Bollo auto, prescrizione sempre in 3 anni

Redazione 08/09/17
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Il bollo auto va in prescrizione e non deve essere più pagato dopo tre anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello previsto per il pagamento. Questa regola generale vale anche nel caso in cui il contribuente non impugni la relativa cartella esattoriale: il termine di prescrizione breve non si trasforma in decennale. È questo quanto confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza n. 20425/2017 ha respinto il ricorso di Equitalia e si è espresso a favore di una contribuente.

 

Bollo auto, prescrizione e impugnazione

La vicenda giunta all’attenzione della Cassazione ha visto una donna opporsi all’avviso di intimazione di pagamento del bollo auto per sopravvenuta prescrizione della tassa. Equitalia ha risposto sostenendo che il bollo fosse comunque dovuto perché la contribuente non aveva impugnato la cartella esattoriale nei termini previsti. Secondo l’agente della riscossione, per legge in questo caso la prescrizione breve triennale diventa automaticamente decennale. La tassa, dunque, è comunque da pagare.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione in primo grado a Equitalia, ma la CTR del Lazio aveva poi accolto in secondo grado l’appello della donna. La Corte di Cassazione, infine, con ordinanza depositata il 25 agosto, aveva sancito l’infondatezza delle motivazioni di Equitalia.

 

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Quando la prescrizione resta triennale

La Suprema Corte si è espressa in favore della contribuente, sostenendo che il termine di prescrizione del bollo auto rimane di 3 anni anche di fronte all’omessa impugnazione della cartella di pagamento. Rifacendosi a quanto già stabilito a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, infatti, gli Ermellini hanno ricordato che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva” produce soltanto l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

E non solo. Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, incluse le cartelle aventi ad oggetto i contributi Inps e quelle relative alle multe stradali. Entrambe vanno infatti in prescrizione dopo 5 anni a prescindere dall’impugnazione da parte del contribuente.

Attenzione alle successive comunicazioni

Quanto esposto finora, però, è valido solo nel caso in cui dopo la prima intimazione di pagamento il cittadino non abbia ricevuto –entro i 3 o 5 anni previsti dalla prescrizione– nessun ulteriore atto amministrativo da Equitalia. In caso contrario il termine di prescrizione resta comunque breve, ma viene azzerato e riparte da capo dal momento in cui si riceve la seconda comunicazione.

Cosa succede, invece, ai contribuenti che ricevono la cartella di pagamento per il debito dopo la scadenza dei 3 o 5 anni? Questa cartella, come precedentemente esposto, è illegittima e il cittadino può semplicemente presentare domanda di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica. Nel caso, infine, in cui Equitalia risponda opponendosi alle richieste del contribuente, a quest’ultimo non resterà che ricorrere al giudice per l’annullamento.

Sentenza collegata

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