Bollette gas: se emesse in ritardo il consumatore ha diritto al risarcimento

Redazione 18/04/16
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Se il fornitore del servizio gas non emette le fatture ogni due mesi paga un indennizzo automatico all’utente se quest’ultimo l’ha sollecitato per evitare di vedersi arrivare bollette eccessive riferite a un periodo di somministrazione più lungo.

È quanto ha affermato il Giudice di Pace di Gaeta con la sentenza n. 3089/2015.

Il giudicante ha, invero, sostenuto che il comportamento della compagnia del gas che non effettua la lettura dei consumi configura un inadempimento contrattuale poiché il fornitore avrebbe comunque potuto fatturare in base alla stima delle letture precedenti. Resta, in ogni caso, salvo il diritto del gestore a ripetere dal distributore le somme versate al cliente.

La vicenda alla base della sentenza è purtroppo nota ai consumatori. Invero, non sono rari i casi in cui la bolletta tarda ad arrivare, spesse volte perché la società del gas si “dimenticata” di effettuare i conteggi, altre perché non riesce a “leggere” i contatori.

Ebbene, a parere del giudice laziale, anche se l’impresa di distribuzione non rende note le informazioni riguardanti la lettura dei consumi, la compagnia del gas può comunque provvedere utilizzando una stima presuntiva, salva la possibilità di fare ricorso a un successivo conguaglio. In caso contrario, si verifica una responsabilità contrattuale.

Infatti, per il giudice, il ritardo nel comunicare il dato di switching e il profilo del cliente finale provoca un inadempimento relativo all’emissione periodica di bollette relative a diversi cicli di fatture, ripercuotendosi non solo sulla prima, ma anche sulle successive.

In conclusione, le fatture devono essere emesse sulla base dei dati di misurazione effettivi rilevati dalla compagnia esercente la vendita, anche facendo ricorso – in caso di necessità – ad una autolettura da parte del cliente. 

Redazione

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