Benefici combattentistici

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Non sono altro che la “supervalutazione” dei periodi di servizio svolto nelle missioni estere; possono essere di natura previdenziale ( ovvero aumento figurativo degli anni utili alla pensione e degli anni da riscattare ai fini della buonuscita ) o economica.

Tutti i militari che hanno prestato servizio all’estero in zone di intervento hanno diritto di chiedere ed ottenere l’applicazione della normativa sui benefici combattentistici: si intendono quali “zone di intervento” tutte quelle aree operative ove vengono impiegati militari italiani all’estero, comprese nel Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa, aggiornato ogni due anni ( tali missioni sono: ISAF, UNAMA, EUPOL AFGHANISTAN, ECMM, EUMM, SAM, MAPE, ALBIT, UNAVEM, UNTAG, UNTAC, UNEF, UNFICYP, ONUC, MONUC, EUPOL RD CONGO, EUPOL KINSHASA, EUFOR RD CONGO, EUSEC RD CONGO, ONUSAL, UNMEE, ICFY, IPTF, EUPM, WEUPOL, UNMIK, EUPT, EULEX KOSOVO, OSCE MTG, EUMM GEORGIA, MINUGUA, MINUSTAH, UNMOGIP, UNOSGI, UNISCOM, MIF, UNIKOM, CHTF-7, MNSTC-1, NMT-I, MND SE, MNC-I, MNF-I, MFO, UNTSO, UNMOGIL, UNIFIL ).

L’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nella legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per la quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.

La procedura si articola in cinque fasi: 1) verifica dell’inserimento in elenco del periodo di missione, 2) controllo dei quadri “B” e “D”, 3) compilazione dell’apposito modulo Inps, 4) richiesta all’Ente di appartenenza dei benefici stipendiali, 5) azione giudiziale in caso di diniego o non ottemperanza. E’ opportuno che il militare verifichi il Decreto in argomento al fine di accertare se il periodo della propria missione sia stato o meno inserito nell’elenco.
Se si accerta l’inserimento nel predetto elenco, bisogna controllare che nel Quadro D relativo al proprio stato di servizio l’Ente di appartenenza abbia apportato la trascrizione matricolare con l’espressa dicitura: “… ha prestato servizio in zona di intervento -individuata dal Decreto….- ed ha diritto ai benefici combattentistici di cui alla Legge...”; è consigliabile anche la verifica del Quadro B relativo ai trasferimenti, ciò in quanto l’impiego all’estero rappresenta un trasferimento “speciale” e deve essere trascritto nel relativo quadro, altrimenti verrebbe a mancare la correlazione con il “Quadro D”. Una volta aggiornate le trascrizioni, bisogna compilare il modulo “ex inpdap”, oggi INPS, per il riconoscimento dei benefici pensionistici: in sostanza, per ogni tre mesi di servizio in zona di intervento si ha diritto al riconoscimento di un anno di servizio senza integrazione di contributi, pertanto gratuito, il tutto fino alla concorrenza di 5 anni quale limite massimo di anni riscattabili. Contemporaneamente occorre inoltrare al proprio Ente amministrativo una richiesta di applicazione della normativa per quanto riguarda i benefici stipendiali che derivano dalla Legge su benefici combattentistici, così come chiaramente riconosciuto dalla nota recente sentenza della Corte dei Conti.

Ultimati gli adempimenti, occorre verificare la condotta dell’Amministrazione ed agire di conseguenza in caso non ottemperi oppure risponda con un diniego.

L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.

Sovente il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici con specifiche note indirizzate all’INPDAP, in ragione dell’assenza “di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.

Tesi questa ritenuta dalla Corte dei Conti del tutto priva di fondamento, poiché è evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra ( Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009 ).

Inoltre, non si ravvisano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione degli emolumenti in questione ai militari inviati in zone d’intervento ONU: la legge richiamata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973) -verso le quali opera l’implicito rinvio- prevedono anche benefici pensionistici.

Né può ritenersi fondata la tesi del Ministero della Difesa secondo la quale detti benefici sarebbero preclusi a favore del personale non dirigenziale per effetto del congelamento al 31.12.1986 della progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, L. n. 468 del 01.01.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.

Pandolfi Francesco

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