Bonus prima casa: è importante la sede di lavoro?

Redazione 14/09/16
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Non può ottenere l’agevolazione sulla prima casa chi non ha né residenza né sede di lavoro nel Comune nel quale è situato l’immobile al momento della firma del contratto di vendita. Lo afferma la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la recente sentenza num. 4512/2016: chi voglia usufruire dell’agevolazione deve trasferire la propria residenza nel Comune indicato oppure avere già lì la propria sede di lavoro.

Per approfondire, vedi anche cosa succede quando i coniugi non hanno la stessa residenza.

 

Agevolazioni prima casa: quando possono essere concesse?

Le agevolazioni sulla prima casa sono benefici fiscali che consistono nella riduzione dell’IVA dal 20% al 4% se si acquista l’immobile da un’impresa e dell’imposta di registro dal 9% al 2% se lo si acquista da un proprietario privato. Tali agevolazioni sono disponibili per chi compri una nuova abitazione e al momento del rogito non possieda un altro immobile acquistato con agevolazioni in tutto il territorio nazionale, o in caso contrario che venda tale immobile entro un anno. L’acquirente non deve inoltre essere proprietario (anche solo insieme al coniuge) di alcuna altra abitazione nello stesso Comune nel quale si accinge a comprare una nuova casa, e deve infine avere residenza in tale Comune o dichiarare di volerla stabilire entro i suoi confini non oltre diciotto mesi dalla data d’acquisto. Quando sono due coniugi ad accingersi a comprare la prima casa, la legge prevede che le agevolazioni debbano essere concesse nel caso in cui l’acquisto sia compiuto in regime di comunione legale dei beni e quando la famiglia abbia la sua residenza nel Comune.

Nel caso in cui l’acquirente non abbia residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile, e in alternativa al trasferimento, il bonus prima casa può essere concesso se il contribuente ha almeno la sede del lavoro nel Comune prescelto. Tale lavoro, è importante notare, può essere sia di tipo autonomo che dipendente. In questo caso l’acquirente non è tenuto a cambiare residenza.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In materia di controversia riguardo l’assegnazione del bonus, la sentenza num. 4512/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano stabilisce un importante precedente: a differenza di quanto succede per il trasferimento di residenza, le agevolazioni non possono essere concesse se la sede di lavoro dell’acquirente non sia già nel Comune dell’immobile al momento dell’acquisto. Non vale, in altre parole, la promessa di trasferire la sede di lavoro nei mesi successivi alla firma del contratto. Ricapitolando: l’acquirente deve avere residenza nel Comune dove è situato l’immobile, o trasferirla entro diciotto mesi dall’acquisto della casa, o avere sede di lavoro nel Comune già al momento della firma del contratto. Alla sede di lavoro, è importante notare, viene equiparata anche la sede di studio.

 

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