Brevi note sulla circolare inps n. 53 del 7 marzo 2007 in merito ai crediti di lavoro diversi dal T.F.R. (in particolare, ultime tre retribuzioni) a carico del fondo di garanzia presso l’INPS ed in favore dell’ex dipendente di società fallita

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Il tema del pagamento da parte dell’Inps, per il tramite del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 29 maggio 1982 n. 297 e di cui al d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (di seguito, indicato quale il “Fondo”), ha assunto particolare attualità con riferimento al testo della circolare Inps n. 53 del 7 marzo 2007 (leggibile in http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2053%20del%207-3-2007.htm).

Nelle osservazioni seguenti si prenderà in esame il solo caso del pagamento dei crediti diversi dal trattamento di fine rapporto in favore di ex – dipendente di società sottoposta a procedura concorsuale (in particolare, fallimento), destinandosi il tema relativo al pagamento del t.f.r. ad una disamina successiva.

Utile, gia’ sulle prime, una breve ricognizione dell’istituto di solidarietà previsto dalla suddetta legislazione.

Il Fondo corrisponde esclusivamente i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall’art. 2, comma 1, del citato d.lgs. 80/92, vale a dire la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa.

Importante, sulla scorta della citata circolare Inps n. 53/2007 (par. 4.1.1, comma 2), tenere per fermo che in caso di fallimento il dies a quo per l’individuazione dei citati dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, e ciò indipendentemente dal soggetto che l’ha proposto.

E’ quanto emerge dall’art. 2, comma 1, del citato d.lgs. 80/92 nell’interpretazione alla luce della sentenza della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee, resa nella seduta del 10 luglio 1997, causa C – 373/95 Maso/INPS., di cui trascriviamo, per comodità, la massima (par. 3):

L’ «insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro» di cui agli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva 80/987 corrisponde alla data della domanda diretta all’apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell’accertamento della chiusura definitiva dell’impresa, in caso di insufficienza dell’attivo”.

Il par. 4.1.1. della circolare in esame prosegue stabilendo, in dettaglio, che:

– In caso di liquidazione coatta amministrativa, il dies a quo è la data del ricorso al Tribunale per la dichiarazione di insolvenza (art. 195 L.F.), o, se precedente, la data del decreto di liquidazione emesso dall’autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa (così il comma 3);

– In caso di concordato preventivo il dies a quo ai fini dell’individuazione del periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data del deposito del ricorso per l’apertura della procedura (art. 161 L.F.; così il comma 4); 

– In caso di amministrazione straordinaria il dies a quo è la data del deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza  (art. 3 D.lvo 270/99) o, la data della presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda per l’ammissione alla procedura in caso di imprese di notevoli dimensioni (art. 2 legge 18.2.2004  n. 39 di conversione del decreto legge 23.12.2003 n. 347; così il comma 5).

Di particolare importanza l’esame del comma 6 del citato par. 4.1.1., che così recita:

“Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso

Al riguardo si precisa che: La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un’iniziativa giudiziaria.

 La possibilità di anticipare il “dies a quo” ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene”.

Recependo tali ultimi dati, l’Istituto ha mostrato significativa aderenza al principio affermato da Cass., sez. lav., 1 febbraio 2005 n. 1885, di cui utile trascrivere la massima:

Il Fondo di garanzia (istituito presso l’Inps e dal medesimo gestito, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell’al. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992), “si sostituisce” ai datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore, che – come la domanda di apertura della procedura concorsuale – sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura”.

Ebbene, mediante tale “salvifica” interpretazione, l’Istituto ha mostrato particolare attenzione, conferendo tutela, al frequentissimo caso in cui il lavoratore – si badi bene, solo lui – , di Società fallita abbia quando la Società era in bonis agito per il soddisfacimento dei crediti di lavoro.

In tali evenienze, il Fondo di garanzia coprirà le retribuzioni non percepite (sempre in numero massimo di tre), sempre che siano decorsi – si badi bene -, non più di dodici mesi calcolati a ritroso tra la data del deposito del ricorso volto al sodisfacimento del credito di lavoro e la data in cui è divenuto esigibile il credito suddetto (in merito, cfr. altresì, il messaggio Inps n. 15924 del 15 giugno 2006).

Vanacore Giorgio

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