Biotestamento: il punto sul testo discusso alla Camera

Redazione 14/03/17
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Ieri pomeriggio, solo dopo la dolce morte di Dj Fabo, la Camera si è finalmente accinta a riprendere in mano il disegno di legge tenuto in sospeso da 8 anni, in particolare dal caso Englaro, a causa di divisioni politiche sussistenti ancora oggi: in particolare, gli schieramenti odierni vedono da una parte i deputati cattolici (da Forza Italia a Lega Nord, Udc e Area popolare) e dall’altra Pd, M5S e Sinistra Italiana. In particolare, oggi i deputati hanno discusso del c.d testamento biologico, che ben si differenzia dalla disciplina più complessa dell’eutanasia.
Innanzitutto, per testamento biologico si intende la testimonianza in merito alle volontà di cure mediche che un paziente, da cosciente, dichiara immaginando di trovarsi in una condizione in cui gli è preclusa la possibilità di scelta. In questi casi, dunque, la morte si configura come mera conseguenza di una scelta che sta a priori, ovvero quella che implica il rifiuto di trattamenti sanitari, anche di quelli che tengono in vita il paziente stesso. Inoltre, bisognerebbe precisare se e in che termini alcuni trattamenti siano considerabili come sanitari, ad esempio il nutrimento e l’idratazione.
Molto diversa è la situazione che sta al centro di una potenziale disciplina sull’eutanasia: in questo caso, infatti, il paziente non ha esternato prima la sua volontà in merito a trattamenti sanitari, né si trova in uno stato di incapacità di intendere e volere. Si dà il caso, infatti, che il soggetto che decide di ricorrere all’eutanasia, deve necessariamente autoprocurarsela, anche se con gli strumenti predisposti dalle strutture sanitarie abilitate (attraverso l’iniezione di un farmaco).
Solo in alcuni Stati, poi, è concessa l’eutanasia attiva vera e propria, ossia quella procurata da parte del personale medico, sulla base delle dichiarazioni espresse poco prima o in un testamento biologico dal paziente richiedente.
Biotestamento: cosa prevede il Ddl?
Gli articoli sono solo 6 ma racchiudono la densità delle valutazioni di merito da effettuare. Ad essere contrapposti sono il diritto all’obiezione di coscienza del personale medico, nonché il diritto di agire in autonomia, garantendo la volontà del paziente; il diritto alla vita, il diritto all’autodeterminazione, nel senso del diritto di svolgere una vita dignitosa secondo la personale concezione e sensibilità. Nel testo del disegno di legge continuano ad emergere i punti conflittuali della proposta.
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Autonomia del Medico
Il primo punto critico del testo di legge, emerge dalla lettura in combinato disposto del comma 7 e il comma 8 del medesimo art. 1. Di seguito il testo: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente» ma al tempo stesso «il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali»; «nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente». Dunque rimane per ora oscura la compatibilità tra la tutela dell’autodeterminazione del paziente e l’autonomia professionale del medico.
Consenso informato
All’art. 1 si legge anche che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito» senza il consenso della persona interessata, che potrà essere fornito sia in forma scritta che orale, revocabile in ogni momento. Tuttavia si legge anche che «il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico» e saranno sempre assicurati «il coinvolgimento del medico e le cure palliative». Anche su questo punto, dunque, il conflitto sembra persistere tra volontà del paziente e deontologia professionale.
Le Disposizioni anticipate di trattamento
All’art. 3, poi, sono state inserite le “Dat”, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento: queste consistono nella opportunità per un paziente di dichiarare la volontà di interrompere la nutrizione e l’idratazione artificiale nel caso in cui si dovesse trovare in una grave situazione clinica. Si legge, infatti, «Ogni persona maggiorenne in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».
Il doppio taglio del fiduciario
Sempre all’art. 3 comma 1 è descritto il c.d. fiduciario, scelto dal paziente affinché «ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Al comma 4 però si legge una disposizione che sembri derogare totalmente alla volontà del paziente: «Il medico è tenuto al rispetto delle “Dat” le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione».
Sedazione palliativa profonda continua
Infine, a detta dei promotori del Ddl, sarebbe necessario inserire nel disegno di legge anche la possibilità dei medici di ricorrere alla c.d. sedazione palliativa profonda e continua, una tecnica che consente al paziente di entrare in un sonno profondo e arrivare alla morte senza sofferenza.
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