Bocconi avvelenati: in vigore la nuova ordinanza del Ministero della Salute

Redazione 20/07/16
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Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per gli animali!

Giro di vite da parte del Ministero della Salute contro i “bocconi killer” per avvelenare gli animali: è finalmente entrata in vigore il 13 giugno 2016 la nuova ordinanza «Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati».

Finisce così una lunga èra di paradossi giuridici, durante la quale qualunque denuncia per atti di crudeltà nei confronti  degli animali era priva di un’effettiva definizione giuridica del concetto di “boccone killer”.

Il loro utilizzo, infatti, mirando all’uccisione immotivata di un animale – a maggior ragione se domestico – difficilmente può essere considerato in sé motivo di vanto o fonte di elogi morali.

Soprattutto, rappresenta un serio pericolo per i bambini, che potrebbero facilmente toccarli o ingerirli, con gravissime conseguenze.

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza del Ministero sella Salute del 13 giugno 2016 circa le «Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati», si cerca di porre fine in modo definitivo a questa pratica crudele e pericolosa.

Pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento conferma e rinforza le misure di prevenzione contenute nel testo della precedente ordinanza in materia.

Tra queste, la definizione di esca o boccone avvelenato, che non si limita a bocconi avvelenati con sostanze tossiche ma «comprende anche quelli contenenti vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente».

Inoltre, è esplicitamente vietato l’«utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce».  

Il sindaco e il veterinario nella lotta contro i bocconi killer

In presenza di sospetto avvelenamento spetterà al veterinario darne subitanea comunicazione al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale, all’Istituto zooprofilattico competente e soprattutto al sindaco, il cui ruolo è centrale.

Quest’ultimo, infatti, ricevuta la comunicazione, ha l’obbligo di avviare prontamente un’indagine. Soprattutto – e questo è una novità introdotta proprio dalla nuova ordinanza – il primo cittadino «con apposita cartellonistica dovrà anche segnalare la sospetta presenza nell’area di esche».

Inoltre, sarà sempre sua responsabilità individuare le modalità di bonifica del luogo interessato entro 48 ore dalla ricezione del referto dell’Istituto Zooprofilattico «che non esclude il sospetto di avvelenamento, e non che «lo prova» come invece previsto dalla precedente ordinanza.  

Nonostante numerose associazioni animaliste considerino l’ordinanza ancora troppo blanda, quest’ultima rappresenta un passo in avanti del nostro ordinamento nella lotta alla crudeltà verso gli animali perché opera una – seppur lieve – distinzione tra la riprovevole uccisione in sé e veri e propri atti di tortura premeditata.

Redazione

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