Breve commento sulla direttiva 2000/35 CE relativa alla lotta ai pagamenti in ritardo nelle transazioni commerciali.

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La direttiva 2000/35 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali introduce a favore dei creditori un diritto ad interessi sufficientemente alti per compensare delle perdite subite.

La direttiva nasce dall’esigenza di far fronte all’alto numero di insolvenze che caratterizzano le transazioni commerciali dell’economia europea. Una parte di tali insolvenze sono dovute ai pagamenti in ritardo, che costituiscono un freno per il funzionamento scorrevole all’interno del mercato europeo. E’ da non sottovalutare la stretta connessione tra la libera circolazione di beni ed il pagamento puntuale. Il malfunzionamento ? dato dalla mancata coincidenza tra la libera ircolazione di beni e servizi da una parte, ed i pagamenti puntuali dall’altra.

Secondo una recente survey il 21% delle imprese intervistate sarebbero disposte ad esportare maggiori quantit? di prodotti se i tempi di pagamento fossero pi? brevi. La Commissione Europea avvertendo tale problema e ritenendola non pi? tollerabile ha voluto proporre un rimedio per garantire a coloro che vendono beni o prestano servizi diversi strumenti a disposizione per ottenere i pagamenti dovuti in tempo.

L’oggetto della direttiva 2000/35 CE ? "il pagamento a titolo corrispettivo in una transazione commerciale"? da identificare con l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria oggetto di contratti che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Per meglio identificare l’ambito interessato dalla direttiva bisogna individuare i soggetti interessati: l’individuazione dei soggetti, infatti, delimita la categoria dei contratti in questione. La direttiva non riguarda qualsiasi pagamento che si risolve in una controprestazione per le merci o i servizi ricevuti; affinch? un contratto possa ricadere sotto la disciplina prevista dalla direttiva, esso deve essere stipulato tra imprese o tra imprese e la pubblica amministrazione. Le novit? introdotte dalla direttiva non riguardano i contratti che le imprese stipulano con i consumatori o con i propri lavoratori dipendenti.

La direttiva mira a tutelare le imprese medio-piccole (SME), che sono quelle che risultano essere maggiormente penalizzate dall’autonomia contrattuale quando questa sfocia in abuso economico o squilibrio contrattuale a causa della posizione pi? debole di una delle imprese contraenti. Lo svantaggio avvertito dalle imprese medio-piccole sorge, ad esempio, dal dover subire determinate condizioni sfavorevoli o accettare clausole inique che l’imprese economicamente pi? forti riescono ad imporre. Le imprese medio-piccole sono quelle che risentono di pi? dei pagamenti in ritardo. I pagamenti transnazionali e? ricevuti molto tempo dopo il trasferimento della merce o la prestazione del servizio non costituiscono un peso indifferente per le imprese medio-piccole. Le imprese di tali dimensioni sono pi? vulnerabili alle oscillazioni valutarie.

Inoltre, le imprese medio-piccole hanno un numero limitato di clienti e si tratta principalmente di
grandi imprese di cui si sa che i pagamenti ritardati sono frequenti. Da una survey inglese ? emerso che le imprese medio-piccole sono pi? puntuali nei pagamenti, infatti, le imprese medio-piccole sono creditori di somme maggiori rispetto a quelle di cui sono debitrici. Per offrire una tutela appropriata al creditore non basta garantire il recupero del credito, ma anche che il recupero sia celere. La velocit? con cui i debitori assolvano i propri debiti dipende da quanto sia sconveniente rimandare un pagamento e dall’efficienza dei procedimenti di recupero. La direttiva, per tutelare i creditori dal non ricevere il pagamento dovuto alle scadenze fissate, oltre ad introdurre espressamente un diritto agli interessi moratori con termini legali predeterminati propone norme su un recupero pi? celere dei crediti caratterizzato anche dal risarcimento dei costi del recupero
credito.

La direttiva 2000/35 ? stata attuata in Italia con il d. lgs.9 ottobre 2002, n. 231 per fronteggiare la situazione di comodo in cui venivano a trovarsi i debitori delle imprese considerando i tassi d’interessi di mora bassi e procedure di recupero molto lente. Tale situazione, mentre a livello comunitario si traduceva in un "ostacolo al buon funzionamento del mercato interno", a livello nazionale determinava oneri pesanti per le imprese creditrici che si traducevano anche in
contrazione dei posti di lavoro e problemi di disoccupazione.

?Il decreto legislativo n? 231/2002,? ha? introdotto modifiche sia sul piano sostanziale uniformando il saggio degli interessi moratori (art.5) e stabilendo la decorrenza automatica degli interessi ed i termini legali per il pagamento (art. 4), sia sul piano processuale introducendo modifiche sui procedimenti ingiuntivi (art.9). Sono ancora poche le sentenze italiane che fanno riferimento al decreto legislativo in esame.? La giurisprudenza italiana ha applicato il d. lgs. 231/2002 soprattutto per? le novit? processuali contenute in esso (T. Palermo, 10-12-2002? in Giur. Mer, 2003; T. Bologna-Imola 04-02-2003? in Foro Italiano, 2003). E’ poi da segnalare una sentenza della Suprema Corte, la quale fa riferimento alle modifiche sostanziali introdotte con il d. lgs. n? 231/2002. La Corte richiama l’art. 4 del 231/2002 per ribadire la decorrenza automatica degli interessi moratori? alla scadenza del termine di pagamento senza la necessit? di costituzione in mora del debitore (Cass. 29-07-2004 n. 14465).

Nonostante la novit? legislativa introdotta dalla direttiva comunitaria sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sia da apprezzare per la specificit? e settorialit? della disciplina e per le finalit? cui mira, preme evidenziare tuttavia come essa abbia avuto scarsa applicazione: ? legittimo quindi interrogarsi sul valore da attribuire allo sforzo normativo del legislatore comunitario.

Ai posteri l’ardua sentenza.

Avv. Alessandro Palmigiano

Palmigiano Alessandro

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