Brevissime note sul cd. giudicato endofallimentare, sull’ammissibilità delle domande tardive nell’ipotesi di rapporti giuridici complessi e sulla preclusione pro iudicato nei procedimenti sommari.

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Le Curatele fallimentari, spesso, si oppongono all’accoglimento delle domande tardive richiamando indifferentemente l’istituto del giudicato endofallimentare, il divieto del ne bis in idem, il principio della copertura del dedotto del deducibile.
 
Sull’argomento si segnala per la particolare chiarezza la pregevolissima  sentenza del Tribunale di Trani redatta dal dott. S. L. Gentile, sotto riportata.
 
Sul c.d. giudicato endofallimentare, per un’autorevole giurisprudenza del Supremo Collegio (v. sent. 9/6/1972 n. 1816, Foro It., Rep. 1972, voce Fallimento n. 452; 15/4/1971 n. 1061, id. 1971, I, 3008; 17/10/1970 n. 2058, id., 1970, I, 3040; 29/4/1969 n. 1386, id., Rep. 1969, voce cit. n. 267; 21/12/1968 n. 3782, id., 1969, I, 314; 17/5/1979 n. 2825 in Foro It. 1979, I, pag. 2031 e segg.), il provvedimento di approvazione dello stato passivo ha solo efficacia preclusiva all’interno della procedura fallimentare, «nel senso che esso, ove non sia modificato in sede di opposizione, di impugnazione o di revocazione (artt. 98, 100, 102 L. Fall.) accerta i diritti dei creditori ( e ne disciplina la posizione in ordine all’ammontare ed al rango del credito) ai soli fini del concorso.
 
Ciò significa che dopo la chiusura del fallimento il creditore può far valere maggiori ragioni di credito, anche in dipendenza dello stesso titolo, verso il debitore tornato “in bonis” senza che questi possa opporgli un preteso giudicato sulla base del provvedimento del giudice delegato, e che al di fuori del fallimento lo stesso provvedimento non fa stato nei reciproci rapporti tra i creditori, ancorché questi abbiano partecipato al procedimento concorsuale e controvertano sulle stesse ragioni di credito che sono state alla base di quella partecipazione» (così l’ultima sentenza citata).
 
Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale una parte della dottrina sostiene che:«L’accertamento non ha natura di cosa giudicata ma solo un valore di accertamento sommario, ed è compiuto ai fini esclusivi della procedura fallimentare, essendo privo di un qualsiasi valore all’esterno di essa». ( così R. Romei “Crisi di imprese e garanzie dei crediti di lavoro”, Milano, 1990, pag. 90).
 
Sui requisiti di ammissibilità della domanda di insinuazione tardiva, in un approfondito studio sull’argomento svolto dal Prof. A. Didone, dal titolo “La dichiarazione tardiva di credito nel fallimento”, Milano, 1991, si specifica che:
1) una parte autorevole della dottrina preferisce parlare, invece che di “novità”, di “tardività”, (così Didone, op. cit., 1991, pag. 28, che cita Bonsignori, il Fallimento, in Trattato dir. comm., Galgano, Padova, 1986, vol. IX, pag. 614), evidenziando, così, che “il meccanismo” processuale della dichiarazione tardiva di credito è stato conservato, appunto, in previsione della normalità, e non della eccezionalità, della variazione della massa passiva (cfr. Didone, op. cit., p. 4);
2) « la necessità del presunto requisito della “novità” del credito non può essere desunta dal debole ed equivoco argomento letterale tratto dall’art.  101 comma 3 l. fall., in cui si fa riferimento semplicemente alla contestazione che il Curatore può sollevare rispetto alla “ammissione del nuovo credito”» (Didone, op. cit., pag. 29); 
3) « il problema dei rapporti tra dichiarazione tardiva e la precedente fase della verifica tempestiva va affrontato e risolto, senza poter far ricorso al requisito della novità non richiesto dalla legge, almeno nel senso predicato generalmente, ma semplicemente mediante applicazione dei principi in materia di giudicato, trattandosi in ogni caso di rapporti tra domanda presentata tempestivamente e domanda presentata tardivamente, posto che le pronunce definitive emesse sulla prima “sono suscettibili di produrre gli effetti di cui agli art.  324 c.p.c e 2909 c.c. col risultato che la seconda, soggetta all’exceptio giudicati non può che essere respinta (così Cass. 11/07/1988 n.  4563 in Fall. 1988, pag. 1186 e ss.)» (Didone, op. cit., pag. 29-30).
 
In sintesi, secondo i più approfonditi studi in materia e la giurisprudenza dominante (cfr. Cass. 2164/79, 4563/88 e da ultimo Cass. 2476/2003 in Il Fallimento, 2004, pag. 398), per risolvere il problema della ammissibilità o meno delle domande tardive, «trovano applicazione tutti i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, compreso quello per cui il giudicato stesso copre il dedotto ed il deducibile» ( Cfr. Didone, op. cit., pag. 31, Schiavon, Le dichiarazioni tardive di credito, in Il Fallimento, 1990, pag. 943 e ss., Le procedure concorsuali. Torino, 1996, Parte Prima, a cura di Tedeschi G.U., art. 101, pag. 889 e ss).
 
Sotto tale aspetto, autorevole dottrina precisa che «la formula per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile consiste solo in ciò, che “ non possono risollevarsi questioni che si sarebbero potute fare e non si fecero, se con ciò si venga a diminuire il giudicato precedente» (così Segni, Tutela dei diritti, in Commentario a cura di Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1960, pag. 355) ovvero, che la decisione passata in giudicato non può piu’ essere insidiata (così Liebman, voce Giudicato, Enc. Treccani). In altre parole il principio in questione non influisce in alcun modo nella individuazione dei limiti oggettivi del giudicato e, «se inteso in modo corretto (il che non sempre avviene)», significa «solo che il risultato del primo processo non potrà essere messo in discussione e peggio diminuito o disconosciuto attraverso la deduzione in un secondo giudizio di questioni dedotte o deducibili nel corso del primo giudizio» (in terminis, A. Proto Pisani, Note problematiche e no sui limiti oggettivi del giudicato civile, in Foro it. 1987, parte I, c. 447).
 
Nelle sue concrete implicazioni, la questione tocca il delicatissimo tema dei rapporti giuridici complessi e della loro deduzione in via frazionata nel processo (cfr. Didone, op. cit., pag. 34).
 
A tale proposito,la migliore dottrina insegna che in questi casi il diritto fatto valere in giudizio come petitum è parte o si fonda su un rapporto giuridico più ampio.
 
Il problema che si pone, pertanto, sembra essere questo: «il giudicato si forma sulla singola coppia pretesa-obbligo dedotta in giudizio come petitum o, invece, necessariamente anche sul rapporto giuridico nel suo complesso di cui è parte o su cui si fonda la singola coppia pretesa-obbligo immediatamente dedotta in giudizio? Lo stesso problema può essere formulato anche in questi diversi termini : l’oggetto del processo (rilevante ai fini dei limiti oggettivi del giudicato e, prima, ai fini della litispendenza e della determinazione della competenza , specie per valore): a) è determinato sulla base della sola domanda dell’attore, per cui può limitarsi alla singola coppia pretesa-obbligo immediatamente dedotta in giudizio; b) o si estende all’intero rapporto di cui questa è parte o su cui questa si fonde e ciò indipendentemente dalla contestazione del convenuto (indipendentemente, cioè, dal se sia sorta questione sull’esistenza del rapporto complesso); c) o, invece, ancora, l’oggetto del processo è determinato non solo dall’oggetto della domanda dell’attore ma anche dalle difese del convenuto, tramite le quali si può rendere controverso l’intero rapporto complesso di cui è parte o si fonda il diritto dedotto in giudizio dall’attore? Il sistema esposto dal Chiovenda nel paragrafo 16 delle sue Istituzioni è ( sia pure con ampi correttivi)nel senso della prima soluzione indicata supra sub a); e certamente in questo senso sembrano essere, oltre l’art 34 c.p.c.,norme quali l’art.  10, 2°comma e l’art. 31 c.p.c. » ( così Proto Pisani, Lezioni di D. Processuale Civile, Napoli, 1996, pag. 1973).
 
Più specificatamente, in questa logica, nei procedimenti sommari, come quello fallimentare di accertamento del passivo, diviene più che plausibile che:
1)      l’immutabilità degli effetti dei provvedimenti sommari, ben lungi dall’estendersi agli antecedenti logici necessari (per intenderci: al rapporto complesso di cui è parte o su cui si fonda il diritto dedotto in via sommaria, ovvero , addirittura, al diverso rapporto pregiudiziale in senso tecnico ) sia limitata unicamente al diritto (se del caso al frammento di diritto) immediatamente fatto valere in via sommaria;
2)      l’ambito oggettivo dell’immutabilità che consegue alla statuizione contenuta nel provvedimento sommario divenuto immodificabile sia quantitativamente (non qualitativamente) minore di quello di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato dopo lo svolgimento (e non solo la mera possibilità di svolgimento) di un giudizio a cognizione piena.
 
Sembra all’Autore citato che tale fosse l’intuizione che stava dietro la nozione di preclusione pro iudicato di Redenti, intuizione che non è stata compresa nel suo reale significato dalla giurisprudenza e da larghi settori della dottrina  (così Proto Pisani, Note problematiche e no sui limiti oggettivi del giudicato civile, cit., col. 454, Proto Pisani, Lezioni di D. Processuale Civile, Napoli, 1996, pag. 86 e ss.).
 
 
Avv. Carmine Rizzi                                 Avv. Guido Garbi
                                                                       guidogarbi@tiscalinet.it
 
 
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Trani – Sezione civile – Composto dai magistrati:
1. dr. Filippo Modesti                    Presidente
2. dr. Pietro Delcuratolo                Giudice
3. dr. Sebastiano L. Gentile           Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari del cont. al n. R.G. 1996 ed avente per oggetto insinuazione tardiva ex articolo 101 L. F. ;
TRA
xxx    ,    rappresentato e difeso dall’avvocato xxxx in virtù di procura a margine del ricorso elettivamente domiciliato in xxxx presso lo studio del difensore
                                                                                         RICORRENTE
E
Fallimento xxx , in persona del Curatore dottor xxxx , rappresentato e difeso dall’avvocato xxxx in forza di mandato in calce alla copia notificata del ricorso elettivamente domiciliato in xxxx presso xxxx
                                                                                                     RESISTENTE
All’udienza collegiale dell’xxx   la causa veniva assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti.
Il difensore del ricorrente si riporta ai propri scritti e alle richieste ivi formulate.
Il difensore del resistente richiama alle proprie eccezioni preliminari e di merito. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell’aprile 1995, il lavoratore in epigrafe indicato, assumendo di essere creditore della società dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Trani in data xxxxx, della somma di euro a titolo di lavoro straordinario svolto per circa xxx ore, chiedeva, ex articolo 101 legge fallimentare, l’ammissione al passivo in via privilegiata del predetto credito, oltre gli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese processuali.
Fissata l’udienza di comparizione delle parti, la Curatela si costituiva in lite per resistere alla domanda alla stregua delle seguenti eccezioni:1) l’inammissibilità/improponibilità della pretesa, per avere il ricorrente già chiesto, nel mese di xxx del xxx, ed ottenuto, sulla mancata contestazione del curatore e in forza di provvedimento reso dal giudice delegato nel mese di xxx dell’anno xxx, l’ammissione al passivo del credito privilegiato di lire xxxx a titolo di TFR maturato a seguito del medesimo rapporto di lavoro; 2) inapplicabilità del C.C.N.L. invocato e di ogni altra contrattazione collettiva; 3) prescrizione presuntiva ed estintiva del credito; 4) infondatezza la domanda.
Pertanto, era disposta la prosecuzione in giudizio con rito contenzioso ordinario.
Indi l’istruttore invitava i litiganti a precisare le conclusioni in ordine all’eccezione pregiudiziale di anzi sub 1).
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all’udienza collegiale del giorno xxx dell’anno xxx, la causa veniva spedita a sentenza sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISONE
La tesi della Curatela fa leva sull’effetto preclusivo che deriverebbe dalla prima domanda di insinuazione esperita l’odierno ricorrente, che avrebbe comportato l’esaurimento di tutti i mezzi a sua disposizione per la partecipazione al concorso collettivo.
Richiama la Curatela l’istituto del giudicato endofallimentare, il divieto del ne bis in idem e il principio della copertura del dedotto del deducibile, che impedirebbero che lo stesso credito o anche un credito fondato sullo stesso titolo siano oggetto di un nuovo esame. 
Con particolare riguardo al credito dedotto in lite, sostiene la medesimezza della causa petendi della prima e dell’odierna domanda ex articolo 101 legge fallimentare, entrambe avendo ad oggetto diritti derivanti dall’unico rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente con la società xxx, senza che abbia rilievo la frammentarietà dell’obbligazione retributiva del datore di lavoro in varie componenti.
Evidenzia la finalità perseguita la legge fallimentare nel senso di addivenire prima possibile al completo accertamento il passivo, dato indispensabile per avere contezza delle azioni recuperatorie necessarie e per dare inizio liquidazione dell’attivo.
Oppone il ricorrente che né l’improponibilità della seconda o ulteriore azione ex art. 101 legge fallimentare postula l’assoluta identità del petitum e della causa petendi; assume che i diritti di credito sono eterodeterminati e, quindi, possono coesistere numerosi tra gli stessi soggetti; rileva che nella specie, è diverso il petitum, altro essendo il TFR rispetto alle differenze salariali rinvenienti da un superiore inquadramento della prestazione lavorativa; sostiene che il rapporto lavoro e il comune denominatore di entrambe le richieste, ma non integra la causa petendi, quale invece consiste nel particolare modalità di erogazione prestazione dipendente; evidenzia che le diversità anche soltanto di una di tali comportamenti basta a configurare la novità della pretesa creditoria di oggi. 
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Per dirimere la questione che sostanzia la disputa, influente non poco sullo svolgimento della vicenda fallimentare, sovviene innanzitutto il dato normativo di cui all’articolo 100 legge fallimentare, peraltro, di contenuto essenzialmente processuale e, quindi, poco significativo ai nostri fini[1].
La sola indicazione della norma rilevante per noi consiste da aggettivo “nuovo”, che concorre a definire il credito la cui ammissione passivo può essere chiesta mediante la dichiarazione tardiva.
Trattasi, però, di caratteristica che va riempita di contenuto in via di interpretazione, come è provato dalla contrapposizione delle tesi dei litiganti, entrambe consapevoli della necessità del requisito in oggetto eppure inconciliabili.
Il dato normativo vale comunque a dissentire dall’opinione secondo cui dovrebbe trattarsi di un credito “assolutamente nuovo” perché questa tesi da un lato carica ingiustificatamente l’indicazione del legislatore, dall’altro, a ben vedere, non si traduce in un praticabile criterio di selezione[2]
Per tale via si avverte il rischio che le esigenze di protezione della funzionalità della procedura fallimentare, ancorché reale, meritevole e sottesa alla complessa regolamentazione il capo quinto della legge 267 del 1942 in tema di accertamento del passivo dei diritti mobiliari dei terzi, egemonizzi la questione e, travalicando la sua collocazione nella fattispecie finisca con il condizionarne la soluzione giuridica[3]. Un approccio equilibrato, invece, muove dal rilievo secondo cui in difetto di disposizioni di diritto speciale, alle controverse ex articolo 98 e 101 della legge fallimentare, vanno applicate le regole processuali ordinarie e, con esse, i canoni consolidati in materia di identificazione delle azioni[4].
Questo è il nocciolo della contesa, perché il giudicato, anche quello endofallimentare, esplicito o implicito che sia, "ha, per definizione, gli stessi confini della domanda" e l’effetto della preclusione del dedotto del deducibile è anch’esso immanente alla causa già decisa, nel senso che impedisce soltanto che di quella controverse e delle questioni ad essa sottese possa nuovamente discutersi alla stregua di ragioni e argomenti non enunciati la prima volta[5]
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Se, allora, deve starsene alla causa petendi e al petitum, conviene ricordare che il primo di tali elementi identificativi consiste tradizionalmente nel fatto o nel rapporto giuridico che l’attore pone a fondamento della sua domanda, "con tutte quelle circostanze e indicazioni che sono necessarie per individuare esattamente l’azione che si propone"[6]
In particolare, " la sola indicazione del rapporto giuridico non basta all’identificazione delle azioni nascenti da diritti di obbligazione"[7]
Tale classico insegnamento dei processualisti, passando alla materia lavoristica, si traduce nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro non integra la causa petendi delle controversie riconducibili all’articolo 409 c.p.c, ma si pone "come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale " (Cass. 3311/94[8]; 2620/93[9]
La rilevanza soltanto dei fatti costitutivi della pretese creditoria del lavoratore e non del negozio giuridico genetico del di lui rapporto con il datore, d’altro canto, è palesata dall’articolo 2126 cc, che statuisce la meritevolezza, salvo eccezioni, pure della prestazion-e di fatto con violazione di legge comportante la nullità negoziale[10]
D’altronde, nella giurisprudenza del lavoro è ricca la casistica in tema di emendatio (consentita previa autorizzazione ex art. 420 primo comma c.p.c) e mutatio (vietata) libelli nonché di domande nuove, che, se si accedesse alla tesi che semplicisticamente assimila la causa petendi al rapporto di lavoro, non avrebbe ragione d’essere in massima parte[11]
Nel contenzioso lavoristica — anche nel contenzioso lavoristica — si ha domanda nuova e diversa " allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettate in precedenza, importi mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l’oggetto senza l’elevazione e termini della controversia" (Cass. 1506/95)[12]
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Sul versante del petitum, siffatta componente dell’azione individua i beni della vita del quale si chiede l’attribuzione e il provvedimento giudiziario invocato, sicché, esprimendosi così la finalità perseguita dall’attore, non rileva certo che si tratta sempre di un pagamento (che è il modo ordinario per realizzare l’adempimento e estinguere l’obbligazione), ma conta il titolo retributivo azionato, ciascuno presentando una sua autonomia rispetto agli altri[13].
Con parole diverse, ogni indennità lavoristica, pur nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, integra un possibile petitum tanto che è vietata la conversione della pretesa inizialmente formulata (Cass. 9138/87[14]; Pretura Firenze 27 giugno 1990[15]), mentre si resta al medesimo petitum quando ci si limiti a maggiorare l’entità della somma richiesta con il ricorso introduttivo per uno specifico titolo salariale.
Soltanto in questa seconda ipotesi, ove la maggiorazione venga chiesta con una domanda di insinuazione tardiva successiva ad una prima pretesa fatta valere in sede fallimentare, si ha l’improponibilità (Cass. 3535/88[16], proprio in tema di TFR, menzionata dal ricorrente, e Cass. 404/93[17], che si inseriscono nella pacifico orientamento cui, negli ultimi anni, si sono aggiunte Cass. 11600/95[18] e 751/97[19] citate dalla curatela).
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La sistemazione delle fattispecie che si va delineando, del resto, non si pone in contrasto con arresti giurisprudenziali più accreditati circa i limiti di esperibilità dell’insinuazione tardiva.
Ci si riferisce alle note statuizioni circa l’inammissibilità della domanda ex articolo 101 legge fallimentare di riconoscimento di un privilegio per un credito già ammesso in chirografo ovvero concernente un credito in precedenza escluso ovvero successiva a un primo ricorso abbandonato ovvero riproposta dopo l’estinzione del precedente giudizio.
Infatti, anche alla stregua della considerazioni dianzi svolte, si perverrebbe in simili casi all’affermazione della medesimezza del credito e, quindi, scatterebbe la sanzione dell’improponibilità per via di un “meccanismo costituito da progressive preclusioni”, che la Consulta ha ritenuto legittimo (Corte Costituzionale 274 del 94[20]).
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Pertanto, l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Curatela, non coglie nel segno da parte in cui sottolinea l’unicità del rapporto di lavoro intrattenuto dalla ricorrente con la società xxx e da ciò desume senz’altro la dedotta preclusione (Cass. 281/96[21]).
Inoltre, la novità della domanda proposta dal ricorrente, per quel che dianzi si è detto, si apprezza pure sotto il profilo del petitum.
Né la tesi della Curatela risulta meritevole per effetto del richiamo della parte resistente al giudicato, che impone di verificare anche se tra all’emolumento oggetto della prima istanza e la pretesa retributiva azionata nella causa odierna vi sia un collegamento logico giuridico rilevante nostri fini. 
Infatti, sebbene sia ostativo anche il giudicato esterno [22](cioè formatosi in un altro giudizio tra le stesse parti) e implicito [23](vale a dire concernente le questioni risolte dal giudice in modo tacito siccome precedente tipo essenziale rispetto alla pronuncia), non costa che nella quantificazione il TFR secondo i modelli 01/M INPS, riconosciuto all’odierno ricorrente nel primo giudizio ex art. 101 L.F., sia entrata come componente del calcolo, la retribuzione per lavoro straordinario.
In conseguenza, l’eccezione della Curatela del essere disattesa.
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali, avuto riguardo alla natura non definitiva di questa pronuncia, cui si affianca una separata ordinanza per la prosecuzione della trattazioni in istruttoria. 
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda per insinuazione tardiva passivo del fallimento proposta da xxxx con ricorso depositato nel mese di xxx dell’anno xxx, assorbita ogni altra questione così provvede: rigetta l’eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla Curatela.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio della Sezione Civile addì xxx.
 
IL PRESIDENTE
 
IL GIUDICE ESTENSORE
 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIUGNO 1999
 


[1] Sull’argomento si veda Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, Tomo III, pag. 1497 e ss., Ricci, Formazione del passivo fallimentare e decisione sul credito, Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 24, Milano, 1979, Lanfranchi, La verificazione del passivo nel fallimento, Milano, 1979, Bonfatti, La formazione dello stato passivo, le dichiarazioni tardive dei crediti (panorami di giurisprudenza, Giur. Comm., 1980, I, Pag. 985, Bonfatti, La formazione dello stato passivo, nel fallimento: dieci anni di giurisprudenza, Milano, 1981, Pajardi, Manuale di diritto Fallimentare, 1986, pag. 455, Lanfranchi, voce Fallimento, Accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, Enciclopedia giuridica Treccani, XIII, Roma, 1989; Schiavon, Le dichiarazioni tardive di credito, in Il Fallimento, 1990, pag. 943 e ss., Pajardi, Codice del fallimento, Milano, 2001, Didone, La dichiarazione tardiva di credito nel fallimento, Milano, 1991, Bozza G. – Schiavon G. L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione. Milano, 1992, Codice del fallimento, Milano, 1993, a cura di Lo Cascio, pag. 436 e ss.,Le procedure concorsuali. Torino, 1996, Parte Prima, a cura di Tedeschi G.U., art. 101, pag. 889 e ss.. 
[2] Sul punto si veda Ragusa Maggiore, Passivo (accertamento), in Enc.dir., Milano, 1982, XXXII, pag. 222, e Didone, La dichiarazione tardive di credito nel fallimento,Milano, 1991, pag. 28 e ss.,
[3] Riferimenti istituzionali sull’ermeneutica giuridica si trovano in Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 2004, pag. 51 e ss., Bigliazzi Geri –Breccia –Busnelli –Natoli, Diritto civile, I, I, Norm, soggetti e rapporto giuridico,  Torino, 1987, pag. 59 e ss., Breccia U.-Bruscuglia L.-Busnelli F. D.-Giardina F.-Giusti A.-Loi M.L.-Navarreta E.-Paladini M.-Poletti D.-Zana M., Diritto Privato, parte prima, Torino, 2003, p. 50 e ss.; approfondimenti  in Biagio Grasso,  Appunti sull’interpretazione giuridica, Napoli, 1974, Viola F. – Zaccaria G., Diritto e interpretazione: lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma, Laterza, 1999, F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni di teoria dell’interpretazione, CEDAM, Padova, 1998.
[4] Cfr. Didone,  La dichiarazione tardiva di credito nel fallimento, Milano, 1991, pag. 29-30.
[5] Così Pajardi, Trattato di diritto fallimentare, cit.,pag.1502.
[6] Cfr. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, pag. 61 e ss., Luiso, Diritto processuale civile vol. II, Il processo di cognizione,, Milano, 1997, pag. 7 e ss., Lugo, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2002, pag. 52 e ss., Balena, Elementi di diritto processuale civile, Vol. I, terza edizione, I principi, Bari, 2006, pag. 76 e ss.. 
[7] Si veda Luiso, Diritto processuale civile vol. I, Principi generali, Milano, 1997, p. 50 e ss.
[8] In Riv. giur. lav., 1995, II, 561, n. Bartesaghi.
[9]In Mass., 1993.
[10] Più diffusamente Dell’Olio, La prestazione di fatto nel rapporto di lavoro subordinato, Padova, 1970.
[11] Sul punto si veda Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo e Luiso, Milano, 1997, sub art. 420 c.p.c., e Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992.
[12] Pubblicata in Giur. it., 1996, I, 1, 536.
[13] Cfr. Scognamiglio, Dir. del Lavoro, Bari, 2005, pag. 58
[14] In Mass., 1987.
[15] Pubblicata in Lavoro e prev. oggi, 1990, 2210.
[16] In Fallimento, 1988, 969.
[17] Pubblicata in Fallimento, 1993, 611, e Dir. fallim., 1993, II, 826.
[18] In Mass., 1995.
[19] Fallimento, 1997, 974, n. Montanari, Dir. fallim., 1997, II, 909
[20] Pubblicata in Foro it., 1994, I, 2614, Fallimento, 1994, 995.
[21] In Mass., 1996.
[22] Cfr. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, pag. 87 e ss., Luiso, Diritto processuale civile vol. I, I Principi generali, Milano, 1997, pag. 138 e ss..
[23] Cfr. Cass., sez. II, 29-05-1999, 5241/1999, in Mass., 1999, Luiso, Diritto processuale civile vol. I, I Principi generali, Milano, 1997, pag. 138 e ss..
 

Rizzi Carmine ~ Garbi Guido

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