Bumbo libero per tutti a tutte le ore col permesso del Tar: stop al divieto di vendita degli alcoli imposto dal sindaco

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Bumbo (o bumba) è sia il termine <<dialettale>> che indica il vino, il buon bere sia il nome di un drink speziato a base di rum. La sentenza affronta questioni nuove legate al potere di ordinanza del sindaco e soprattutto se ha la facoltà di vietare la vendita di alcolici oltre un certo orario. Il Tar ha risposto negativamente ed abrogato l’ordinanza di Renzi (in allegato a questa nota) che la vietava ai minimarket ed ai chioschi dopo le 21,15.

La sentenza del Tar di Firenze sez. II n. 388 dello scorso 7 marzo abrogando il suddetto divieto ha suscitato polemiche politiche e tra le varie associazioni di categoria (Fipe, da un lato, Vivacity confesercenti etc dall’altro) puntualmente riportate da quotidiani locali e nazionali (ex multis La Nazione, Nove da Firenze) e dai media (RTV38). Era stata adottata per combattere l’etilismo dilagante anche tra i giovanissimi, in cerca di sballo e che spesso erano finiti al pronto soccorso con intossicazioni, talvolta anche gravi e per prevenire le scorribande di giovinastri sbronzi che hanno messo a soqquadro la città.

Il caso. <<Con ordinanza 11 dicembre 2012 prot. n. 2012/00370, il Sindaco di Firenze adottava il divieto, per gli esercizi al dettaglio in sede fissa e per altri esercizi commerciali (tra cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per asporto), di vendere bevande alcoliche oltre le ore 21,15, prevedendo una serie di deroghe (tra cui la notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio) e l’obbligo per gli esercizi commerciali di apporre apposito cartello all’interno dell’esercizio>>. Aveva carattere <<strutturale e stabile>>, riguardava tutto il territorio comunale, perché volta a combattere detti fenomeni, tanto più che diversi ragazzi, soprattutto minorenni, nei mesi precedenti erano caduti in coma etilico. In un episodio del 18/8/12 un ragazzo in questo stato, anziché essere soccorso era stato filmato col telefonino da altri giovani (Il Tirreno, In coma etilico di fronte alla discoteca: anziché soccorrerlo lo filmano col telefonino). Tutto ciò aveva spinto il sindaco ad adottare questa misura draconiana nell’interesse pubblico per tutelare la sicurezza, la quiete pubblica e la salute dei giovani. Ciò aveva suscitato polemiche nei rappresentanti dei minimarket e delle categorie sopra indicate per la crisi economica e per la drastica riduzione dei loro affari, dal momento che calavano le vendite delle altri merci che potevano essere alienate contestualmente. Inoltre, come riportato dalle fonti citate, contestavano che il divieto non vigesse anche per i ristoranti, pub e similia dove i ragazzi erano liberi di sbronzarsi, non avendo alcuna rilevanza la consumazione sul posto o la vendita da asporto ai fini della prevenzione del fenomeno. Impugnavano, perciò, l’ordinanza ed il Tar l’accoglieva negando la legittimazione di Renzi ad adottare tali misure per una pluralità di motivi.

Potere di ordinanza del sindaco. Gli artt. 50-54 Dlgs 267/00 (Tuel) attribuisce al sindaco un potere extra ordinem per far fronte a casi di urgenza e necessità pubbliche, rafforzato dal Decreto Maroni (noto anche come pacchetto sicurezza, L.125/08), riconoscendogli il potere di emettere provvedimenti atti a prevenire ed/od eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tra questi la dottrina e la casistica elaborata dalla giurisprudenza e dalla legge comprendono anche la nostra fattispecie (Pirozzoli, Il potere di ordinanza del sindaco, in AIC n.1/11; Iacoboni, Il potere di ordinanza del sindaco nella più recente giurisprudenza). Infatti la Pa aveva ritenuto che era nelle facoltà del sindaco adottare le restrizioni alla vendita di alcolici <<poiché si verte in materia di orari delle attività commerciali >>.

Inapplicabilità dell’art. 50 comma VII Tuel ed impossibilità di sussumere la materia sotto la regolamentazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi. Il Tar ha negato tale facoltà, invece, proprio per tali motivi, pur rilevando << la possibilità, per l’Amministrazione comunale di Firenze, di adottare una disciplina limitativa della vendita di bevande alcoliche non sia seriamente discutibile >>, perché prevista dal combinato disposto degli artt. 15 bis, comma III e 42 comma IV L. 28/05 (codice del commercio, Cc) che gli riconosce tale potere.

Il G.A. nota che non è questo il caso poiché l’art. 50 Tuel è inapplicabile sotto un doppio ordine di motivi. Il primo è la <<sostanziale impossibilità di riportare alla materia degli <<orari delle attività commerciali>> una disciplina limitativa che non ha niente a che fare con l’apertura dell’esercizio commerciale, attenendo, in realtà, all’impossibilità di vendere un determinato bene (le bevande alcoliche) in determinate fasce orarie ed in determinate circostanze.>>.

Il comune non può più regolamentare l’orario di apertura dei negozi. Tale potere era sinora riconosciuto all’ente: le LL. 248/06,214/11 e la C.Cost. n. 27/13 hanno sancito la liberalizzazione di detti orari, sancita anche dalla normativa nazionale ed UE (Direttiva Bolkestein), sì che anche le norme del Cc che lo attribuivano al sindaco sono state automaticamente abrogate.

Un provvedimento urgente non può essere <<stabile>! Il << carattere <<strutturale e stabile>> e non contingibile>> dell’ordinanza contrasta col vincolo dell’urgenza dei provvedimenti ex art. 54 Tuel, perciò deve essere abrogata anche sotto questo aspetto.

Spese di lite. Visto che le questioni affrontate sono nuove le spese sono state compensate.

Per consultare la sentenza: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2013/201300282/Provvedimenti/201300388_20.XML

Per consultare l’ordinanza del Sindaco di Firenze n. 2012/370: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/varie/Alcool.pdf

Dott.ssa Milizia Giulia

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