Brevi considerazioni in tema di indennizzo diretto

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A partire dal primo febbraio 2007 e a seguito della entrata in vigore del D.P.R. del 18/07/2006, n. 254, diventa obbligatorio per le compagnie d’assicurazioni l’applicazione del c.d. indennizzo diretto. Con tale sistema l’assicurato danneggiato, se ha ragione anche solo in parte, viene risarcito, sia per i danni materiali subiti dal veicolo, che per quelli fisici direttamente dalla propria compagnia assicurativa. La nuova procedura si applica in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autovetture, autocarri, motocicli ecc.) Per quanto riguarda, invece, i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006, mentre relativamente alle macchine agricole la procedura di risarcimento diretto troverà applicazione a decorrere dal primo febbraio 2008.
Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni in vigore dall’1 gennaio 2006).
Al di fuori dei casi sopra riportati, rimane applicabile il precedente sistema di risarcimento indirizzato alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro. I tempi di risarcimento danni attraverso questo nuovo sistema sono i seguenti:
a) entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
b) entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
c) entro 90 giorni per i danni alle persone. Attraverso questo nuovo sistema le spese legali per l’attività stragiudiziale a coloro che si avvalgo dell’assistenza di un legale non sono più riconosciute dalle imprese assicuratrice. Infatti sul piano del rimborso e riconoscimento delle spese legali era stato previsto un emendamento la cui conseguenza sarebbe stato il ripristino, almeno in prima lettura, delle spese di assistenza per la consulenza e l’assistenza legale con il seguente dettato: “All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato e nel caso in cui questi si sia avvalso di assistenza o consulenza legale, l’impresa provvede al pagamento dei relativi compensi professionali, dietro presentazione di fattura, in misura comunque non superiore alla quota del 10 per cento del risarcimento liquidato; l’impresa provvede inoltre al rimborso degli eventuali costi sostenuti dal danneggiato per consulenza medico-legale in caso di danni alla persona».” Tale emendamento non fu introdotto e di conseguenza vi è stato il mancato riconoscimento delle spese legali, in caso di assistenza dell’assicurato di un legale. Al di là degli aspetti puramente tecnici della riforma è opportuno soffermarci sulle finalità insite nel nuovo sistema di risarcimento danni. Al riguardo, le aspettative e le premesse sono quelle diconsentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata. In caso di mancato pagamento secondo la seguente formula è necessario avvalersi dell’assistenza di un legale attraverso l’instaurazione di un giudizio civile o in alternativa instaurare un tavolo di conciliazione, dove cercare una soluzione assieme a un rappresentante dei consumatori e uno dell’impresa di assicurazione. A distanza di un anno dal suo ingresso, l’attuale sistema dell’indennizzo diretto, a mio parere, non ha prodotto gli effetti sperati in tema di rapidità nel risarcimento del danno e al riguardo dei costi per gli assicurati. Queste brevi considerazioni devono essere lo spunto per poter applicare quei giusti correttivi necessari al fine di poter render il sistema dell’ indennizzo diretto utile ed efficace.

Marzocca Ruggiero

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