C’è risarcimento per la pubblicazione di atti penali senza violazione a riservatezza e reputazione?

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La pubblicazione arbitraria degli atti relativi a un procedimento penale lede gli interessi dello Stato, e le parti non sono legittimate a richiedere un indennizzo in assenza una violazione espressa alla riservatezza e reputazione.

 

Decisione: Sentenza n. 3727/2016 Cassazione – Sezioni Unite Civili

Classificazione: Civile, Penale

Parole chiave: atti del procedimento penale – pubblicabilità – natura del reato art. 684 codice penale – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Il caso.

Un quotidiano aveva pubblicato un articolo riguardante un procedimento penale a carico dei vertici di un gruppo societario concorrente in merito a una presunta frode fiscale nella compravendita di diritti televisivi, e la società citata nell’articolo aveva agito in giudizio, chiedendo a condanna dell’editore, del direttore del quotidiano e dell’autore dell’articolo al risarcimento dei danni sofferti per la violazione delle norme sulla privacy e dell’art. 684 codice penale.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno rigettato i ricorsi.

 

La decisione.

Per le Sezioni Unite civili, la pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto è legittima secondo una valutazione fatta caso per caso dal giudice di merito in relazione all’esercizio della cronaca giudiziaria, purché in modica quantità, mentre ritengono infondato un divieto assoluto di pubblicazione senza alcuna eccezione.

Nell’ordinanza di remissione, veniva ricordato che «sul carattere plurioffensivo o meno del reato di cui all’art. 684 cod. pen. si registrano nella giurisprudenza di legittimità due differenti orientamenti, di talché proprio in vista della composizione del contrasto, nonché in ragione del carattere di massima di particolare importanza della questione, si è ritenuto opportuno che sulla stessa si pronunciassero queste sezioni unite. Secondo un indirizzo, che sembra prevalente nella giurisprudenza civilistica, la fattispecie criminosa in esame “costituisce, pacificamente, reato plurioffensivo… in quanto diretto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo”, oltreché a garantire l’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria: in tal senso non solo la recentissima Cass. civ. 31 ottobre 2015, n. 838, ma anche, in motivazione, Cass. civ. 17 luglio 2013, n. 17602».

Il Consesso cita anche la prospettiva delle sezioni penali, sia conformi che di orientamento contrario: «Nella medesima prospettiva è la giurisprudenza delle sezioni penali (cfr. Cass. pen. 12 aprile 2013, n. 17051; Cass. pen. 8 gennaio 2013, n. 473; Cass. pen. 28 ottobre 2004, n. 42269; Cass. pen. 19 febbraio 1990, n. 2377), nonché quella della Corte costituzionale la quale, sia pure in tempi alquanto risalenti – e con riferimento al contesto normativo antecedente alla riforma del 1988 – ha a più riprese affermato il carattere plurioffensivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 684 del codice penale (cfr. Corte cost. n. 457 del 1987; Corte cost. n. 18 del 1966). In senso contrario si è invece espressa Cass. pen. 17 marzo 1981, n. 2320, che ha individuato l’oggettività giuridica del reato di cui all’art 684 cod. pen. unicamente nell’interesse dello Stato al normale funzionamento dell’attività giudiziaria mediante la segretezza della fase istruttoria al fine di impedire l’inquinamento della prova o la fuga di compartecipi, nonché, sul versante civilistico, Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 19746, che ha escluso ogni attinenza della tutela penale accordata dall’art. 684 cod. pen. alla sfera di riservatezza dell’indagato o dell’imputato, circoscrivendola alla sola protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova. In tale ambito appare ascrivibile anche la già citata Cass. pen. n. 32846 del 2014, che, ravvisando le ragioni del divieto di cui al comb. disp. degli artt. 624 cod. pen. e 114 cod. proc. pen. non solo e non tanto nella tutela dell’indagato, ma nella salvaguardia dei principi fondamentali del processo accusatorio, sembra postulare una garanzia indiretta, e quindi di mero fatto, degli interessi delle parti coinvolte nel processo, non essendo la loro riservatezza il bene giuridico avuto direttamente di mira dalla norma».

Quindi esprime l’orientamento preferito dalle Sezioni Unite: «tra i riferiti orientamenti, ritengono queste sezioni unite che debba essere preferito quello che esclude il carattere plurioffensivo del reato di cui all’art. 684 cod. pen., conseguentemente negando la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma, in assenza, cioè, di una concreta lesione alla sua reputazione e alla sua riservatezza. Chiave di volta di siffatto approdo esegetico è l’ultimo comma dell’art. 114 cod. proc. pen., a tenor del quale “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”».

Infatti, per le Sezioni Unite Civili, «La scelta operata dal legislatore del 1988 si rivela tuttavia priva di senso ove la si voglia ritenere preordinata a tutelare anche la dignità e la reputazione dei soggetti che, in varia guisa, partecipano al processo».

E sulla legittimità in relazione alla normativa sulla privacy, così si esprime: «I termini del contrasto per la cui soluzione i ricorsi sono stati rimessi alle sezioni unite, insieme alla necessità di verificare la legittimità dell’acquisizione dei dati pubblicati, ex art. 11 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – posto che la violazione della norma incriminatrice si presta, almeno in astratto, a veicolare quella delle disposizioni dettate a tutela della privacy (cfr. Cass. civ. 18 luglio 2013, n. 17602) – impongono, pur dopo la riconosciuta monoffensività del reato di cui all’art. 684 cod. pen., l’esame della questione relativa alla possibilità di valutare, ai fini dello scrutinio in ordine alla sua esistenza, l’entità della riproduzione. Sul punto si è espresso il già menzionato arresto n. 838 del 2015, ove la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall’art. 114 cod. proc. pen. in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale”».

Poi analizza i criteri a cui è ispirata la Cassazione Penale di contrario orientamento: «A diverse conclusioni è invece giunta Cass. pen. 24 ottobre 2013, n. 43479, che ha ritenuto insussistente la contravvenzione di cui all’art. 684 cod. pen. con riferimento a un’imputazione formulata a seguito della pubblicazione di una brevissima frase, riportata tra virgolette, dell’interrogatorio dell’indagato. Ora, benché non si rinvenga in tale decisione alcun richiamo a elaborazioni dogmatiche idonee a giustificare la scelta decisoria adottata, non par dubbio che essa è stata ispirata al criterio della necessaria offensività (cfr. Cass. pen. 26 gennaio 2015, n. 3562; Cass. pen. 24 novembre 2014, n. 48698; Cass. pen. 20 maggio 2014, n. 5397; Cass. pen. 8 aprile 2014, n. 33835), il quale relega nell’area del penalmente irrilevante le condotte che, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice di volta in volta interessata, appaiano, in concreto, prive di qualsivoglia idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati».

E così spiega: «Alla luce delle esposte considerazioni, ritengono queste sezioni unite che l’adesione all’orientamento esegetico che postula l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’entità della riproduzione, ai fini del giudizio sulla esistenza del reato di cui all’art. 684 cod. pen., sia l’approdo obbligato di una lettura costituzionalmente e sistematicamente orientata della normativa di riferimento».

Infine, il Consesso enuncia i seguenti principi di diritto:

« a) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 cod. pen. integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;

b) nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso;

c) la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.».

Osservazioni.

Le Sezioni Unite ritengono che in mancanza di una esplicita violazione alla reputazione e alla riservatezza, le parti non abbiano titolo per richiedere indennizzi a fronte della pubblicazione degli atti relativi al procedimento penale.

La pronuncia si pone così in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, il quale riteneva che il reato previsto dall’art. 684 codice penale avesse natura plurioffensiva, a tutela non solo dello Stato, ma anche di tutti i partecipanti al processo.

Le SS.UU. ritengono che debba essere preferito l’orientamento che esclude il carattere plurioffensivo del reato, con la conseguenza di escludere la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria.


 

Disposizioni rilevanti.

Codice penale

Vigente al: 30-4-2016

 

LIBRO III – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I – Delle contravvenzioni di polizia

Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 – Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

 

Articolo 684 – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (cpp 114 ss.), è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.


Codice di procedura penale

Vigente al: 30-4-2016

 

Art. 114 – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E’ sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)

4. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

6. E vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. E’ altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.

6-bis. E’ vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E’ sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

AGGIORNAMENTO: La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo “limitatamente alle parole “del fascicolo per il dibattimento , se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli”.”

Graziotto Fulvio

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