Bollette gas e luce: illegittimo il sovrapprezzo per l’utilizzo di alcuni strumenti di pagamento

Giuseppe Bruno 27/10/17
Scarica PDF Stampa
AGCM, provvedimenti del 20.9.2017, pubblicati il 9.102017[1]

La previsione del pagamento di una commissione in relazione specifiche modalità di pagamento (ad es. bollettino postale o carta di credito) contrasta con quanto disposto dall’art. 62 del Codice di Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che  vieta di imporre ai consumatori spese aggiuntive per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento ed esclude la possibilità di ribaltare sui consumatori alcun onere e/o costo ad essi ricollegato o ricollegabile, in assenza di esplicite previsioni normative.

Questo è il principio affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale ha chiuso cinque procedimenti istruttori avviati nei confronti di altrettante compagnie attive nella fornitura dei servizi energetici (A2A, Green Network, E.ON, Edison e Sorgenia) irrogando sanzioni per un totale complessivo di oltre 900.000 euro.

La decisione dell’autorità prende le mosse da un quadro normativo che non sembra lasciar spazio a dubbi. Sul piano europeo, la Direttiva 2007/64/CE[2] relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno vieta al “venditore” di qualsiasi prodotto di imporre spese all’acquirente (il consumatore) per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, nel caso di specie, il bollettino postale o bonifico. Analoga disposizione è contenuta nella Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, che, al considerando 54 stabilisce che «gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l’uso di un dato mezzo di pagamento».

Sul piano nazionale, l’Autorità ha evidenziato come l’art. 62 del Codice del Consumo[3], oltre a prevedere il divieto per i professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal professionista ai soli casi espressamente previsti dalla legge, ma ad oggi non esistono disposizioni al riguardo.

Pertanto, in assenza di una specificazione di tali casi, secondo, l’autorità il divieto di applicare commissioni in relazione allo strumento di pagamento si applica nei confronti di tutti i soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento.

Di conseguenza, sono apparse irrilevanti tutte le circostanze dedotte dalle Società sanzionate. In particolare, non è stata considerata rilevante la circostanza che il professionista avesse privilegiato la domiciliazione bancaria, quale strumento di tutela del rischio del credito; né la circostanza che il surcharge fosse stato applicato in un’ottica di massima trasparenza nei confronti del cliente in quanto previsto espressamente dalle Condizioni Generali di Contratto: secondo l’Autorità, ciò che rileva ai fini del divieto è la sola circostanza che il professionista abbia imposto un onere economico ulteriore connesso ad una specifica modalità di pagamento. Una tale previsione, infatti, contrasta con la ratio del sistema normativo, tanto nazionale, quanto eurounitario, improntata a favorire la concorrenza anche grazie alla possibilità di impiegare strumenti di pagamento differenziati e diversificati[4], specie nei casi in cui la commercializzazione di un prodotto avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

 

[1] Procedimenti nn. PS10720-PS10721-PS10722-PS10724-PS10728.

[2] La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018

[3] Che richiama l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

[4] Cfr. BARTOLOMUCCI P., Il regime dei pagamenti nei contratti del consumatore, su Corriere Giur., 2014, 7 – Supplemento, 26.

Giuseppe Bruno

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento