Brevi riflessioni sulle obbligazioni naturali

Sgueo Gianluca 22/11/07
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1. La gestione di affari altrui – 2. La ripetizione di indebito – 3. L’ingiustificato arricchimento
 
1. La gestione di affari altrui
Tra le fonti delle obbligazioni rientrano anche quelle ipotesi in cui è la legge direttamente a determinare l’insorgenza di una obbligazione. Le ipotesi contemplate dal nostro ordinamento sono tre. La prima riguarda la cd. “gestione di affari altrui”.
Si ha gestione di affari altrui nell’ipotesi in cui qualcuno, senza esservi obbligato, si intromette scientemente negli affari di un altro, che non sia in grado di provvedervi. Di conseguenza, la legge stabilisce che insorga un obbligo a carico di questo soggetto di continuare la gestione fino a quando il dominus non possa intervenire direttamente.
A sua volta però anche il dominus è tenuto all’obbligo di adempiere le obbligazioni assunte a suo nome dal gestore e ad indennizzarlo per tutte quelle che abbia assunto a nome proprio, rimborsandogli inoltre tutte le spese utili e necessarie.
 
2. La ripetizione di indebito
Com’è noto, il pagamento è il modo principale per estinguere un’obbligazione. Si definisce allora pagamento indebito quello effettuato in assenza di un debito. Si parla di indebito oggettivo nell’ipotesi in cui viene effettuato un pagamento ma non esiste nessun debito (es. il debitore esegue il pagamento nei confronti di un estraneo al rapporto creditizio). Si parla invece di indebito soggettivo per indicare l’ipotesi in cui qualcuno si crede erroneamente debitore e paga al creditore al posto di un terzo (attenzione: se non è errore ricorre la figura dell’adempimento di terzo).
Dunque, la ripetizione dell’indebito è il diritto che spetta al pagante di ricevere quanto ha versato. Nell’indebito oggettivo questo diritto è senz’altro sussistente. Invece nell’indebito soggettivo è condizionato alla presenza di un errore scusabile (cioè non evitabile con la normale diligenza). Se invece l’errore non è scusabile, chi ha ricevuto il pagamento può trattenerlo e chi ha pagato subentra nei suoi diritti nei confronti del vero debitore.
Vi sono alcune ipotesi che escludono la possibilità di ripetizione: si tratta delle obbligazioni naturali, e delle prestazioni che costituiscono offesa al buono costume.
Inoltre, se chi ha ricevuto è un incapace, egli sarà tenuto a restituire solamente entro i limiti in cui si è arricchito, e dunque nei limiti per cui quanto ha ricevuto si è rivolto a suo profitto.
Infine, l’azione di ripetizione dell’indebito è un’azione personale. Questo significa che se chi ha ricevuto indebitamente la cosa successivamente l’ha alienata, chi ha pagato non può pretendere la restituzione dal terzo acquirente, ma può soltanto chiedergli il corrispettivo qualora sia ancora dovuto.
 
3. L’ingiustificato arricchimento
L’ordinamento non consente che qualcuno riceva un vantaggio economico da un danno arrecato ad altri soggetti, senza che ciò non sia giustificato da una causa (es. il proprietario vincitore nell’azione di revindica, è comunque tenuto a rimborsare il possessore delle spese fatte sulla cosa stessa).
Dunque, l’azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario: è quell’azione che la legge concede al soggetto che non possa esperire alcuna altra azione per rimuovere il pregiudizio.
L’azione richiede quattro requisiti: anzitutto, l’arricchimento di una persona; poi, la diminuzione patrimoniale di un’altra persona; ancora, il nesso causale tra la diminuzione patrimoniale e l’arricchimento; infine, la mancanza di causa giustificativa dell’arricchimento dell’uno e della perdita dell’altro.
Il risultato dell’azione non può superare l’entità dell’arricchimento né quella dell’impoverimento, perché altrimenti verrebbe meno alla sua funzione di riequilibrare i patrimoni.
 

Sgueo Gianluca

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