Bisogna considerare il tipo di servizio prima di ritenere illegittima la richiesta del possesso della certificazione di qualità già da un certo numero di anni

Lazzini Sonia 20/11/08
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Sarebbe irrazionale prevedere che un concorrente è considerato inidoneo, nonostante il possesso attuale di una valida certificazione, per il fatto di averla acquisita da meno di cinque anni.?
 
l’espletamento di un servizio di grande delicatezza quale quello di refezione scolastica, non appare irragionevole che si sia richiesto il possessso da un certo numero di anni della certificazione di qualità, potendosi in tal modo individuare concorrenti che abbiano dato prova di aver operato da tempo come soggetti pienamente idonei e ben organizzati._Né può in questa sede essere sindacato il periodo di tempo prescelto dal comune al fine di stabilire il requisito in parola, trattandosi di una valutazione di merito riservata alla pubblica amministrazione.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 4759  del 2 ottobre 2008 , inviata per la pubblicazione in data 6 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Ciò posto, il Tar ha tuttavia ritenuto illegittima la clausola in questione, in quanto sarebbe irrazionale prevedere che un concorrente è considerato inidoneo, nonostante il possesso attuale di una valida certificazione, per il fatto di averla acquisita da meno di cinque anni.
 
L’appellante AL.I.ME.CA. s.a.s. di S. Giancarla & C. lamenta che il Tar abbia preso in considerazione una censura che non era stata dedotta nel ricorso di primo grado ed assume che comunque tale censura sarebbe infondata, in quanto la clausola in questione non sarebbe illegittima.
Al riguardo, anche a voler ritenere con un rilevante sforzo interpretativo che una censura del genere fosse ricavabile dal contesto del ricorso, la censura stessa si appalesa comunque infondata.
 
Ed invero, venendo nella fattispecie in considerazione l’espletamento di un servizio di grande delicatezza quale quello di refezione scolastica, non appare irragionevole che si sia richiesto il possessso da un certo numero di anni della certificazione di qualità, potendosi in tal modo individuare concorrenti che abbiano dato prova di aver operato da tempo come soggetti pienamente idonei e ben organizzati.
Né può in questa sede essere sindacato il periodo di tempo prescelto dal comune al fine di stabilire il requisito in parola, trattandosi di una valutazione di merito riservata alla pubblica amministrazione.
Stabilito dunque che le società ricorrenti in primo grado non avevano i requisiti per partecipare alla gara, deve essere conseguentemente affermato che non può essere presa in considerazione per carenza di interesse la censura relativa ad un’asserita mancanza, da parte dell’ ALFA., della continuità nel possesso della certificazione ISO 9001:2000, censura dichiarata inammissibile dal Tar (in quanto presupponeva l’applicazione della clausola del bando riconosciuta illegittima) e poi riproposta in sede d’appello.
 
4. L’appello deve dunque essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
 
 
A cura di *************
 
 
N. 4759/08 REG.DEC.
N. 1993 REG:RIC
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 1993/2007 del 08/03/2007 ,proposto da ALFA SAS DI S. GIANCARLA & C. rappresentata e difesa dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma VIA LUIGI **********1 ***********************
 
Contro
 
  COMUNE DI S. GIUSEPPE VESUVIANO non costituitosi;
 
e nei confronti di
 
  BETA S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. ****************** con domicilio eletto in Roma VIA OTTAVIANO, 105   presso **********;
  GAMMA S.R.L. rappresentata e difesa dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma VIA OTTAVIANO, 105 presso **********
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI :Sezione I n.585/2007 , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
 BETA S.P.A.
 GAMMA S.R.L.
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 Marzo 2008 , relatore il Cons. Caro *******************, udito l’avv. ************** per delega dell’avv. ***********;
FATTO
Con sentenza 23 gennaio 2007 il Tar Campania – Napoli, sezione prima ha accolto il ricors n.5775/06 proposto dalla Sagivi s.p.a. e dalla GAMMA s.r.l., in associazione temporanea di imprese, contro il Comune di San Giuseppe Vesuviano e nei confronti della AL.I.ME.CA.s.a.s di S. Giancarla & C.:
per l’annullamento
del verbale della Commissione di gara del 4/7/2006 recante l’esclusione del raggruppamento BETA-GAMMA; della nota comunale in data 29/8/2006 (n. 24117) concernente la richiesta di integrazione della documentazione prodotta dalle ricorrenti; nonché degli atti connessi con riferimento in particolare al bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica pubblicato in G.U. dell’8/6/2006 nella parte in cui richiede alle ditte partecipanti il possesso della certificazione ISO 9001:2000 da almeno 5 anni, del provvedimento di aggiudicazione e dei contratti conseguentemente stipulati;
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
nonché, in forza di motivi aggiunti :
per l’annullamento
– dell’atto n. 108 dell’8/9/2006 di aggiudicazione della gara; degli eventuali contratti sottoscritti; della nota raccomandata dell’8/9/2006 di comunicazione dell’aggiudica; di tutti gli atti connessi;
– dei verbali di gara del 21/7/2006 e 29/8/2006; delle note di richiesta di documentazione; del verbale del 4/9/2003 (recte: 2006) concernente l’attribuzione del punteggio totale alla ditta ALFA; del contratto stipulato in data 10/10/2006; di tutti gli altri atti connessi.
Nella sentenza sono stati così esposti i fatti di causa:
“Con ricorso notificato il 12 e 13/9/2006, le società BETA e GAMMA, partecipanti in raggruppamento temporaneo al pubblico incanto bandito dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di refezione scolastica negli anni 2006-2009, riferivano che:
– il bando richiedeva il possesso di una certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2000 da almeno 5 anni;
– la stazione appaltante chiedeva al raggruppamento ricorrente di integrare la documentazione dimostrando altresì il possesso della certificazione di qualità ISO 9002:1994;
– la Commissione escludeva le ricorrenti in quanto la GAMMA, impresa mandante, sarebbe priva del requisito prescritto;
– la procedura concorsuale si concludeva con l’aggiudicazione alla ALFA, unica concorrente rimasta in gara.
In relazione a quanto precede le ditte interessate proponevano le domande in epigrafe.
Con atti notificati in data 18 e 20/9/2006, nonché in data 3/11/2006, le ricorrenti proponevano motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 2736 dell’11/10/2006, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V, n. 6197 del 28/11/2006, veniva fissata la trattazione del merito.”
Ciò premesso, il Tar, ritenendo illegittima la clausola che prevedeva il requisito in questione, ha accolto il ricorso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello (ric. n. 1993/2007) l’ **************** di S. Giancarla & C., contestando le argomentazioni svolte dal Tar a sostegno della sua decisione.
Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello la Sagivi s.p.a. e la GAMMA s.r.l.
 
DIRITTO
 
1.Le appellate BETA s.p.a. e l’GAMMA s.r.l. hanno eccepito la tardività dell’appello, in quanto lo stesso non sarebbe stato proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza ..
L’eccezione si fonda sulla disposizione di cui al settimo comma dell’art. 23 bis della legge n.1034/1971, secondo la quale la sospensione della sentenza va richiesta entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo.
Si tratta tuttavia di un termine che riguarda unicamente l’ipotesi in cui si voglia ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza mediante l’impugnazione del solo dispositivo.
Tale termine è pertanto irrilevante in questa sede , ove viene trattato il merito dell’appello proposto avverso la sentenza concenente la motivazione (del resto le stesse appellanti assumono che ciò che non può essere presa in considerazione , decorso il predetto termine, è l’istanza cautelare).
2.La controversia concerne in via principale l’interpretazione e la legittimità della clausola del bando che richiede, tra i requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della “certificazione di sistema di qualità aziendale da almeno 5 anni (ISO 9001:2000)”.
Le ricorrenti in primo grado ( attuali appellate) avevano rilevato che la certificazione ISO 9001:2000 era diventata operante in Italia nel 2002, per cui nessuna impresa avrebbe potuto essere munita di tale attestazione da un quinquennio, come previsto dal bando.
Il Tar ha affermato che il requisito prescritto dal bando e consistente nel possesso della certificazione di qualità, non poteva che logicamente riferirsi allo standard vigente “ratione temporis” nel corso del quinquennio. Pertanto il riferimento, contenuto tra parentesi nella clausola in esame, alla certificazione ISO 9001:2000 aveva, secono il giudice di primo grado, solo la funzione di precisare la prescrizione con l’indicazione della tipologia in vigore all’epoca del bando, ma ciò implicava necessariamente anche la richiesta della versione precedentemente in vigore, ISO 9002:1994, per coprire l’intero arco temporale previsto per possedere il suddetto requisito.
Le argomentazioni svolte dal Tar debbono essere condivise e pertanto sotto questo profilo le censure dedotte dalle ricorrenti (una delle quali non era in possesso del requisito di cinque anni di certificazione) erano infondate.Senza voler poi considerare che la pronuncia del Tar sul punto non può essere messa in discussione, non essendo stato proposto appello incidentale avverso la pronuncia stessa.
3. Ciò posto, il Tar ha tuttavia ritenuto illegittima la clausola in questione, in quanto sarebbe irrazionale prevedere che un concorrente è considerato inidoneo, nonostante il possesso attuale di una valida certificazione, per il fatto di averla acquisita da meno di cinque anni.
L’appellante AL.I.ME.CA. s.a.s. di S. Giancarla & C. lamenta che il Tar abbia preso in considerazione una censura che non era stata dedotta nel ricorso di primo grado ed assume che comunque tale censura sarebbe infondata, in quanto la clausola in questione non sarebbe illegittima.
Al riguardo, anche a voler ritenere con un rilevante sforzo interpretativo che una censura del genere fosse ricavabile dal contesto del ricorso, la censura stessa si appalesa comunque infondata.
Ed invero, venendo nella fattispecie in considerazione l’espletamento di un servizio di grande delicatezza quale quello di refezione scolastica, non appare irragionevole che si sia richiesto il possessso da un certo numero di anni della certificazione di qualità, potendosi in tal modo individuare concorrenti che abbiano dato prova di aver operato da tempo come soggetti pienamente idonei e ben organizzati.
Né può in questa sede essere sindacato il periodo di tempo prescelto dal comune al fine di stabilire il requisito in parola, trattandosi di una valutazione di merito riservata alla pubblica amministrazione.
Stabilito dunque che le società ricorrenti in primo grado non avevano i requisiti per partecipare alla gara, deve essere conseguentemente affermato che non può essere presa in considerazione per carenza di interesse la censura relativa ad un’asserita mancanza, da parte dell’ ALFA., della continuità nel possesso della certificazione ISO 9001:2000, censura dichiarata inammissibile dal Tar (in quanto presupponeva l’applicazione della clausola del bando riconosciuta illegittima) e poi riproposta in sede d’appello.
4. L’appello deve dunque essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese dei due gradi di giudizio, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , accoglie l’appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Marzo 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ****************  
Cons. ********************  
Cons. Caro ***********************.  
Cons. *************** 
Cons. ************
 
           L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to Caro *******************                 f.to ****************
IL SEGRETARIO
f.to *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/08
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************
 

Lazzini Sonia

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