Innanzitutto, per testamento biologico si intende la testimonianza in merito alle volontà di cure mediche che un paziente, da cosciente, dichiara immaginando di trovarsi in una condizione in cui gli è preclusa la possibilità di scelta. In questi casi, dunque, la morte si configura come mera conseguenza di una scelta che sta a priori, ovvero quella che implica il rifiuto di trattamenti sanitari, anche di quelli che tengono in vita il paziente stesso. Inoltre, bisognerebbe precisare se e in che termini alcuni trattamenti siano considerabili come sanitari, ad esempio il nutrimento e lidratazione.
Molto diversa è la situazione che sta al centro di una potenziale disciplina sulleutanasia: in questo caso, infatti, il paziente non ha esternato prima la sua volontà in merito a trattamenti sanitari, né si trova in uno stato di incapacità di intendere e volere. Si dà il caso, infatti, che il soggetto che decide di ricorrere alleutanasia, deve necessariamente autoprocurarsela, anche se con gli strumenti predisposti dalle strutture sanitarie abilitate (attraverso liniezione di un farmaco).
Solo in alcuni Stati, poi, è concessa leutanasia attiva vera e propria, ossia quella procurata da parte del personale medico, sulla base delle dichiarazioni espresse poco prima o in un testamento biologico dal paziente richiedente.
Biotestamento: cosa prevede il Ddl?
Gli articoli sono solo 6 ma racchiudono la densità delle valutazioni di merito da effettuare. Ad essere contrapposti sono il diritto allobiezione di coscienza del personale medico, nonché il diritto di agire in autonomia, garantendo la volontà del paziente; il diritto alla vita, il diritto allautodeterminazione, nel senso del diritto di svolgere una vita dignitosa secondo la personale concezione e sensibilità. Nel testo del disegno di legge continuano ad emergere i punti conflittuali della proposta.
Approfondisci Speciale Eutanasia
Autonomia del Medico
Il primo punto critico del testo di legge, emerge dalla lettura in combinato disposto del comma 7 e il comma 8 del medesimo art. 1. Di seguito il testo: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente» ma al tempo stesso «il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali»; «nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura lassistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente». Dunque rimane per ora oscura la compatibilità tra la tutela dellautodeterminazione del paziente e lautonomia professionale del medico.
Consenso informato
Allart. 1 si legge anche che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito» senza il consenso della persona interessata, che potrà essere fornito sia in forma scritta che orale, revocabile in ogni momento. Tuttavia si legge anche che «il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare labbandono terapeutico» e saranno sempre assicurati «il coinvolgimento del medico e le cure palliative». Anche su questo punto, dunque, il conflitto sembra persistere tra volontà del paziente e deontologia professionale.
Le Disposizioni anticipate di trattamento
Allart. 3, poi, sono state inserite le Dat, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento: queste consistono nella opportunità per un paziente di dichiarare la volontà di interrompere la nutrizione e lidratazione artificiale nel caso in cui si dovesse trovare in una grave situazione clinica. Si legge, infatti, «Ogni persona maggiorenne in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».
Il doppio taglio del fiduciario
Sempre allart. 3 comma 1 è descritto il c.d. fiduciario, scelto dal paziente affinché «ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Al comma 4 però si legge una disposizione che sembri derogare totalmente alla volontà del paziente: «Il medico è tenuto al rispetto delle Dat le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili allatto della sottoscrizione».
Sedazione palliativa profonda continua
Infine, a detta dei promotori del Ddl, sarebbe necessario inserire nel disegno di legge anche la possibilità dei medici di ricorrere alla c.d. sedazione palliativa profonda e continua, una tecnica che consente al paziente di entrare in un sonno profondo e arrivare alla morte senza sofferenza.
Approfondisci Speciale Responsabilità Medica
Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco
Gianluca Pascale, 2017, Maggioli Editore
La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle…
30,00 € 27,00 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento