Brevi note circa i programmi di filtro (Corte di giustizia dell’Unione Europea Terza Sezione 16 febbraio 2012 Causa C-360/10)

Mercuri Sara 28/05/12
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1. Il provvedimento in epigrafe si occupa della nota questione della responsabilità dell’Internet Service Provider1, ma – vista la completezza con la quale l’argomento è stato più volte già trattato in dottrina – con tale scritto si vuole cercare di approfondire un altro tema presente nella sentenza in commento: quello relativo ai sistemi di filtraggio. Questi altro non sono che software in grado (o almeno così dovrebbero essere, come si vedrà oltre) di controllare e bloccare determinati contenuti informatici2. I software di filtro possono esser adottati da tre diversi soggetti: dall’utente, che autonomamente decide di filtrare i contenuti accessibili dal proprio elaboratore3; da un ente o, più in generale, da una persona giuridica, che sceglie di voler, attraverso il programma di filtraggio, regolare il traffico della propria rete interna4; dal provider5. Tecnicamente i software di filtro vengono predisposti per riconoscere, all’interno dei file che veicolano in Internet, la presenza di determinati elementi ed attivarne, successivamente, il blocco. Tali sistemi hanno alla base una lista di dati che può elencare i contenuti indesiderati e fungere, dunque, da c.d. block list, oppure può indicare gli elementi ritenuti appropriati ed essere, in questo caso, una c.d. white list6. Il funzionamento di quest’ultima è basato sulla previsione del blocco per tutti quei file non presenti nella lista; viceversa, nei sistemi basati sulla block list, verranno filtrati, e dunque bloccati, tutti i file corrispondenti a quelli contenuti nella lista. Il funzionamento dei sistemi di filtraggio non è, però, così lineare. Possono, infatti, sempre verificarsi delle ipotesi di c.d. falsi positivi o falsi negativi che, rispettivamente, delineano: a) il caso in cui non viene filtrato un contenuto che doveva, invece, esser bloccato; b) il caso in cui un contenuto lecito – o meglio che non corrisponde ai parametri di ricerca impostati con il sistema delle liste – viene filtrato7. Va rilevato dunque che, allo stato odierno della tecnica, i sistemi di filtraggio appaiono complessi, particolarmente onerosi e non sempre funzionali. In particolar modo, deve porsi in risalto l’inadeguatezza dei sistemi di filtraggio in relazione alle violazioni poste tramite l’utilizzo di file video. Se, infatti, ad oggi è possibile predisporre sistemi di monitoraggio che siano in grado di tradurre in testo l’audio contenuto in un file video e, successivamente, di analizzarne in modo automatico il risultato8, è vero anche che gli illeciti realizzabili a mezzo di un file video non necessariamente hanno bisogno di contenere in sé un sonoro9. In aggiunta a ciò, deve farsi riferimento anche a tutti quei contenuti audio che, seppur presenti in un file video, possono, invece, risultare intraducibili al software di filtro10.

A tali considerazioni deve aggiungersi che – come rilevato anche dalla Corte di Giustizia nel provvedimento in commento – i software di filtro potrebbero ledere diritti fondamentali quali: la tutela dei dati personali, la libertà di comunicare e ricevere informazioni e la libertà di impresa11. Queste eventuali lesioni deriverebbero proprio dall’incapacità del software, in quanto tale, di discernere fra file che veicolano contenuti leciti e file che, invece, pongono in essere degli illeciti. Nell’intento di bilanciare la tutela della proprietà intellettuale con i diritti appena richiamati i Giudici europei – con il provvedimento in epigrafe – hanno voluto evidenziare l’importanza di quanto disposto dall’art. 1512 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, nonché dagli artt. 8, 11, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea13 e dall’art. 314 della direttiva 2004/48. Dalla lettura, in combinato disposto, delle norme ora citate, la Corte di Giustizia – conformemente a quanto già statuito nel caso Scarlet Extended/SABAM15 – ha affermato il divieto di imporre al gestore di una rete sociale la predisposizione di un sistema di filtro generale. La ratio di tale decisione deve esser ravvisata proprio nell’intento di favorire il bilanciamento dei contrapposti diritti di cui si è detto16.

2. – Le numerose controversie riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale in rete17 hanno portato una parte della dottrina a riflettere sulle motivazioni di questa “litigiosità” ed a ritenere limitante lo studio di tali casi nell’unica prospettiva della violazione di una privativa industriale o del diritto d’autore18: è stato, infatti, sottolineato come tali questioni vadano intese facendo riferimento allo scontro fra due diversi modelli di business, quello proprio della c.d. old economy e quello relativo alla c.d. new economy. Secondo tale dottrina, sarebbe proprio la concorrenza fra questi due mercati – il fisico ed il virtuale – a convincere i titolari dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale ad avanzare le proprie pretese19. Nel quadro così prospettato, appare, dunque, evidente come sia fondamentale convogliare gli sforzi degli operatori del settore per ottenere dei rapporti maggiormente collaborativi, capaci di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura, e di far raggiungere una ripartizione delle fette di mercato che soddisfi anche i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale20.

In conclusione, rimane la certezza che nella società dell’informazione, dove gradualmente ogni operazione, informazione ed attività concreta viene smaterializzata in formato elettronico, diventi indispensabile riconsiderare integralmente anche la disciplina del diritto d’autore, che fino ad oggi è stato “il miglior strumento per la diffusione della cultura, per la trasmissione del pensiero e per l’alfabetizzazione della società21.”

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Terza Sezione

16 febbraio 2012

Causa C-360/10

Pres. di sezione K. Lenaerts – Rel. ************* – Giudici R. *****************, **********, *****àby – Avv. *******************òn – Canc. ***********

Belgische Verening van Auteurs, *********** ed Uitgevers CVBA – SABAM (*****************, ************** e *********) e ********* (Avv. ************)

******à dell’informazione – Diritto d’autore – Riproduzione su Internet di opere dell’ingegno tutelate – Prestatore di servizi di hosting – Trattamento delle informazioni memorizzate su di una rete sociale in linea – Sistema di filtraggio delle informazioni – Principio del giusto equilibrio – Assenza di un obbligo generale di monitoraggio.

Per prevenire l’utilizzo illecito di opere musicali ed audiovisive, il gestore di una rete sociale in linea non può esser costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale che riguardi la totalità delle informazioni memorizzate dagli utenti sulla propria piattaforma. Un simile sistema di verifica non solo non rispetterebbe il divieto di imporre, a detto gestore, un obbligo generale di sorveglianza, ma non avrebbe cura neanche dell’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore da un lato e la libertà di impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e le forme di libera manifestazione del pensiero o di libera utilizzazione delle opere dell’ingegno dall’altro. Nel caso di specie, l’ingiunzione di predisporre un sistema di filtraggio implicherebbe una verifica preventiva del materiale quotidianamente immesso nella rete dagli utenti e, dunque, tale sorveglianza dovrebbe riguardare qualsiasi futura violazione dei diritti aventi ad oggetto le opere dell’ingegno ed essere, pertanto, illimitata nel tempo. Vista la complessità tecnica che un simile controllo richiederebbe – e visto il possibile conflitto nel bilanciamento degli interessi di cui sopra – non può ritenersi effettivamente esigibile la predisposizione del sistema di filtraggio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – La Belgische Vereniging van Auteurs, *********** en Uitgevers CVBA (SABAM e così indicata in prosieguo) è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali. Dunque, a tale titolo, la SABAM ha il compito di autorizzare l’utilizzo, da parte di soggetti terzi, delle opere dell’ingegno presenti nel suo repertorio. La SABAM ha ritenuto che la Netlog NV (d’ora in avanti semplicemente: “Netlog”) – società che gestisce una piattaforma di rete sociale in linea, sulla quale ogni utente, al momento se ne contano più di novantacinque milioni, dispone di uno spazio personale, il c.d. “profilo” che può riempire a piacimento e che è accessibile a livello mondiale – permetta ai suoi utenti di utilizzare illecitamente, tramite il proprio profilo, opere musicali ed audiovisive appartenenti al suo repertorio. La finalità principale della piattaforma sociale Netlog – che, come detto, è quotidianamente utilizzata da decine di milioni di persone – è quella di sviluppare comunità virtuali di utenti, che possano comunicare fra loro e stringere amicizie. Ogni iscritto, infatti, può, attraverso il proprio profilo, tenere un diario, visualizzare e condividere foto, pubblicare estratti video e – come effettivamente accaduto – mettere a disposizione degli altri utenti (e dunque del pubblico) opere dell’ingegno. Nel corso del mese di febbraio 2009, la SABAM ha proposto alla Netlog di stipulare una convenzione che regolasse l’utilizzo del repertorio SABAM da parte del social network e che prevedesse il versamento di un relativo compenso. Successivamente, in seguito alla cattiva riuscita dei tentativi bonari di componimento della questione (in ultimo quello esperito con lettera datata al 02 giugno 2009, attraverso la quale la SABAM intimava alla Netlog di impegnarsi a cessare, immediatamente e per il futuro, la non autorizzata messa a disposizione del pubblico di opere dell’ingegno del suo repertorio), la SABAM ha fatto notificare alla Netlog, in data 23 giugno 2009, un atto di citazione dinanzi al Presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Con tale atto di citazione – nell’ambito di un’azione inibitoria ex art. 87, par. 1, L. 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi – la SABAM ha chiesto che venisse intimato alla Netlog di cessare immediatamente qualsiasi messa a disposizione illecita delle opere dell’ingegno appartenenti al proprio repertorio, sotto pena del pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad €1.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell’adempimento a tale obbligo. La Netlog si è costituita in giudizio sostenendo che l’eventuale accoglimento dell’azione dell’attrice sarebbe equivalso ad imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza; obbligo, questo, vietato ai sensi dell’art. 21, par. 1, della L. 11 marzo 2003, che recepisce nel diritto nazionale belga l’art. 15, par. 1, della direttiva comunitaria 2000/31. La Netlog ha sottolineato, inoltre, che l’accoglimento dell’azione inibitoria avrebbe l’effetto di costringerla a predisporre, verso i propri utenti, un sistema di filtraggio che investirebbe la quasi totalità delle informazioni memorizzate sui suoi server e che, tale sistema, sarebbe costituito a titolo preventivo, a sue spese e senza limiti di tempo. Il presidente del Rechtbank can eerste aanleg te Brussel – tenendo presente che la predisposizione di un simile sistema di filtraggio deve, in ogni caso, sottoporre i dati personali ad un trattamento conforme alle disposizioni poste dal diritto comunitario – ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale che ivi viene riportata: “Se le direttive 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto con le direttive 95/46, 2000/31 e 2002/58, interpretate, in particolare, alla luce degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che <<[I giudici nazionali possono] altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso>>, ad ordinare ad un fornitore di servizi di hosting di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni che vengono memorizzate sui suoi server, al fine di individuare file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive sulle quali la SABAM affermi di vantare diritti e, successivamente, di bloccare lo scambio di questi file.” In sostanza, il giudice belga chiede, con tale questione pregiudiziale, se le direttive 95/46, 2000/31, 2001/29, 2002/58 e 2004/48 debbano esser interpretate in maniera tale da impedire di accogliere l’ingiunzione volta ad obbligare l’hosting provider a predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni che: a) sia a titolo preventivo; b) sia a spese esclusive dell’hosting provider; c) sia illimitato nel tempo; d) si applichi indistintamente a tutti gli utenti.

Per i motivi di cui si dirà in seguito, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risolto la questione pregiudiziale dichiarando che: le direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48, lette in combinato disposto, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, diretta all’hosting provider, di predisporre un sistema di filtraggio avente le caratteristiche su esposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – La Corte ha, per prima cosa, rilevato che – ex art. 8, par. 3, direttiva 2001/29 ed ex art. 11, direttiva 2004/48 – i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere, nei confronti del gestore di una rete sociale in linea, un provvedimento inibitorio, qualora i servizi offerti da quest’ultimo vengano utilizzati dagli utenti al fine di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal proposito, sulla identità di Netlog come prestatore di servizi di hosting, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, i giudici della Corte si sono espressi in modo pacifico: il gestore di una piattaforma di rete sociale in linea, che memorizza sui propri server le informazioni fornite dagli utenti, non può, infatti, esser considerato diversamente. La Corte, con una recente pronuncia giurisprudenziale (C-70/10, di cui si dirà in commento), aveva già affermato che gli Stati membri – e, dunque, i giudici nazionali nell’applicazione delle norme – devono rispettare i limiti derivanti dalle direttive 2001/29 e 2004/48. Ribadendo tale premessa, nel provvedimento ora in esame, la Corte ha sottolineato che: conformemente a quanto previsto al sedicesimo considerando della direttiva 2001/29 ed all’art. 2 della direttiva 2004/48, non possono esser pregiudicate le disposizioni poste dalla direttiva 2000/31 e, dunque, degli artt. 12-15. L’art. 15 della direttiva 2000/31 obbliga, infatti, gli Stati membri a non imporre “ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.” Come nella precedente e già citata pronuncia C-70/10, la Corte ha rilevato che il “siffatto divieto abbraccia, in particolare, le misure nazionali che obblighino un prestatore intermedio, come un prestatore di servizi di hosting, a realizzare una sorveglianza attiva su tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione di diritti di proprietà intellettuale.” Dunque, un sistema di filtraggio, come quello prospettato, richiederebbe una sorveglianza generale ed attiva dei file memorizzati sui server dell’hosting provider e non solo risulterebbe incompatibile con quanto disposto all’art. 15 della direttiva 2000/31, ma anche quanto enunciato all’art. 3 della direttiva 2004/48. Ai sensi di tale previsione normativa, infatti, le misure contemplate dalla stessa direttiva devono risultare eque, proporzionate e non eccessivamente costose. Un’ingiunzione di un sistema di filtraggio simile a quello ora in parola delineerebbe, dunque, una grave violazione della libertà di impresa dell’hosting provider, in quanto obbligherebbe lo stesso a predisporre un sistema informatico tecnicamente complesso, permanente e – soprattutto – costoso. In ultimo, gli effetti della predisposizione di un simile sistema di filtraggio non si riverserebbero soltanto sul prestatore di servizi di hosting, ma anche sugli utenti della stessa rete sociale. Tale monitoraggio sarebbe, infatti, idoneo a ledere i diritti fondamentali degli stessi utenti (riconosciuti come tali agli artt. 8 ed 11 della Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea) quali: il diritto alla tutela dei dati personali ed il diritto alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni. Sull’argomento la Corte si è così espressa: “l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti. Dall’altro detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.” La Corte ha precisato che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sebbene sia sancita dalla stessa ***** dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può esser garantita in modo assoluto, ma deve esser bilanciata con quella degli altri diritti fondamentali. In proposito la Corte ha affermato che garantire un giusto equilibrio fra i vari diritti interessati è un compito che spetta ai giudici nazionali ed a questi rimette anche la liquidazione delle spese.

P.Q.M. – la Corte di Giustizia dell’Unione europea dichiara: le direttive 2000/31/CE, 2001/29/CE e 2004/48/CE – lette in combinato disposto ed interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali – devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni (memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi) che si applichi: a) indistintamente nei confronti di tutti questi utenti; b) a titolo preventivo; c) a spese esclusive del prestatore; d) senza limiti nel tempo.

1 Sul tema si veda: L. Bugiolacchi, La responsabilità dell’************* alla luce del d.lgs. 70/2003, in Resp. Civ. e previd., 2005, pag. 70; F. Di ******, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vividown, in Dir. Inf. e inf, 2010, fasc. VI, pag. 829 ss; A. Saraceno, Note in tema di violazione del diritto d’autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider, in Riv. ********., 2011, II, pag. 375 ss; ************, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 2003, pag. 126 e ss.; ********, Diritto penale delle tecnologie informatiche – computer’s crimes e reati telematici – Internet – Banche dati e privacy, Torino, 1999; J. Basedow, European Private Law, **************************, 2000; M. *******, La responsabilità civile dell’internet service provider, .Milano, 2010, pag. 185 ss.

2 I contenuti informatici soggetti solitamente al controllo dei programmi di filtro possono essere di due specie: contenuti tecnicamente pericolosi (si pensi, ad esempio, a file contenenti codice malware) e contenuti aventi particolari caratteristiche antigiuridiche (come ad esempio: contenuti che ledono l’ordine pubblico; contenuti pedopornografici; contenuti che ledono il diritto all’immagine di una persona; contenuti, come nel caso in parola, che violano i diritti altrui di proprietà intellettuale, ecc…).

3 Si pensi, ad esempio, ai programmi di filtro c.d. parental control, o anche ai software antivirus o antispam, che l’utente autonomamente decide di installare sul proprio computer.

4 Si prenda come esempio il caso di un’azienda che voglia evitare che i propri dipendenti visitino determinati siti durante l’orario di lavoro e che, a tal fine, adotti un software di filtro capace di bloccare l’accesso a determinati URL.

5 Nei casi di filtri predisposti da un utente o da una persona giuridica in riferimento alla propria rete interna, le decisioni su quale contenuto debba esser sottoposto ad attività di monitoraggio sembrano esser ricollegabili ad una volontà di autodeterminazione. Nel primo caso, infatti, la scelta del monitoraggio ricade sul singolo utente e su questo si riversano anche gli effetti di tale scelta. Nel secondo caso la scelta è operata da una persona giuridica secondo i canoni che le sono propri e gli effetti che ne derivano ricadono su una cerchia, spesso limitata, di persone che presumibilmente condividono i principi alla base di questa scelta. Nel caso in cui, invece, il sistema di filtraggio sia posto da un provider la decisione di quali contenuti rendere o meno indisponibili viene assunta unicamente dal provider stesso e gli effetti di questa si riversano su una comunità più o meno vasta che spesso non condivide i medesimi interessi e che può, talvolta, esser divisa da profonde diversità culturali. Dunque, il filtro predisposto dal provider – a differenza di quello posto dall’utente o dalla persona giuridica sulla propria rete interna – non può dirsi rappresentativo delle opinioni dei propri utenti e, come si dirà più avanti, ciò può generare diverse problematiche legate all’eccessiva compressione del diritto alla libertà di ricevere o comunicare informazioni.

6 La costruzione di queste liste può dar vita a diverse problematiche, non solo di carattere tecnico, ma anche – e soprattutto – di carattere giuridico. Il semplice inserimento di un file in una lista può, infatti, porre problemi in riferimento al trattamento dei dati personali: tali devono intendersi anche quei dati propri della tecnica informatica che si riferiscano univocabilmente ad una persona fisica. La problematica è stata trattata nel noto caso Peppermint – si veda: Peppermint, in Dir. Inf. Inf., 2007, pag. 828, con nota di C. Blengino – *********** – dove sono stati equiparati ai dati personali gli indirizzi IP, in quanto quest’ultimi sono idonei ad individuare con certezza il titolare di un accesso ad Internet. Nel caso ora in esame, dunque, è stata sottolineata la necessità di disporre del consenso del titolare del dato personale – l’indirizzo IP – per inserirlo in una banca dati.

7 Sul tema si veda: V. Raggi, Brevi note sull’attività di filtraggio dei contenuti informativi veicolati in rete, in Dir. Inf. Inf., 2011, fasc. VI, pag. 292 ss.

8Va detto che, in aggiunta al sistema di filtraggio così prospettato, in riferimento ai contenuti audiovisivi è possibile adottare anche un software di filtro che riconosca se nel file sono presenti determinate immagini: sistema che risulta, tuttavia, altamente sofisticato e di incerta riuscita.

9 Si veda: Trib. Milano, 12 aprile 2010, sentenza n. 1972, c.d. caso Google/Vividown. Il provvedimento è stato pubblicato in Dir. Inf. e inf, 2010, fasc. III, pag. 474 e richiamato, con ampi commenti, in: F. Di ******, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vividown, in Dir. Inf. e inf, 2010, fasc. VI, pag. 829 ss; S. Sica – ********-*********, Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell’Internet, in Dir. Inf. e inf, 2010, fasc. III, p. 377 ss; G. Finocchiaro, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. Inf. e inf, 2010, fasc. III, pag. 391.

10 Si pensi, ad esempio, all’uso di un linguaggio dialettale o di parole ed esclamazioni proprie della lingua parlata, o ancora, all’eventualità che il sonoro del file video non sia chiaro, ma disturbato da fattori esterni (come, ad esempio, potrebbero essere il rumore di un treno che passa o di un aereo).

11 Diritti rispettivamente previsti agli artt. 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

12 La sezione quarta della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico – dedicata alla responsabilità dei prestatori intermediari – si chiude con l’art. 15 che stabilisce il divieto, per gli Stati membri, di imporre – ai prestatori di servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 – la predisposizione di un sistema di filtraggio generale delle informazioni.

13 Gli articoli su citati della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si riferiscono rispettivamente: alla protezione dei dati personali (art. 8), al diritto alla libertà di espressione e di informazione (art. 11), al riconoscimento della libertà di impresa (art. 16) ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (art. 17).

14 L’art. 3 della direttiva 2004/48/CE, direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, enuncia che le misure contemplate in esso devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose.

15 Con sentenza 24 novembre 2011, ****************, C-70/10, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dovuto decidere in merito alla responsabilità del provider in relazione alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La questione posta alla base di questo provvedimento è del tutto simile a quella successivamente sollevata nel caso in commento – sentenza C- 360/10, SABAM/Netlog – ed analoga appare anche la decisione della Corte: i giudici europei, infatti, hanno precisato che la tutela del diritto d’autore non può spingersi fino al punto di comprimere altri diritti fondamentali (come la tutela dei dati personali, la libertà di impresa e la libertà di ricevere e comunicare informazioni) ed hanno sottolineato come proprio su tali diritti si riverserebbero gli effetti dell’adozione di misure che obblighino il provider alla predisposizione di un sistema generale di filtraggio delle informazioni.

16 Nel caso ad oggetto del provvedimento in epigrafe, l’ingiunzione di predisporre un software di filtraggio implicherebbe una sorveglianza – illimitata nel tempo e riguardante qualsiasi futura violazione – sulle informazioni memorizzate presso Netlog. Tale ingiunzione obbligherebbe, dunque, Netlog ad adottare un sistema di filtraggio complesso, permanente e costoso, dal quale ne deriverebbe, conseguentemente, una grave violazione della libertà di impresa dello stesso ISP. Un sistema di filtro, come quello ora delineato, andrebbe ad operare un’analisi ed un’elaborazione delle informazioni e dei contenuti immessi nella rete dagli utenti del social network: ciò comporterebbe, così, la lesione del già richiamato diritto alla tutela dei dati personali posto in capo agli utenti della rete sociale. In ultimo, l’eventualità che tale software di filtraggio non sia in grado di distinguere i contenuti leciti da quelli illeciti, rende possibile la lesione di un ulteriore diritto fondamentale degli utenti: il diritto alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni.

17 Per citarne alcune: Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in Dir. Inf. Inf., 2010, pag. 268 con nota di L. Guidobaldi (meglio noto come caso RTI/Google e relativo al rinvenimento di sequenze del programma televisivo Grande Fratello sui siti Internet Google Video e YouTube); Trib. Roma, 22 marzo 2011, in Danno e resp., 2011, pag. 753, con nota di ************* (noto come caso About Elly, che ha contrapposto PFA Films S.p.a. a Yahoo!); Corte di Giustizia dell’Unione europea, 23 marzo 2010, in Dir. Ind., con nota di M. Tavella (Google/Vuitton); nonché il provvedimento in commento.

18 Si veda: *************, Social Networks e responsabilità civile, in Dir. Inf. Inf., 2010, VI, pag. 869.

19 A sostegno di quanto ora detto in merito alla concorrenza fra la c.d. old economy e la c.d. new economy, può esser interessante citare un dato emblematico dello sviluppo del settore IT e delle perdite del mercato c.d. fisico: ovvero l’andamento degli investimenti pubblicitari. Nel mercato degli investimenti pubblicitari si è registrato, nel 2011, un trend globale negativo, pari al -3,8%, nel quale unico elemento in crescita appare quello relativo agli investimenti pubblicitari in Internet: +12,3%. Al contrario, i tradizionali mezzi di comunicazione, da sempre strumenti di diffusione dei messaggi pubblicitari, hanno registrato tutti un andamento negativo. Per fare degli esempi si riportano i seguenti dati: free press -42,95%; radio -7,8%; quotidiani -5,8%; televisione -3,1%. I dati ora citati sono tutti, come si è precisato, riferiti all’anno 2011 e reperibili consultando il seguente studio: Report Watch Insights , feb. 2012, pag. 5, di *******, disponibile alla pagina: http://nielsen.com/content/dam/corporate/Italy/reports/2012/Watch%20Insights%20-%20Febbraio2012.pdf, visitata il 16 aprile 2012.

20 Degno di nota, a tal proposito, appare l’accordo siglato nel 2010 tra SIAE e YouTube, con il quale YouTube si è impegnato a versare, a favore della SIAE, un compenso per i diritti delle opere musicali ed audiovisive che vengono fruite sui suoi canali. Va tuttavia sottolineato che questo accordo non prende in esame le problematiche relative alla gestione dei diritti connessi: editori, produttori fonografici, emettenti televisive, ecc… Un simile approccio, seppur interessante, non può dirsi quindi risolutivo. L’analisi dell’accordo ora in esame ha portato, infatti, parte della dottrina a ragionare sulla necessità dell’istituzione di un’unica collecting society, che possa rappresentare negozialmente l’opera dell’ingegno nella sua totalità di diritti e giungere, così, alla già richiamata forma di dialogo fra gli operatori del settore. In tal senso si veda: A. Musso, La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?, in Dir. Inf. Inf., 2010, fasc. VI, pag. 809 ss.

21Con tali parole si sono espressi: L. Cuomo – R. Razzante, La nuova disciplina dei reati informatici, ************ editore, 2010, pag. 260.

Mercuri Sara

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