Bonus assunzioni: dall’INPS istruzioni per i datori di lavoro

Redazione 10/03/15
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La Legge di Stabilità ha previsto per le aziende che, nel 2015, assumono a tempo indeterminato o stabilizzano un lavoratore a termine, il diritto a uno sgravio sui contributi, che dura per tre anni dall’assunzione.

La Circolare INPS n. 17/2015 chiarisce le modalità di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 della Legge n. 90/2014, premettendo da subito che l’obiettivo principale delle misure adottate è incentivare le assunzioni.
Riassumiamo i requisiti che devono avere i datori di lavoro e i lavoratori per poter usufruire del bonus assunzioni.

 

Datori di lavoro

Il beneficio è concesso a tutti i datori di lavoro privati (che abbiano o meno la natura di imprenditore ex art. 2082 c.c.), compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Rientrano quindi gli imprenditori e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, i non imprenditori ai sensi del 2082 c.c., ossia associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

 

Lavoratori

Per usufruire del bonus è importante che il lavoratore:
non abbia avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione;
non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore che richiede l’incentivo o con società da questi controllate o a lui collegate;
essere stato occupato con contratto di lavoro a tempo determinato nei 12 mesi precedenti.

 

Tipi di contratto

Lo sgravio contributivo spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, ad eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, perché caratterizzati già da vantaggi dal punto di vista contributivo e retributivo.
Restano escluse le forme di assunzione a carattere discontinuo quali il contratto di lavoro intermittente, in quanto fine ultimo della Legge di stabilità è creare forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.

 

Non è concesso, invece, l’esonero contributivo qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione violi il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine;
b) il datore di lavoro, sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume;
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia stato effettuato oltre i termini di legge.

 

Sul tavolo delle assunzioni, le carte sono tutte in regola, spetta ora alle aziende e ai privati fare le prorie valutazioni. Che il contratto a tempo indeterminato non sia più un miraggio?

 

Vedi il testo della Circolare INPS 17/2015

Redazione

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