dovuto a titolo d’imposta ( unico modo consentito dalla legge ).
Solo nel caso che fosse stato negato tale possibilità o vi fosse stata la revoca della agevolazione poteva rivolgersi alla Giustizia Tributaria.
La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.q.M.
La commissione accoglie l’appello principale come proposto e , per l’ effetto, in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile il ricorso proposto alla società contribuente davanti alla C.T.P. Rigetta l’appello incidentale e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
 Bari, 27.6.2009
Il Relatore                                                                  Il Presidente
(dr. *************** )                                          ( dr. *********’ ******) )

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