Breve commento critico al c.d. decreto legge anti crisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 28.11.08

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Alla luce delle importanti novità introdotte con il Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185,  c.d. decreto anti-crisi, e in ragione delle dirette e rilevanti effetti che avrà per la nostra quotidiana professione di avvocati (ma stesse argomentazioni valgono per le altre categorie interessate), ritengo opportuno evidenziare alcune criticità da porre all’attenzione degli attenti lettori e non perchè sia un bastian contrario a prescindere, ma solo perchè ho letto in giro (anche in questa rivista, per conto dell’ottimo collega LISI) solo commenti favorevolissimi a queste novità.
Non posso che tralasciare, innanzitutto, le novità contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 16 del decreto legge[1] sia perchè solo indirettamente incidenti nella nostra attività quotidiana di avvocati e relative alla c.d. conservazione sostitutiva degli originali analogici unici sia perchè, in linea di massima, sono d’accordo con i commentatori che mi hanno proceduto sul possibile effetto che avranno tali norme. Si spera, infatti, che renderanno (avendo, mi sembra, eliminato quelle zone d’ombra prima esistenti) la presenza del notaio un’eccezione nei processi di dematerializzazione degli originali analogici unici; con rilevanti conseguenze per i processi di digitalizzazione di contratti, polizze assicurative e altre tipologie documentali, per le quali erano stati sollevati (secondo me ingiustamente e per solo spirito corporativo) dubbi in merito alla loro possibile sostituibilità in digitale.
 
Per quanto riguarda, invece, eventuali problemi inerenti alle fatture inviate via email o digitalizzate, non v’è dubbio che tali novità nulla modificano in merito a fatture inviate via email e/o digitalizzate. Inviare fatture e altra documentazione "dematerializzata" per cui non vi è alcun obbligo legislativo non può certo rientrare nelle norme per il semplice fatto che, per esempio, le fatture non è necessario firmarle e, quindi, non necessitano, in caso di loro invio a mezzo email certificata o meno, dell’apposizione di alcuna firma sia essa digitale o meno
 
Alcuni dubbi, invece, sull’obbligo introdotto nell’utilizzo e possesso della c.d. PEC nella quotidiana attività lavorativa, mi sorgono spontanee.
 
Dice la norma nel comma 7 dell’art. 16 del D.L. (che, si spera, è stata emanato con la finalità di dare un’ulteriore forte spinta all’innovazione informatica nelle pubbliche amministrazioni, società e professionisti iscritti agli albi o meno, attraverso l’obbligatorietà dei processi di dematerializzazione del cartaceo, anche se ho dei seri dubbi, perchè credo che sia stato solo un tentativo, mascherato, di fare cassa, e tralascio, perchè non è questa la sede, la critica alla politica ispiratrice) che :  
 
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
 
OBIEZIONE :
La Pec (che è il sistema di posta certificata normativamente imposto) è un sistema di certificazione della posta elettronica non presente in alcun altro Stato al mondo (e certamente non previsto nella normativa europea per cui, tra l’altro, alcune organizzazioni[2] hanno anche denunciato lo Stato Italiano davanti alla Commissione delle Comunità Europee per inadempimenti del Diritto Comunitario contro al sua introduzione) e, quindi, quantitativamente poco utilizzato e da cui in molti cercano di starne alla larga proprio per gli standard non universalmente riconosciuti che richiede. Questo, anche perchè non è stato pensato per essere sottoposto ad un iter di standardizzazione (e forse a causa della sua specificità nazionale non potrebbe neanche ottenerli) , né ISO, né IETF figuriamoci W3C.
Altro aspetto di non secondaria importanza, è che la PEC è un servizio che si paga.
 
ULTERIORE QUESTIONE :
Per come certamente è a v.s. conoscenza, uno degli     aspetti salienti della Firma Digitale, oltre alla crittografia, è la c.d. marcatura o validazione temporale.
Ebbene, forse non tutti lo sanno (se non i pochi che hanno cercato per puro spirito avventuriero di sperimentarla, anche perchè è del tutto inutile se non in possesso anche del corrispondente e certamente in questo averne introdotto l’obbligo ha un senso) che le c.d. marche temporali hanno un costo a parte.
Per esempio, Postecom, ma stesso discorso vale per LexTel[3] ecc., vende (per un sistema che è basato su una semplice transazione HTTP) le marche temporali a pacchetti di 1000 unità per un costo complessivo di 650 euro!!! Per capirci, ogni documento informatico a cui deve essere apposta la firma digitale avrà bisogno di una validazione temporale.
Questo, mi sembra sua un vero e proprio onere (...per come è strutturata è chiaramente una prestazione patrimoniale imposta …che sa tanto di tributo mascherato e puzza pertanto di incostituzionalità[4] !!) che ora la legge rende obbligatorio per tutti.
ALLA FACCIA DEL RISPARMIO E DEL PIANO ANTI CRISI !!!!
In campo internazionale, invece, quasi tutti i gestori le danno gratis.
Lascio a voi le considerazioni (e aspetto di vedere che effetto farà in dottrina il sassolino dell’incostituzionalità sopra lanciato).
Per quanto mi riguarda (in attesa che i nostri organi di categoria sapranno e potranno armonizzare alla luce di tali novità il Tariffario) sarò costretto ad aggiungere altre voci specifiche tra i diritti delle future fatture per l’uso di PEC, firme digitale e marche temporali ecc., con aggravio di spese per i cittadini- clienti.
 
                                                                                 
Avv. Francesco Molinari   
 
 


[2] Per esempio l’associazione Cittadini di Internet, inseme ad altre associazioni tra cui alcune a difese dei consumatori. Il testo integrale della denuncia è scaricabile da: http://www.cittadininternet.org/UserFiles/File/Proposte ed iniziative/Domanda congiunta infrazione UE.pdf
[3] Consultabili, scorrendo il prezzario dei servizi alla voce firma digitale a questo indirizzo http://www.lextel.it/mostraListinoPubblico.do
[4] Per il principio ancora presente nella Nostra Carta Costituzionale all’art. 23 per cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

Molinari Francesco

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