L’Agenzia delle entrate ha diffuso una circolare sul decreto 66/2014 dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione
Tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it
Novità sul bonus Irpef concernente la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, i famigerati 80 euro al mese oggetto di compensazione da parte dei sostituti d’imposta che recuperano le somme corrisposte ai lavoratori tramite il modello di pagamento F24.
A dare tutti i dettagli l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E dell’ 11 luglio 2014 in merito alle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 66/2014 alle norme riguardanti la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
La novità sostanziale sul Bonus Irpef è che per il recupero del credito erogato ai lavoratori ai sensi dell’art. 1 del Decreto n. 66/2014 (Decreto IRPEF), convertito con modifiche dalla Legge n. 89/2014, i sostituti d’imposta si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario.
Nel modello F24, inoltre, si precisa che va indicato il codice tributo “1655”, da esporre nel medesimo modello, anche in sezioni diverse da quella denominata “Erario” (“Inps”, “Regioni”, “Imu e altri tributi locali”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”).
Codice tributo: tutti i chiarimenti
Nella circolare sul bonus Irpef sono indicati tutta una serie di chiarimenti in merito al codice tributo da utilizzare per la compensazione del bonus irpef da 80 euro. In particolare si prevede che:
- il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015.
- l’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014.
- se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese
- se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.
- se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”.
(Fonte: Comuni.it)
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