La problematica in epigrafe è una vexata questio e la sentenza del GDP di Gaeta n. 4088 del 28/10/09, depositata lo scorso 11 gennaio (qui consultabile come documento correlato alla presente nota), ne approfondisce, recependo l’orientamento costante e maggioritario, un aspetto peculiare: la validità delle multe, relative alle infrazioni commesse nelle zone destinate a parcheggio pubblico, qualora non siano previste, in prossimità delle medesime, aree di libera sosta.
Nella fattispecie un cittadino parcheggiava nelle cc.dd. “strisce blu” (dal colore del “rettangolo” che delimita i parcheggi a pagamento gestiti dagli enti pubblici), id est “in luogo consentito ma senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla”, così come previsto dalla normativa in materia ( cfr., per approfondire la nozione di contratto di parcheggio e le ultime novità giurisprudenziali sugli oneri connessi alla gestione di tali aree da parte della PA, ********** “Natura e oneri connessi al contratto di parcheggio e responsabilità per gli illeciti commessi a danno del cliente”, Cass. civ. sez. III n. 683/10 e ********** “Parcheggio autorizzato, il gestore risponde del furto dell’auto anche se il cartello all’ingresso ne esclude la responsabilità”, Cass. sez. III n. 1957/09, entrambi in www.dirittoegiustizia.it, ed. Giuffrè, negli arretrati del 25/01/10 e del 14/02/09).
La Polizia municipale, dunque, accertata la “violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S”, redigeva “il verbale di accertamento” impugnato, poi, dall’utente presso il suddetto GDP.
Lamentava “la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’ area in cui era stata accertata la violazione, non aveva riservato una zona destinata a parcheggio libero.”.
Il magistrato adito accoglieva il ricorso per tali motivazioni.
Infatti quest’ultimo rilevava come, ai sensi del combinato disposto del principio di diritto sancito dalla Cass. SS.UU. n. 116/07 e dell’art. 7, comma VIII, CDS, il comune od altro ente pubblico gestore di tali spazi fosse obbligato ad “istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato”.
Per correttezza narrativa, rinviando alla lettura delle decisone annotata per ogni eventuale ulteriore approfondimento, si ricordi che questa massima recepisce anche quanto stabilito dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sull’interpretazione dell’art. 2 CEDU (protocollo addizionale ratificato dalla L. 296/97) relativo alla libertà di circolazione delle persone e dei mezzi.
Invero questa norma prevede che ogni uomo deve essere libero di spostarsi e muoversi, sia all’interno della sua patria che degli altri stati membri dell’UE, senza alcuna limitazione (v. anche artt. 5-8 CEDU). La mancata predisposizione di adeguati spazi adibiti a parcheggio gratuito, in prossimità delle aree destinate alla sosta a pagamento gestite dalla PA, costituisce una violazione di questa disposizione e come tale deve essere punita.
Si noti che questa normativa prevede anche una proporzione numerica tra soste regolamentate e libere che deve essere rigorosamente rispettata, pena una pesante sanzione. Ovviamente si predilige un rapporto che sia più favorevole al cittadino, poiché la salvaguardia dei suoi diritti prevale su ogni altro legittimo interesse concorrente.
La CGDE ha più volte affrontato ipotesi analoghe a quella in esame e regolarmente richiamato l’Italia all’osservanza di tale onere.
Per completezza di informazione, in limine, si evidenzi che la multa poteva esser ugualmente impugnata anche se fosse stata elevata da un c.d. “vigilino”.
È opinione concorde e maggioritaria della giurisprudenza di legittimità e della dottrina che gli ausiliari del traffico siano legittimati ad elevare contravvenzioni concernenti tutte le infrazioni al codice della strada ed alla normativa comunale commesse nell’area di loro competenza. In questi casi, pur con i rigidi vincoli appena descritti, il loro operato è assimilato in toto a quello di un agente della polizia municipale.
Milizia ******
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Note legali
AVVISO A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA – Sentenza n. 4088/2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Gaeta, nella persona dell’Avv. XXXXX, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. XXXXX ******** promossa da
…, nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, Via XXXXXX n. XXXXX, rappresentato e difeso da XXXXX , e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in XXXXX come da delega a margine del ricorso.
– ricorrente –
CONTRO
COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal ***********, come da deliberazione di Giunta emessa nel mese di XXXXX
– resistente –
OGGETTO Opposizione avverso verbale di accertamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/01/2007 … proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX in data 29/07/2006 per violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S. Detta infrazione era stata accertata in data 29/07/2006, in XXXXX, Via XXXXXX, in quanto la vettura XXXXX targata XXXXX, di proprietà del ricorrente, si trovava “in sosta in luogo consentito ma senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla”.
Deduceva l’opponente la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’ area in cui era stata accertata la violazione, non aveva riservato una zona destinata a parcheggio libero.
Ritualmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il convenuto Comune si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e , chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il verbale è atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che non sussiste il citato obbligo nell’area di cui trattasi.
Sulle richieste delle parti il ricorso veniva, quindi, deciso come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta.
Rilevasi, invero, che il Comune ha l’obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato, così come normativamente statuito ai sensi dell’art. 7 co. 8 C.d.S. e come ribadito dalla S.C. con sentenza n. 116 del 09/01/2007.
Nel caso di specie il resistente Comune non ha prodotto la documentazione attestante il rispetto di tale obbligo né quella eventuale attestante la mancata sussistenza dell’ obbligo medesimo nella zona di cui trattasi.
L’opposizione, pertanto, va accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato, rendendosi superfluo l’esame di ulteriori rilievi dedotti in ricorso.
Attesa la natura del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dello stesso.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Gaeta, definendo il ricorso proposto da … nei confronti del Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) annulla il provvedimento impugnato;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Gaeta il 28/10/2009
IL GIUDICE DI PACE
IL CANCELLIERE B3
Depositato in cancelleria il 11/01/2010
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